CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30549/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a ALCAMO il 30/10/1969 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 150 RG 43689/2026 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di falsa testimonianza; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva. OSSERVA Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata, con argomenti non manifestamente illogici e comunque conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che la falsa dichiarazione resa dall'imputato, socio della società ricorrente, nell'ambito di un giudizio possessorio, avesse inciso sull'oggetto del procedimento civile avendo negato fatti, risultati veri, in ordine ad accordi intercorsi sull'autorizzazione transitoria al passaggio utili a dimostrare l'assenza di possesso della servitù di passaggio della società ricorrente (pag. 5). Il secondo motivo di ricorso è reiterativo di questioni correttamente risolte dalla sentenza impugnata (pagina 6) secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, richiamata dai giudici di merito «La punibilità della falsa testimonianza commessa in una causa civile non può essere esclusa, ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. pen., in presenza di un interesse di mero fatto, non sorretto da una posizione di diritto sostanziale giuridicamente tutelabile, ma solo ove ricorra l'interesse che rende una persona incapace a deporre a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., ossia l'interesse giuridico personale, concreto e attuale a proporre una domanda e a contraddire, sia sotto l'aspetto di una legittimazione primaria, sia sotto quello di una legittimazione secondaria, mediante intervento adesivo indipendente» (Sez. 6, n. 49542 del 11/11/2014, Flara', Rv. 261221 — 01). L'assenza di una legittimazione sia primaria che secondaria dell'imputato, non è stata affatto determinata in astratto, ma è stata esclusa alla luce degli elementi di fatto riportati alle pagg. 13-15 della sentenza di primo grado. Altrettanto reiterativa è la censura concernente l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto espressamente esclusa alla luce dell'intensità del dolo desunta dalle reiterate false dichiarazioni rese dall'imputato nell'ambito del giudizio possessorio (pagg. 6 e 8) ed oggettivamente idonee ad influire sul suo esito, tanto da escludersi, in una valutazione complessiva, la minima offensività. In ordine, infine, alla liquidazione equitativa del danno morale, la sentenza impugnata si è riportata, condividendole, alle motivazioni di quella di primo grado che ha menzionato la sofferenza psichica derivante dal delitto per come ricostruito ampiamente dalla pronuncia e tanto basta proprio alla luce della giurisprudenza di questa Corte che viene qui ribadita: « In tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante píl'indicazione dei fatti materiali presi in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza necessità di indicare analiticamente i calcoli dell'ammontare del risarcimento» (Sez. 1, n. 44477 del 25/10/2024 Ud. (dep. 04/12/2024 ) Rv. 287154 - 01. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. P.Q.M