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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 16695/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Brescia avverso la sentenza resa il 10 dicembre 2021 dalla Corte di Appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:NO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila parzialmente riformando la sentenza resa il 16 luglio 2019 dal Tribunale di Pescara, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti del Piardi in ordine ai delitti di simulazione di reato e frode in danno dell'assicurazione, per avere denunciato falsamente il furto della propria autovettura facendola rinvenire priva di sedili, e ha rideterminato la pena inflitta in anni uno, mesi tre di reclusione. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo: 2.1 Violazione di legge per mancanza di motivazione e violazione del divieto di reformatio in peius poiché la corte, nonostante lo specifico motivo di appello, nulla ha argomentato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche esplicitamente invocate nell'atto di impugnazione.

Inoltre ha violato il divieto di reformatio in peius poiché, pur confermando la penale responsabilità del ricorrente per i fatti delittuosi allo stesso ascritti, ha accolto la doglianza difensiva ammettendo che il tribunale aveva determinato la pena senza procedere al necessario calcolo e, senza dar conto delle ragioni della decisione e in presenza del solo atto di impugnazione dell'imputato, ha rideterminato la pena in peius. 3.11 ricorso è fondato. 3.1Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che in effetti la corte, nonostante lo specifico motivo avanzato con l'atto di gravame, non ha espresso alcuna valutazione in ordine alle circostanze attenuanti generiche invocate in ragione della risalenza dei fatti addebitati all'imputato.

L'omessa motivazione in ordine ad uno dei motivi di appello integra una violazione di legge, considerato, peraltro, che non emergono altri passaggi nella sentenza da cui desumere le ragioni per cui la Corte non ha ritenuto di concedere il detto beneficio e che anche il tribunale non ha formulato al riguardo alcuna motivazione. 3.2 Anche il secondo motivo di ricorso è fondato poiché la corte ha calcolato una pena complessiva per i due reati, ritenuti unificati per continuazione, determinandola in misura superiore di un mese a quella indicata dal tribunale, in assenza di una impugnazione da parte del pubblico ministero e quindi in violazione del divieto di reformatio in peius.

La fondatezza dei motivi di ricorso dovrebbe comportare l'annullarnento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, ma deve rilevarsi che nelle more del giudizio di Cassazione entrambi i reati si sono estinti per rintervenuta prescrizione.

Si impone di conseguenza l'annullamento senza rinvio della senterza impugnata con la formula idonea.

Rimangono ferme le statuizioni civili disposte con la sentenza di primo grado in favore della costituita parte civile , che non ha partecipato al presente grado di giudizio, poiché la prescrizione dei reati, in ordine ai quali è stata affermata la responsabilità dell'imputato, è intervenuta dopo la sentenza di appello.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili. [OSCURATO:PERSONA] Roma 16 Febbraio 2023 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Brescia avverso la sentenza resa il 10 dicembre 2021 dalla Corte di Appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:NO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila parzialmente riformando la sentenza resa il 16 luglio 2019 dal Tribunale di Pescara, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti del Piardi in ordine ai delitti di simulazione di reato e frode in danno dell'assicurazione, per avere denunciato falsamente il furto della propria autovettura facendola rinvenire priva di sedili, e ha rideterminato la pena inflitta in anni uno, mesi tre di reclusione. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo: 2.1 Violazione di legge per mancanza di motivazione e violazione del divieto di reformatio in peius poiché la corte, nonostante lo specifico motivo di appello, nulla ha argomentato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche esplicitamente invocate nell'atto di impugnazione. Inoltre ha violato il divieto di reformatio in peius poiché, pur confermando la penale responsabilità del ricorrente per i fatti delittuosi allo stesso ascritti, ha accolto la doglianza difensiva ammettendo che il tribunale aveva determinato la pena senza procedere al necessario calcolo e, senza dar conto delle ragioni della decisione e in presenza del solo atto di impugnazione dell'imputato, ha rideterminato la pena in peius. 3.11 ricorso è fondato. 3.1Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che in effetti la corte, nonostante lo specifico motivo avanzato con l'atto di gravame, non ha espresso alcuna valutazione in ordine alle circostanze attenuanti generiche invocate in ragione della risalenza dei fatti addebitati all'imputato. L'omessa motivazione in ordine ad uno dei motivi di appello integra una violazione di legge, considerato, peraltro, che non emergono altri passaggi nella sentenza da cui desumere le ragioni per cui la Corte non ha ritenuto di concedere il detto beneficio e che anche il tribunale non ha formulato al riguardo alcuna motivazione. 3.2 Anche il secondo motivo di ricorso è fondato poiché la corte ha calcolato una pena complessiva per i due reati, ritenuti unificati per continuazione, determinandola in misura superiore di un mese a quella indicata dal tribunale, in assenza di una impugnazione da parte del pubblico ministero e quindi in violazione del divieto di reformatio in peius. La fondatezza dei motivi di ricorso dovrebbe comportare l'annullarnento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, ma deve rilevarsi che nelle more del giudizio di Cassazione entrambi i reati si sono estinti per rintervenuta prescrizione. Si impone di conseguenza l'annullamento senza rinvio della senterza impugnata con la formula idonea. Rimangono ferme le statuizioni civili disposte con la sentenza di primo grado in favore della costituita parte civile , che non ha partecipato al presente grado di giudizio, poiché la prescrizione dei reati, in ordine ai quali è stata affermata la responsabilità dell'imputato, è intervenuta dopo la sentenza di appello. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. [OSCURATO:PERSONA] Roma 16 Febbraio 2023 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16695/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris