CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 10137/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23245/2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali associati della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. – controricorrente – F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 23245/2016 Numero sezionale 1021/2022 Numero di raccolta generale 10137/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, sezione staccata di Brescia, n. 1402/67/16, depositata il 07/03/2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Associazione sportiva dilettantistica (“ASD”) DBG Racing impugnò l’avviso di accertamento che rettificava il reddito dell’ente, ai fini Ires, Irap, Iva, per l’annualità 2008, in ragione della mancanza delle condizioni per usufruire del regime fiscale agevolato previsto per tale tipologia di associazione. 2. La CTP di Bergamo accolse il ricorso con sentenza (n. 493/08/2014) che è stata confermata dalla CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, la quale, nel contraddittorio dei partecipanti all’ASD, nel frattempo cessata, ha respinto l’appello dell’ufficio finanziario ritenendo che non fosse motivo sufficiente, ai fini della perdita dei requisiti per accedere all’agevolazione fiscale, la circostanza che l’ASD avesse liquidato l’Iva nei modi ordinari anziché in maniera forfetaria. 3. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso con un motivo per la cassazione della sentenza di appello; i contribuente hanno resistito con controricorso. 4. In data 24/05/2019 l’ASD ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi degli artt. 6, 7, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha versato la prima rata dovuta per la definizione. Ciò risulta dalla documentazione di riscontro versata in atti e dal modello di pagamento F24. r.g. n. 23245/2016 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 23245/2016 Numero sezionale 1021/2022 Numero di raccolta generale 10137/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 5. Entro il 31/12/2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020 e, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Al riguardo si precisa che il principio secondo cui le spese del giudizio estinto restano a carico delle parte che le ha anticipate è sancito, in via generale, dall’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992. P.Q.M. La Corte dichiara estin