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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 29473/2026

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ale di Catania, in funzione digiudice del riesame cautelare;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica, in persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Catania,sostituendo alla custodia in carcere il divieto di dimora in Sicilia, ha parzialmenteaccolto l’istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza applicativa a carico diIgnazio [OSCURATO:PERSONA] di misura cautelare per la partecipazione ad associazione ex art.74, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e per i reati fine (lefattispecie di cui all’art. 73 T.U. stup. ascritte al capo 2).Trattasi, per quanto concerne il capo 1, di gravi indizi di colpevolezza inmerito al sodalizio operante in Randazzo (Catania), dall’ottobre 2022 al giugno2023, nei settori della cocaina, del crack e della marijuana, promosso eorganizzato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e della partecipazionedell’indagato in qualità di addetto allo spaccio al dettaglio oltre che al recuperocrediti.2.

Nell’interesse dell’indagato è stato proposto ricorso fondato su due motivi,di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).2.1.

Con il primo motivo si deducono la violazione di legge e il viziocumulativo di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravitàindiziaria in merito alla partecipazione all’associazione (l’unica sindacata in sededi riesame).In tesi difensiva, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, gliesiti delle conversazioni e comunicazioni captate e indicate nell’ordinanzaimpugnata come fondanti i gravi indizi di partecipazione non sarebberodimostrativi, neanche a fini cautelari, di una cosciente partecipazionedell’indagato al sodalizio ma espliciterebbero solo contatti con i sodali sporadici,occasionali e discontinui dal novembre 2022 all’aprile 2023.

I rapporti di naturaeconomica tra l’indagato e [OSCURATO:PERSONA], soggetto di vertice del sodalizio,avrebbero peraltro avuto a oggetto rapporti economici leciti, secondol’interpretazione prospettata dalla difesa degli elementi acquisiti tramite leindagini tecniche.

Si sarebbe trattato di un debito afferente alla vendita di unavettura da parte di [OSCURATO:PERSONA] il cui prezzo di acquisto, nell’aprile del 2023, nonsarebbe stato ancora versato (per quanto emergente dalle dichiarazioni ex art.391-bis cod. proc. pen. agli atti del procedimento).

A ciò si aggiungerebberoulteriori elementi a supporto dell’assenza di gravità indiziaria dellapartecipazione.

Il riferimento è all’espletamento dell’attività lavorativa inGermania nel settore dell’autotrasporto da parte dell’indagato, ivi trasferitosi giànel corso del 2023, ove lo stesso avrebbe acquisito la residenza, formalizzata nelmarzo 2024, e intessuto nuovi rapporti familiari (con la nascita di un figlio nelfebbraio del 2025).2.2.

Con il secondo motivo si deducono la violazione di legge e il viziocumulativo di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenzecautelari, afferenti al pericolo di reiterazione, oltre che in merito ai giudizi diadeguatezza e proporzionalità dell’applicato divieto di dimora, peraltrosproporzionato laddove esteso all’intero territorio siciliano e non limitato a quellodi Randazzo, luogo di operatività del sodalizio.Il Tribunale avrebbe desunto la sussistenza del pericolo di reiterazione quasiesclusivamente in ragione della mera gravità del titolo di reato contestato alcapo 1, in assenza di una valutazione della concretezza e dell’attualità della dettaesigenza cautelare, anche con riferimento al tempo decorso.

Il detto pericolo direiterazione che, in tesi difensiva, si sarebbe dovuto escludere in considerazionedell’espletamento di attività lavorativa in Germania nel settore dell’autotrasportoda parte dell’indagato, ivi trasferitosi già nel corso del 2023, ove lo stessoavrebbe acquisito la residenza, formalizzata nel marzo 2024, e intessuto nuovirapporti familiari (con la nascita di un figlio nel febbraio del 2025).Sarebbe altresì manifestamente illogico e contraddittorio l’apparatomotivazionale.

Le circostanze di cui innanzi, valorizzate ai fini della sostituzionedella custodia in carcere con il divieto di dimora, sarebbero state svalutatequanto all’accertamento del pericolo di reiterazione, in ragione della continua«spola» dell’imputato tra la Germania e la Sicilia, ove si trovava anche almomento dell’esecuzione della misura, e dell’assunto per cui lo stesso fosse giàpadre al momento delle condotte ascritte in rubrica.L’estensione del divieto di dimora all’intera Sicilia renderebbe infinesproporzionata la misura cautelare, in considerazione del più ristretto contestoterritoriale di operatività del sodalizio e della presenza di altri prossimi congiuntidel prevenuto nella detta regione.3.

