CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 febbraio 2024
Cassazione n. 05578/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso38530/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e marcello m. Adornato -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende - controricorrente - RG 38530/19 Depobank-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli nonché contro [OSCURATO:PERSONA] SPA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO diREGGIO CALABRIA n. 682/2019 depositata il 09/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/2/2024dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza che si riporta in epigrafe, pronunciando sul contenzioso insorto tra la [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia e le proprie controparti in merito al riaddebito in danno della prima di quindici assegni bancari tratti sulla [OSCURATO:PERSONA] di S. Roberto illecitamente negoziati presso la [OSCURATO:PERSONA] di Scilla confluita, da ultimo, in BPER, ha tra l'altro rigettato l'appello incidentale dell'[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] RG 38530/19 Depobank-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli (ICBPI) – divenuta dapprima Depobank - Ban ca depositaria Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. ed ora [OSCURATO:SOCIETA]. – inteso ad accertare a quale delle banche interessate dalla vicenda il relativo onere, per il momento rimasto in sospeso nel conto corrente interbancario intrattenuto con l'[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] ed Artigiane – ICCREA per la regolazione degli assegni fuori piazza, dovesse fare capo e quale di esse dovesse perciò essere chiamata a farvi fronte. Avverso la predetta decisione, motivata sul presupposto che gli assegni,inoltrati ai fini di regolazione da ICCREA, ancorché pervenuti presso ICBPI, erano andati smarriti presso quest'ultimo, si ché di quest'ultimo andava affermata l'esclusiva responsabilità, ricorre ora a questa Corte Dopobank –ora [OSCURATO:SOCIETA] – con due motivi, seguiti da memoria, a cui replicano, salvo [OSCURATO:PERSONA] che non ha svolto attività processuale, tutti gli intimati, ad eccezione di ICCREA, con solo controricorso e,con controricorso e memoria, ICCREA. [OSCURATO:PERSONA] 2.Il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.in cui sarebbe incorsa la decisione impugnata per non aver rilevato l'esistenza del giudicato interno seguito al pronunciamento del Tribunale, in parte qua non fatto oggetto di gravame. Si sostiene, più in dettaglio, che, avendo il Tribunale respinto la domanda di BPER sulla considerazione che la negoziazione illecita degli assegni, di cui aveva rifiutato il riaddebito, era avvenuta con la complicità dei propri dipendenti, questa affermazione non era stata censurata in grado di appello , dove era stato fatto valere il diverso argomento,già esternato in primo grado, che il rifiuto del riaddebito era giustificato dall'inosservanza dei termini di comunicazione del mancato pagamento. Ora – questa la tesi ricorrente – poiché detta affermazione è propedeutica a quella secondo cui la responsabilità dello smarrimento dei titoli è imputabile RG 38530/19 Depobank-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli al ricorrente, il giudicato sulla stessa rende ultronea la successiva affermazione. 3.1.Il motivo è inammissibile per più ragioni . 3.2. Intanto è dubitabile che esso sia debitamente sorretto da un idoneo interesse impugnatorio. Occorre infatti considerare, stando alle iniziali istanze dell'odierna ricorrente che allorché questa , chiamatavi da BPER, si era costituita avanti al giudice di primo grado, aveva chiesto in quel giudizio che il Tribunale volesse «condannare la banca che risulterà di giustizia tenuta ad accogliere l'addebito da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] del controvalore degli assegni in contestazione ... ». Parimenti, in grado di appello, svolgendo appello incidentale, ICBPI aveva chiesto che la Corte adita accertasse ancora a quale banca dovesse far capo l'addebito, atteso il persistente contrasto tra gli istituti bancari interessati anche di seguito al pronunciamento del Tribunale che aveva in tal senso individuato in BPER la banca obbligata. Orbene, poiché tale ultima statuizione, ancorché fatta oggetto di gravame da parte dell'interessata, è stata confermata dalla sentenza d'appello rigettando l'appello principale da questa proposto ai fini della sua riforma e poiché il decisum enunciato al riguardo dal giudice d'appello non ha formato oggetto di ulteriore impugnazione, avendovi l'interessata prestato acquiescenza, si ché sul fatto che dell'addebito debba essere chiamata rispondere BPER si è formato il giudicato, ne discende che la sentenza di appello, rimasta sul punto inoppugnata, ha totalmente soddisfatto le attese della ricorrente, con la conseguenza che essa è perciò priva di quell'interesse impugnatorio – inteso come interesse concreto ed attuale a ricorrere al giudice per rimuovere un pregiudizio comunque sussistente anche a seguito di una prima o di una seconda pronuncia giudiziale –che giustifichi l'odierna iniziativa RG 38530/19 Depobank-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli processuale che va dunque per questo, nella veste del motivo qui in disamina, doverosamente dichiarata inammissibile. 3.3. E' vero, peraltro, che, di contro alle riportate conclusioni in primo grado ed in appello, la sentenza riferisce anche che ICBPI avesse chiesto la condanna degli interessati all'addebito a proprio favore della somma corrispondenti agli assegni rimasti inaccettati da entrambe le banche interessate e che la Corte d'Appello, essendo emerso che i titoli inoltrati da ICCREA a ICBPI erano andati smarriti presso quest'ultima, aveva disatteso la domanda in questione. Anche tuttavia considerando il motivo sotto questa angolazione si fatica a conglierne la pertinenza rispetto al decisum enunciato dalla corte territoriale, dato che l'illustrazione di esso si astiene dallo spiegare perché la negoziazione illecita degli assegni, che identifica un fatto avulso da ogni apparente connessione causale con gli eventi successivi, possa essere posto in relazione con la circostanza su cui si è pronunciata la Corte d'Appello per rigettare il proposto gravame incidentale. Sicché il motivo si presta, anche in questa luce, ad un preclusivo rilievo di inammissibilità per l'evidente difetto di specificità. 4.1. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e mancata applicazione degli artt. 2041 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. in cui sarebbe incorsa la decisione impugnata per non aver considerato l'indebito vantaggio che [OSCURATO:PERSONA] di Siena, in cui era da ultimo confluita la [OSCURATO:PERSONA] di S. Roberto, avrebbe tratto dal procedimento di tramitazione diretta degli assegni tra gli istituti interessati. Si sostiene, più in dettaglio, che se la sentenza di appello non fosse cassata e le parti interessate regolassero la vicenda con rimesse dirette, ciò lascerebbe immutato il sospeso esistente sul conto corrente interbancario con la conseguenza che la parte vittoriosa lucrerebbe il dovuto due volte (una volta direttamente e RG 38530/19 Depobank-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli una volta per effetto del mancato riaddebito) e la ricorrente resterebbe impoverita dal mancato riaddebito. 4.2. Il motivo è,per come esplicitato, chiaramente inammissibile. In disparte, per vero, da ogni rilievo in tal senso veicolabile sotto il profilo del difetto di specificità – si ricorda, per vero, che nell'esposizione del motivo devono trovare compendio, segnatamente laddove si denunci un errore di diritto, le ragioni che rappresentino in che modo l'affermazione operata dalla sentenza impugnata ed oggetto di censura si ponga contrasti con il diritto vivente – la doglianza qui rapportata, da un lato, si sostanzia nell'evocazione di un tema estraneo allo svolgimento delle pregresse fasi del confronto processuale, atteso che, da quel che si riferisce, di esso si è fatta menzione solo nella comparsa conclusionale del giudizio di appello, onde del tutto correttamente la sentenza impugnata ha omesso di farne commento; dall'altro, sottintende non troppo velatamente un'indiretta postulazione alla rinnovazione del sindacato di merito, chiamando questa Corte ad esercitare, nell'apprezzamento di circostanze afferenti al regolamento dei pagamenti intrabancari, un ufficio estraneo ai propri compiti istituzionali. 5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di ICCREA in euro 14200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al RG 38530/19 Depobank-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 15% per spese generali ed accessori di legge e in favore di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena e BPER Banca in euro 12200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge per ciascuno. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a tito