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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49442/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativa all'applicazione di un aumento in continuazione in violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. in quanto incidente sulla pena detentiva e non invece, come avrebbe dovuto essere, sulla sola pena pecuniaria, è manifestamente infondato, prospettandosi enunciati ermeneutici in palese contrasto col dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Invero, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie, per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen. (Sez.

U, n. 40983 del 21/06/2018, Griglia e altri, Rv. 273751).

Correttamente la Corte di appello di Torino, avvedutasi dell'errore del primo Giudice - che, nell'operare l'aumento di pena in continuazione in relazione a reato contravvenzionale punito con pena alternativa aveva aumentato entrambe le pene del reato più grave, punito con pena congiunta - ha ritenuto applicabile un solo aumento rispetto alla pena pecuniaria o a quella detentiva e ha ritenuto equo aumentare solo quest'ultima.

Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativa all'applicazione di un aumento in continuazione in violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. in quanto incidente sulla pena detentiva e non invece, come avrebbe dovuto essere, sulla sola pena pecuniaria, è manifestamente infondato, prospettandosi enunciati ermeneutici in palese contrasto col dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Invero, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie, per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen. (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Griglia e altri, Rv. 273751). Correttamente la Corte di appello di Torino, avvedutasi dell'errore del primo Giudice - che, nell'operare l'aumento di pena in continuazione in relazione a reato contravvenzionale punito con pena alternativa aveva aumentato entrambe le pene del reato più grave, punito con pena congiunta - ha ritenuto applicabile un solo aumento rispetto alla pena pecuniaria o a quella detentiva e ha ritenuto equo aumentare solo quest'ultima. Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre
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