La Procura generale ha concluso nei termini di cui in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Le censure, suscettibili di trattazione congiunta, si appuntanosull’accertata gravità indiziaria della partecipazione del prevenuto al sodaliziononché sull’esistenza del pericolo di reiterazione e sulla proporzionalità eadeguatezza dell’applicato divieto di dimora in Sicilia.Trattasi dunque di giudizi sindacabili in sede di legittimità soltanto se sitraducono nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza,contraddittorietà insanabile ovvero in manifesta illogicità della motivazione,risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il controllo di legittimità nonconcerne dunque la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento del giudice di meritocirca l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori;sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito (ex plurimis, tra le più recenti,Sez. 4, n. 17978 del 15/04/2026, non mass.; si vedano altresì: Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Rv. 276976 – 01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698– 01).2.1.

Orbene, come emerge dal raffronto con i motivi di riesame (sintetizzatia pag. 1 e s. dell’ordinanza impugnata), le censure, anche laddove prospettatecome rivolte alla specifica motivazione del Tribunale, sono fondateesclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione diquelle già dedotte in sede di riesame e puntualmente disattese con motivazioneesente da critiche in quanto coerente e non manifestamente illogica (pag. 4 ess.).

Trattasi dunque di censure da considerarsi non specifiche ma soltantoapparenti in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: Sez. 4, n.26319 del 17/06/2025, Rv. 288486 – 01, non mass. sul punto, tra le più recenti,e Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 – 01; si veda altresì Sez. 2, n.19411 del 12/03/2019, Rv. 276062 – 01, che conclude invece nel senso dellamanifesta infondatezza del motivo meramente reiterato).2.2.

A quanto innanzi, di per sé fondante l’inammissibilità delle doglianze,deve altresì aggiungersi che le censure in oggetto, nei termini esplicitati in sededi ricostruzione del fatto processuale, sono articolate in fatto, perché miranti asostituire a quella del Tribunale una diversa valutazione degli elementi probatoriagli atti, compresi quelli emergenti da indagini c.d. tecniche, oltre cheestrinsecamente aspecifiche, in ragione del mancato confronto con la ratiodecidendi sottesa all’ordinanza impugnata, con il conseguente venir meno inradice dell’unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso percassazione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, anche conriferimento al mancato confronto con la ratio decidendi del provvedimentoimpugnato, si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 25/11/2025, dep. 2026, nonmass. sul punto, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468– 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584 – 01; si veda altresì Sez.

U,n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivid’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso percassazione).Il Tribunale, anche riprendendo criticamente l’ordinanza genetica,ricostruisce in termini di gravità indiziaria la sussistenza del sodalizio (ancorchénella specie non contestata) quale associazione promossa e organizzata daSabato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché partecipata, oltre che dalprevenuto, da altri soggetti, emergente anche da intercettazioni e riprese videooperate presso i centri operativi costituiti da luoghi nella disponibilità delsoggetto di vertice.

I Giudici del riesame si diffondono altresì sul ruoloconsapevolmente assunto in senso all’associazione dall’indagato in qualità diaddetto allo spaccio al dettaglio e al recupero crediti.

Sul punto, in uno con lacommissione da parte del prevenuto di reati fine del sodalizio.

È consideratapregnante la presenza dell’indagato presso il centro operativo del sodalizio,l’abitazione del soggetto di vertice, in occasione dello spaccio di stupefacenti.Sono altresì valorizzati diversi specifici elementi emergenti delle indaginitecniche.

Il riferimento è: a) ai rapporti diretti dell’indagato con entrambi isoggetti di vertice del sodalizio ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ma anche con altri sodali,come ricavato da parte del Tribunale (pag. 15) dalla valutazione dellaconversazione intercorsa tra l’indagato e [OSCURATO:PERSONA] in sede di accordo inmerto all’incontro con altro sodale ([OSCURATO:PERSONA]); b) alla partecipazione delprevenuto alla riunione tra sodali tenutasi al fine di riorganizzare l’associazione,anche in vista del recupero crediti, in un particolare momento di fibrillazionedella stessa dovuto all’arresto dell’organizzatore [OSCURATO:PERSONA].Quanto innanzi è stato altresì valutato in uno: c) con l’attività di recupero creditioperata dal prevenuto per il gruppo, ritenuta emergente dagli esiti diconversazioni con riferimento alle quali l’indagato è stato individuato comediretto interlocutore oltre che dagli esiti di conversazioni tra i vertici delsodalizio; d) con l’attività dell’attuale ricorrente volta a garantire le spese legaliin favore dell’organizzatore del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA]; e) con lacondotta immediatamente successiva all’arresto di quest’ultimo, caratterizzatadall’astensione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dall’esecuzione dell’attività di spaccio, pertimore dell’intervento delle forze dell’ordine, dallo stesso partecipata agli altrisodali.

Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, infine, il Tribunale si èconfrontato con l’assunto difensivo inerente alla vendita di una vetturadall’indagato in favore di [OSCURATO:PERSONA], intervenuta nel periodo incontestazione, ritenendola non tale da giustificare i rapporti di dare e avereaventi invece causa nell’attività di spaccio.2.3.

Quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari afferenti alpericolo di reiterazione, il ricorrente non si confronta con l’ordinanza impugnata,oltre che con il dato normativo, laddove la stessa evoca il doppio regimepresuntivo (relativo) di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e il relativomancato superamento se non con riferimento all’adeguatezza della diversamisura cautelare del divieto di dimora in Sicilia.Il Tribunale, con apparato argomentativo non sindacabile in sede dilegittimità, in quanto coerente e non manifestamente illogica, con la quale ilricorrente non si confronta, oltre a motivare il mancato superamento dellapresunzione di sussistenza delle esigenze cautelari ha peraltro esplicitato glielementi sottesi al pericolo di reiterazione, ritenendolo tale da essere arginatocon la diversa misura cautelare applicata.

Quest’ultima è stata considerataadeguata e proporzionata anche laddove estesa all’intero territorio siciliano inrelazione a sodalizio operante in Randazzo ma tramite approvvigionamenti distupefacente mediante viaggi in altre zone dell’isola.Il riferimento è, in particolare, al periodo di operatività del sodalizio, ritenutonon esiguo, in quanto protrattosi dall’ottobre 2022 al giugno 2023, e ai reatifine, oltre che alle modalità della condotta di partecipazione innanzi evidenziate,tenuta da soggetto gravato da precedenti penali oltre che da carichi pendentispecifici.

In considerazione delle deduzioni difensive, è stata infine valutataanche la condotta susseguente, caratterizzata dalla residenza in Germania,formalizzata nel 2024, e dai rapporti familiari con un figlio nato nel febbraio del2025, residente sempre in Germania.

Sul punto, differentemente da quantodedotto dal ricorrente, con motivazione non contraddittoria e nonmanifestamente illogica, le dette circostanze sono state valutate in terminidifferenti ma con riferimento a differenti giudizi.

I giudici di merito le hannodifatti valutate come idonee a vincere non presunzione relativa di sussistenzadelle esigenze cautelari ma solo la diversa presunzione di adeguatezza eproporzionalità della custodia cautelare in carcere.

Ciò anche in ragione dellacircostanza per cui anche all’poca della condotta di cui in rubrica il prevenuto sirecava in Germanie per lavoro e aveva rapporti familiari, ancorché con altri figlidimoranti in Sicilia.Argomentando nei termini di cui innanzi, peraltro, il Tribunale,sostanzialmente, ha fatto corretta applicazione del principio governante lamateria in relazione al reato associativo di cui all’art. 74 T.U. stup., con il qualeinvece il ricorrente non si confronta con censura che, quindi, sotto tale aspetto simanifesta infondata (per la manifesta infondatezza in relazione al mancatoconfronto con il quadro normativo di riferimento e i principi di diritto governantila materia, anche nella loro costante lettura giurisprudenziale, oltre a Sez.

U, n.32 del 22/11/2000, non mass. sul punto, ex plurimis: Sez. 4, n. 9223 del27/01/2026, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 17281 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 276916– 01; sul profilo d’inammissibilità in oggetto si veda altresì Sez. 2, n. 19411 del12/03/2019, Rv. 276062 – 01).In tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata altraffico di stupefacenti, difatti, la prognosi di pericolosità non si rapporta soloall’operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine ma ha ad oggettoanche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesimaprofessionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali checaratterizzano l’associazione di appartenenza e postula, pertanto, unavalutazione complessiva, nell’ambito della quale, come avvenuto nella specie, iltempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissionedel vincolo (in ipotesi anche in ragione della cessazione della permanenza delsodalizio) non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa diplurimis: Sez. 3, n. 163 del 12/01/2021, Rv. 281293 – 01; Sez. 4, n. 3966 del12/01/2021, Rv. 280243 – 01).3.

