CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31368/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; _letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate, riguardanti la tenuta motivazionale della decisione gravata avuto riguardo alla sussistenza del dolo sotteso alla contestata evasione e alla esclusa tenuità del fatto tale da risultare incompatibile alla causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp risultano disattese dalla Corte del merito con argomentare giuridicamente corretto e con valutazioni coerenti alla situazione in fatto riscontrata, puntuli rispetto alle doglianze difensive e privi di manifeste incongruenze logiche, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.MIl Consigliere estensore idente [OSCURATO:PERSONA] o Amoroso TiDFPOr' " N C N L'ASSISTENTE Doti. .sa Kczti