CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 22423/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Palermo avverso la ordinanza del 06/03/2026 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con due distinte ordinanze emesse nella stessa data, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo applicava a [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente le misure degli arresti domiciliari e della sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio per la durata di un anno (art. 289 cod. pen.).La prima ordinanza riguarda tre distinte ipotesi di corruzione funzionale (art. 318 cod. pen.), contestate in via provvisoria a Gaziani per aver, in qualità di medico dell'ASP addetto alle prestazioni di specialistica ambulatoriale per la branca di ortopedia, richiesto e ottenuto la promessa e la dazione di denaro da parte dei titolari/gestori di tre ditte private, in cambio dell'indirizzamento alle stesse dei propri pazienti beneficiari di prescrizioni per l'acquisto di dispositivi medico-ortopedici con spese a carico del [OSCURATO:PERSONA]. La seconda ordinanza concerne un'ipotesi di corruzione propria (artt. 319 e 321 cod. pen.), contestata in via provvisoria per aver [OSCURATO:PERSONA], soggetto incaricato da diversi privati di seguire pratiche per il riconoscimento di prestazioni previdenziali e assistenziali, offerto e dato a Gaziani denaro, in cambio del compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, consistenti nel rilascio di certificazioni mediche, contenenti la prescrizione di presidi ortopedici e propedeutiche al riconoscimento delle prestazioni, in assenza dei presupposti e/o senza svolgimento di alcuna visita medica. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per saltum (art. 311 cod. proc. pen.) avverso le suddette ordinanze, deducendo i seguenti tre motivi. 2.1 Violazione degli artt. 64 e 65 cod. proc. pen. L'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] non fu preceduto dall'enunciazione, ad opera del [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari, degli elementi a carico, rappresentati dalle determinanti dichiarazioni accusatorie rese - due giorni prima - dal principale coindagato, [OSCURATO:PERSONA], nonché dal deposito delle stesse, in violazione del diritto di difesa (artt. 24 e 111 Cost.). Peraltro, la difesa ottenne copia di tali dichiarazioni successivamente, soltanto in virtù di un provvedimento autorizzatorio del [OSCURATO:PERSONA], dal che si desume che l'accesso agli atti fu inibito e condizionato da disposizioni interne dell'ufficio, in contrasto con i principi sanciti da Corte cost. 24 giugno 1997, n. 192, secondo cui, in contemporanea con l'ordinanza applicativa della misura cautelare, devono essere depositati gli atti a sostegno della stessa in quanto il deposito garantisce la conoscenza degli atti assicurando il rispetto del diritto della difesa alla corretta esecuzione dell'interrogatorio. 2.2. Violazione degli artt. 266, 267, 271 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha ritenuto utilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali nonostante mancassero sufficienti indizi di reato, essendo il fatto, posto a fondamento dei decreti autorizzativi, privo di rilevanza penale. 2Come dichiarato dallo stesso indagato in sede di interrogatorio, egli non prestava la sua attività lavorativa al servizio pubblico in regime di esclusività, ma svolgeva anche un'attività di natura privatistica, nell'ambito della quale era libero di indirizzare i pazienti verso le ditte che riteneva. Anche, poi, per ciò che concerne i pazienti a carico del [OSCURATO:PERSONA] sanitario nazionale, l'indagato si limitava a prendere atto di situazioni di invalidità già certificate dalla commissione istituita presso l'INPS, sicché il consiglio ai pazienti di rivolgersi ad un'officina, piuttosto che a un'altra, per acquistare un presidio non integra alcun tipo di illecito penale, rilevando, tuttalpiù, sul piano deontologico ed organizzativo interno (né il [OSCURATO:PERSONA] ha indicato la specifica disposizione che vieterebbe dal punto di vista penalistico la condotta). Mancava, dunque, il necessario sinallagma tra utilità ed esercizio della "funzione pubblica", avendo [OSCURATO:PERSONA] fornito un mero suggerimento privo di efficacia vincolante. 2.3. Violazione degli artt. 63, 64, 267, 271 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Sono stati ritenuti legittimi ed utilizzabili i risultati delle intercettazioni, sebbene i relativi decreti fossero fondati su dichiarazioni auto-, oltre che etero-accusatorie, rese da soggetto (Schirrù) che avrebbe dovuto essere sentito quale indagato, con le relative garanzie. 3. Il ricorrente ha presentato una memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore Generale della Corte di cassazione, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, presentato davanti a questa Corte per saltum, è inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., il ricorso diretto per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge. Contrariamente a quanto affermato nella "premessa", il ricorrente, con il primo motivo, ha tuttavia posto questioni che presuppongono un accertamento in fatto non consentito in sede di legittimità, là dove si risolvono nella diretta sollecitazione di questa Suprema Corte alla valutazione della natura e del contenuto delle dichiarazioni rese da un co-indagato, ed altrettanto ha fatto nei successivi due motivi di cui consta l'impugnazione, i quali, peraltro, deducono espressamente, già nella loro intitolazione, anche un vizio di motivazione. 33. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 205 • CE 4