In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che siritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost.,sent. n. 186 del 2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di Catania, in funzione digiudice del riesame cautelare;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica, in persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Catania,sostituendo alla custodia in carcere il divieto di dimora in Sicilia, ha parzialmenteaccolto l’istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza applicativa a carico diIgnazio [OSCURATO:PERSONA] di misura cautelare per la partecipazione ad associazione ex art.74, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e per i reati fine (lefattispecie di cui all’art. 73 T.U. stup. ascritte al capo 2).Trattasi, per quanto concerne il capo 1, di gravi indizi di colpevolezza inmerito al sodalizio operante in Randazzo (Catania), dall’ottobre 2022 al giugno2023, nei settori della cocaina, del crack e della marijuana, promosso eorganizzato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e della partecipazionedell’indagato in qualità di addetto allo spaccio al dettaglio oltre che al recuperocrediti.2. Nell’interesse dell’indagato è stato proposto ricorso fondato su due motivi,di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione di legge e il viziocumulativo di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravitàindiziaria in merito alla partecipazione all’associazione (l’unica sindacata in sededi riesame).In tesi difensiva, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, gliesiti delle conversazioni e comunicazioni captate e indicate nell’ordinanzaimpugnata come fondanti i gravi indizi di partecipazione non sarebberodimostrativi, neanche a fini cautelari, di una cosciente partecipazionedell’indagato al sodalizio ma espliciterebbero solo contatti con i sodali sporadici,occasionali e discontinui dal novembre 2022 all’aprile 2023. I rapporti di naturaeconomica tra l’indagato e [OSCURATO:PERSONA], soggetto di vertice del sodalizio,avrebbero peraltro avuto a oggetto rapporti economici leciti, secondol’interpretazione prospettata dalla difesa degli elementi acquisiti tramite leindagini tecniche. Si sarebbe trattato di un debito afferente alla vendita di unavettura da parte di [OSCURATO:PERSONA] il cui prezzo di acquisto, nell’aprile del 2023, nonsarebbe stato ancora versato (per quanto emergente dalle dichiarazioni ex art.391-bis cod. proc. pen. agli atti del procedimento). A ciò si aggiungerebberoulteriori elementi a supporto dell’assenza di gravità indiziaria dellapartecipazione. Il riferimento è all’espletamento dell’attività lavorativa inGermania nel settore dell’autotrasporto da parte dell’indagato, ivi trasferitosi giànel corso del 2023, ove lo stesso avrebbe acquisito la residenza, formalizzata nelmarzo 2024, e intessuto nuovi rapporti familiari (con la nascita di un figlio nelfebbraio del 2025).2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione di legge e il viziocumulativo di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenzecautelari, afferenti al pericolo di reiterazione, oltre che in merito ai giudizi diadeguatezza e proporzionalità dell’applicato divieto di dimora, peraltrosproporzionato laddove esteso all’intero territorio siciliano e non limitato a quellodi Randazzo, luogo di operatività del sodalizio.Il Tribunale avrebbe desunto la sussistenza del pericolo di reiterazione quasiesclusivamente in ragione della mera gravità del titolo di reato contestato alcapo 1, in assenza di una valutazione della concretezza e dell’attualità della dettaesigenza cautelare, anche con riferimento al tempo decorso. Il detto pericolo direiterazione che, in tesi difensiva, si sarebbe dovuto escludere in considerazionedell’espletamento di attività lavorativa in Germania nel settore dell’autotrasportoda parte dell’indagato, ivi trasferitosi già nel corso del 2023, ove lo stessoavrebbe acquisito la residenza, formalizzata nel marzo 2024, e intessuto nuovirapporti familiari (con la nascita di un figlio nel febbraio del 2025).Sarebbe altresì manifestamente illogico e contraddittorio l’apparatomotivazionale. Le circostanze di cui innanzi, valorizzate ai fini della sostituzionedella custodia in carcere con il divieto di dimora, sarebbero state svalutatequanto all’accertamento del pericolo di reiterazione, in ragione della continua«spola» dell’imputato tra la Germania e la Sicilia, ove si trovava anche almomento dell’esecuzione della misura, e dell’assunto per cui lo stesso fosse giàpadre al momento delle condotte ascritte in rubrica.L’estensione del divieto di dimora all’intera Sicilia renderebbe infinesproporzionata la misura cautelare, in considerazione del più ristretto contestoterritoriale di operatività del sodalizio e della presenza di altri prossimi congiuntidel prevenuto nella detta regione.3. La Procura generale ha concluso nei termini di cui in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Le censure, suscettibili di trattazione congiunta, si appuntanosull’accertata gravità indiziaria della partecipazione del prevenuto al sodaliziononché sull’esistenza del pericolo di reiterazione e sulla proporzionalità eadeguatezza dell’applicato divieto di dimora in Sicilia.Trattasi dunque di giudizi sindacabili in sede di legittimità soltanto se sitraducono nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza,contraddittorietà insanabile ovvero in manifesta illogicità della motivazione,risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità nonconcerne dunque la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento del giudice di meritocirca l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori;sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito (ex plurimis, tra le più recenti,Sez. 4, n. 17978 del 15/04/2026, non mass.; si vedano altresì: Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Rv. 276976 – 01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698– 01).2.1. Orbene, come emerge dal raffronto con i motivi di riesame (sintetizzatia pag. 1 e s. dell’ordinanza impugnata), le censure, anche laddove prospettatecome rivolte alla specifica motivazione del Tribunale, sono fondateesclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione diquelle già dedotte in sede di riesame e puntualmente disattese con motivazioneesente da critiche in quanto coerente e non manifestamente illogica (pag. 4 ess.). Trattasi dunque di censure da considerarsi non specifiche ma soltantoapparenti in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: Sez. 4, n.26319 del 17/06/2025, Rv. 288486 – 01, non mass. sul punto, tra le più recenti,e Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 – 01; si veda altresì Sez. 2, n.19411 del 12/03/2019, Rv. 276062 – 01, che conclude invece nel senso dellamanifesta infondatezza del motivo meramente reiterato).2.2. A quanto innanzi, di per sé fondante l’inammissibilità delle doglianze,deve altresì aggiungersi che le censure in oggetto, nei termini esplicitati in sededi ricostruzione del fatto processuale, sono articolate in fatto, perché miranti asostituire a quella del Tribunale una diversa valutazione degli elementi probatoriagli atti, compresi quelli emergenti da indagini c.d. tecniche, oltre cheestrinsecamente aspecifiche, in ragione del mancato confronto con la ratiodecidendi sottesa all’ordinanza impugnata, con il conseguente venir meno inradice dell’unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso percassazione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, anche conriferimento al mancato confronto con la ratio decidendi del provvedimentoimpugnato, si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 25/11/2025, dep. 2026, nonmass. sul punto, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468– 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584 – 01; si veda altresì Sez. U,n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivid’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso percassazione).Il Tribunale, anche riprendendo criticamente l’ordinanza genetica,ricostruisce in termini di gravità indiziaria la sussistenza del sodalizio (ancorchénella specie non contestata) quale associazione promossa e organizzata daSabato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché partecipata, oltre che dalprevenuto, da altri soggetti, emergente anche da intercettazioni e riprese videooperate presso i centri operativi costituiti da luoghi nella disponibilità delsoggetto di vertice. I Giudici del riesame si diffondono altresì sul ruoloconsapevolmente assunto in senso all’associazione dall’indagato in qualità diaddetto allo spaccio al dettaglio e al recupero crediti. Sul punto, in uno con lacommissione da parte del prevenuto di reati fine del sodalizio. È consideratapregnante la presenza dell’indagato presso il centro operativo del sodalizio,l’abitazione del soggetto di vertice, in occasione dello spaccio di stupefacenti.Sono altresì valorizzati diversi specifici elementi emergenti delle indaginitecniche. Il riferimento è: a) ai rapporti diretti dell’indagato con entrambi isoggetti di vertice del sodalizio ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ma anche con altri sodali,come ricavato da parte del Tribunale (pag. 15) dalla valutazione dellaconversazione intercorsa tra l’indagato e [OSCURATO:PERSONA] in sede di accordo inmerto all’incontro con altro sodale ([OSCURATO:PERSONA]); b) alla partecipazione delprevenuto alla riunione tra sodali tenutasi al fine di riorganizzare l’associazione,anche in vista del recupero crediti, in un particolare momento di fibrillazionedella stessa dovuto all’arresto dell’organizzatore [OSCURATO:PERSONA].Quanto innanzi è stato altresì valutato in uno: c) con l’attività di recupero creditioperata dal prevenuto per il gruppo, ritenuta emergente dagli esiti diconversazioni con riferimento alle quali l’indagato è stato individuato comediretto interlocutore oltre che dagli esiti di conversazioni tra i vertici delsodalizio; d) con l’attività dell’attuale ricorrente volta a garantire le spese legaliin favore dell’organizzatore del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA]; e) con lacondotta immediatamente successiva all’arresto di quest’ultimo, caratterizzatadall’astensione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dall’esecuzione dell’attività di spaccio, pertimore dell’intervento delle forze dell’ordine, dallo stesso partecipata agli altrisodali. Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, infine, il Tribunale si èconfrontato con l’assunto difensivo inerente alla vendita di una vetturadall’indagato in favore di [OSCURATO:PERSONA], intervenuta nel periodo incontestazione, ritenendola non tale da giustificare i rapporti di dare e avereaventi invece causa nell’attività di spaccio.2.3. Quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari afferenti alpericolo di reiterazione, il ricorrente non si confronta con l’ordinanza impugnata,oltre che con il dato normativo, laddove la stessa evoca il doppio regimepresuntivo (relativo) di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e il relativomancato superamento se non con riferimento all’adeguatezza della diversamisura cautelare del divieto di dimora in Sicilia.Il Tribunale, con apparato argomentativo non sindacabile in sede dilegittimità, in quanto coerente e non manifestamente illogica, con la quale ilricorrente non si confronta, oltre a motivare il mancato superamento dellapresunzione di sussistenza delle esigenze cautelari ha peraltro esplicitato glielementi sottesi al pericolo di reiterazione, ritenendolo tale da essere arginatocon la diversa misura cautelare applicata. Quest’ultima è stata considerataadeguata e proporzionata anche laddove estesa all’intero territorio siciliano inrelazione a sodalizio operante in Randazzo ma tramite approvvigionamenti distupefacente mediante viaggi in altre zone dell’isola.Il riferimento è, in particolare, al periodo di operatività del sodalizio, ritenutonon esiguo, in quanto protrattosi dall’ottobre 2022 al giugno 2023, e ai reatifine, oltre che alle modalità della condotta di partecipazione innanzi evidenziate,tenuta da soggetto gravato da precedenti penali oltre che da carichi pendentispecifici. In considerazione delle deduzioni difensive, è stata infine valutataanche la condotta susseguente, caratterizzata dalla residenza in Germania,formalizzata nel 2024, e dai rapporti familiari con un figlio nato nel febbraio del2025, residente sempre in Germania. Sul punto, differentemente da quantodedotto dal ricorrente, con motivazione non contraddittoria e nonmanifestamente illogica, le dette circostanze sono state valutate in terminidifferenti ma con riferimento a differenti giudizi. I giudici di merito le hannodifatti valutate come idonee a vincere non presunzione relativa di sussistenzadelle esigenze cautelari ma solo la diversa presunzione di adeguatezza eproporzionalità della custodia cautelare in carcere. Ciò anche in ragione dellacircostanza per cui anche all’poca della condotta di cui in rubrica il prevenuto sirecava in Germanie per lavoro e aveva rapporti familiari, ancorché con altri figlidimoranti in Sicilia.Argomentando nei termini di cui innanzi, peraltro, il Tribunale,sostanzialmente, ha fatto corretta applicazione del principio governante lamateria in relazione al reato associativo di cui all’art. 74 T.U. stup., con il qualeinvece il ricorrente non si confronta con censura che, quindi, sotto tale aspetto simanifesta infondata (per la manifesta infondatezza in relazione al mancatoconfronto con il quadro normativo di riferimento e i principi di diritto governantila materia, anche nella loro costante lettura giurisprudenziale, oltre a Sez. U, n.32 del 22/11/2000, non mass. sul punto, ex plurimis: Sez. 4, n. 9223 del27/01/2026, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 17281 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 276916– 01; sul profilo d’inammissibilità in oggetto si veda altresì Sez. 2, n. 19411 del12/03/2019, Rv. 276062 – 01).In tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata altraffico di stupefacenti, difatti, la prognosi di pericolosità non si rapporta soloall’operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine ma ha ad oggettoanche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesimaprofessionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali checaratterizzano l’associazione di appartenenza e postula, pertanto, unavalutazione complessiva, nell’ambito della quale, come avvenuto nella specie, iltempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissionedel vincolo (in ipotesi anche in ragione della cessazione della permanenza delsodalizio) non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa diplurimis: Sez. 3, n. 163 del 12/01/2021, Rv. 281293 – 01; Sez. 4, n. 3966 del12/01/2021, Rv. 280243 – 01).3. In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che siritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost.,sent. n. 186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente