CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34394/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33131/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in liquidazione, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte suprema di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Sardegna, in Roma, via Lucullo, n. 24 - controricorrente - nonché .2922 AA11, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti a margine del controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte suprema di Cassazione - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 628/2019, pubblicata in data 16 luglio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. Con sentenza n. 3165/15, il Tribunale di Cagliari rigettò le domande, avanzate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna e del [OSCURATO:SOCIETA], di condanna al risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo nell'erogazione delle tranches del finanziamento richiesto, ai sensi della legge regionale del 24 gennaio 2002, n. 1, per la realizzazione di un mobilificio in Carbonia. A sostegno della domanda la società attrice aveva esposto che: a) l'importo complessivo del finanziamento era pari ad euro 1.118.596,20, di cui euro 634.128,00 quale contributo in conto capitale ed euro 484.468,20 quale contributo in conto gestione per i primi due anni di attività; b) per accedere al finanziamento aveva presentato all'amministrazione regionale la polizza fideiussoria per euro 120.000,00, prestata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; c) la Regione aveva erogato le rate del finanziamento con notevole ritardo rispetto alle scadenze prescritte, causando un rallentamento dei lavori e costringendola a ricorrere a forme alternative di finanziamento; d) i ritardi, oltre a riguardare il contributo in conto capitale, avevano interessato il contributo in conto gestione, destinato a sostenere lo start up della società attrice, garantendole il capitale necessario per l'avvio dell'attività; e) in conseguenza della mancata erogazione delle rate del finanziamento nei termini stabiliti, in data 27 novembre 2012, aveva deciso di interrompere il progetto, comunicando la rinunzia al finanziamento; f) aveva subito un danno riconducibile alla condotta delle convenute, posto che, da un lato, aveva inutilmente investito ingenti somme, pari ad euro 700.000,00, e, dall'altro, si trovava ad avere un impianto del tutto inutile e a dover far fronte alle richieste dei creditori. Il giudice di primo grado, ricostruita la tempistica concernente l'erogazione del finanziamento sulla base della produzione documentale, rilevò, in particolare, che: a) la prima quota pari al 50 per cento del contributo, da erogarsi contestualmente alla concessione - avvenuta il 7 settembre 2006 - era stata tempestivamente corrisposta alla data del 26 settembre 2006, con un ritardo di soli 19 giorni; b) la seconda quota, pari al 30 per cento, da erogarsi contestualmente alla realizzazione del 50 per cento del programma imprenditoriale, era stata parimenti versata in modo tempestivo, avuto riguardo al tempo necessario alle verifiche; c) la terza quota, pari al 20 per cento, da erogarsi alla conclusione del programma, era stata versata in data 6 maggio 2012, avendo la società comunicato la conclusione del programma solo in data 24 novembre 2011. Quanto, inoltre, al contributo per le spese di gestione, osservò che: a) la società aveva chiesto al [OSCURATO:SOCIETA] il versamento in via anticipata della prima quota, pari al 50 per cento dell'importo relativo al primo anno, dichiarando che l'attività d'impresa era già iniziata il 28 settembre 2011 e che la produzione era stata avviata il 4 novembre 2001; b) l'istituto di credito, con nota dell'Il settembre 2012, aveva comunicato alla Regione di avere sospeso l'istruttoria per avere la società dichiarato di voler rinunciare al programma; c) con nota del 27 novembre 2012, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva comunicato alla Regione la propria volontà di rinunciare al programma. Ritenne, quindi, il Tribunale che la [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse fornito la prova della spettanza di tale contributo, che era correlato all'effettivo inizio dell'attività. 2. La sentenza è stata impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi alla Corte d'appello di Cagliari, che ha rigettato il gravame. I giudici di secondo grado, in particolare, hanno ritenuto, con riferimento al contributo in conto capitale, che la sentenza gravata avesse correttamente applicato il disposto dell'art. 8 della legge regionale 1/2002, individuando il dies a quo da cui decorreva il riconoscimento della provvidenza, e, relativamente alle doglianze riferite al saldo, che il ritardo non era imputabile alla Regione o all'istituto di credito, ma piuttosto alla condotta della stessa società appellante, la quale solo a distanza di due anni rispetto alla data concessa per la conclusione del programma di investimento aveva effettuato la comunicazione e richiesto il pagamento, con conseguente necessità per l'Amministrazione regionale di attivare le procedure di riassegnazione delle somme nel frattempo perente.Hanno inoltre confermato che la corresponsione del contributo di gestione, nella previsione legislativa, fosse subordinata all'effettivo inizio dell'attività, cosicché, in difetto di prova di tale circostanza, non poteva dirsi sussistente il diritto di ottenere il contributo. Infine, dal rigetto delle domande risarcitorie hanno fatto discendere l'assorbimento delle domande relative all'accertamento dell'illegittimità dell'escussione della polizza fideiussoria. 3. Avverso la decisione d'appello [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna e il [OSCURATO:SOCIETA]. resistono con autonomi controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la Regione [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 8, comma 1, lett. a), e 9, commi 2 e 3, della legge della [OSCURATO:PERSONA] n. 1/2002, la ricorrente, reiterando quanto già dedotto in grado di appello, censura la sentenza gravata nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto che la Regione Sardegna non avesse cagionato danni risarcibili con riferimento alla erogazione dei contributi in conto capitale. Addebita, in primo luogo, ai giudici di appello di avere erroneamente rilevato che in primo grado sarebbero state svolte allegazioni diverse da quelle esposte in appello; sostiene, poi, che la previsione legislativa del citato art. 9, comma 2, della legge regionale n. 1/2002, la quale impone che l'istruttoria non possa superare novanta giorni, è stata del tutto violata con riferimento alla prima tranche, e non essere corretta la interpretazione secondo cui solo il riconoscimento della provvidenza fa sorgere il diritto alla stessa. Ritiene pure che la sentenza sia da censurare con riferimento alla seconda tranche, poiché il giudice, non tenendo conto del richiamato art. 8, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 1/2002, non aveva considerato che il ritardo riconosciuto si sommava ai giorni di ritardo nell'erogazione della prima quota del contributo. Neppure è corretta l'ulteriore considerazione della Corte territoriale che il ritardo non fosse imputabile alla Regione Sardegna ed all'istituto bancario per l'erogazione della terza tranche a saldo, atteso che erano trascorsi ben 255 giorni dalla richiesta alla data dell'effettivo pagamento, ossia 165 giorni in più rispetto ai novanta giorni previsti per l'istruttoria. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. Nell'illustrazione della censura la ricorrente, al fine di superare l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'atto di appello ha introdotto «allegazioni diverse da quelle contenute nell'atto di citazione, dove il ritardo lamentato in relazione alla prima tranche di finanziamento, secondo la stessa attrice ammontava a 19 giorni», sostiene che in realtà nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado non aveva rinunziato a dedurre anche il grave ritardo nell'effettuazione dell'istruttoria anteriore al riconoscimento del finanziamento. Ma tale censura viola il principio di autosufficienza, perché la ricorrente ha omesso di trascrivere, anche solo nelle parti rilevanti, l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, al fine di consentire a questa Corte di poter scrutinare la fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso e senza fare ricorso ad atti ad esso esterni.Sebbene tale principio, anche in relazione a recenti pronunzie della Corte di Strasburgo - menzionate nella più recente Corte EDU del 28 ottobre 2021, Succi et al. C. Italia (ric. nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14) - non debba essere interpretato in modo troppo formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendosi tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso (Cass., sez. U, 18/03/2022, n. 8950), il Collegio non può non rilevare che la ricorrente ha fatto generico riferimento all'atto di citazione, ma non ha puntualmente indicato in quale parte dell'atto difensivo da essa predisposto abbia in concreto fatto riferimento ad un presunto danno derivante dall'eccessiva durata dell'istruttoria propedeutica all'ammissione al finanziamento. 1.3. Deve, inoltre, escludersi che la Corte territoriale abbia fatto mal governo delle norme evocate nella rubrica del ricorso. L'art. 8, comma 1, della citata legge regionale prevede che: «L'erogazione del contributo è così regolamentata: a) 50 per cento come anticipazione al momento dell'emanazione del decreto di concessione; b) 30 per cento a seguito di verifica della realizzazione della metà del programma di investimento ammesso; c) 20 per cento a completamento dell'investimento, a seguito di avvenuto collaudo». Il tenore letterale della norma non lascia dubbi che il diritto al pagamento della prima quota del contributo in conto capitale sorga con il riconoscimento della provvidenza, non potendo prima di tale momento configurarsi un diritto soggettivo, e sul punto la ricorrente, con le censure addotte, si limita a contestare tale interpretazione, omettendo di confutare in modo specifico le argomentazioni poste a sostegno della decisione gravata. Irrilevante, d'altro canto, si appalesa la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla ricorrente in materia di risarcibilità del danno da interesse legittimo, in ragione della natura non perentoria dei termini previsti dalla legge regionale di cui si invoca l'applicazione. Inammissibili sono, inoltre, i rilievi in questa sede mossi in ordine alla seconda tranche del finanziamento, atteso che la società non fa che riepilogare le deduzioni difensive già svolte in grado di appello e già sottoposte all'esame del giudice di merito; sono da respingere, poi, le censure svolte con riguardo al saldo del finanziamento, posto che la Corte d'appello, con la sentenza qui impugnata, ha affermato, in difetto di specifica censura, l'intervenuta definitività della statuizione della sentenza di primo grado che aveva accertato la non imputabilità alla Regione e all'istituto di credito del ritardo riscontrato con riferimento all'ultima tranche del finanziamento. 2. Con il secondo motivo di ricorso - rubricato : Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento all'articolo 12 codice civile disposizioni sulla legge in generale ed all'articolo 7, comma 6, legge Regione Autonoma della Sardegna n. 1/2002 sul ritardo nell'erogazione dei contributi in conto gestione - la ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui i giudici di appello hanno negato che la mancata erogazione dei contributi in conto gestione sia stata fonte di danni imputabili alle controricorrenti. Lamenta che la motivazione della sentenza gravata richiama soltanto il comma 1 del citato art. 7, senza considerare il comma 6 dello stesso art. 7 che testualmente recita: «a seguito di dichiarazione di inizio attività può essere concessa un'anticipazione delle spese di gestione pari al 50% del contributo concesso per il primo anno di attività». Rimarca che, non potendosi aderire ad una interpretazione diversa da quella letterale delle parole utilizzate dalla norma in esame, l'erogazione del contributo in conto gestione non presuppone l'inizio effettivo dell'attività, essendo sufficiente la mera presentazione della dichiarazione di inizio di attività, e che era, pertanto, del tutto irrilevante accertare se la società avesse o meno iniziato l'attività, anche se poi detta prova era stata pienamente offerta nel corso del giudizio, poiché tutte le verifiche effettuate dall'ente avevano confermato sia gli investimenti effettuati con mezzi propri, sia l'ultimazione dei lavori. 2.1. La censura deve essere respinta. 2.2. Il chiaro tenore letterale dell'art. 7 impone di ritenere che l'anticipazione di cui si discute non potesse essere concessa in difetto di prova di effettivo inizio dell'attività, risultando evidente, come sottolineato dalla Corte d'appello, che la diversa interpretazione della norma che la ricorrente pretenderebbe di adottare condurrebbe ad attribuire rilevanza ad una mera dichiarazione di intenti, del tutto irrilevante. Occorre, al riguardo, considerare che il comma 6 del citato art. 7 non può essere letto isolatamente, ma deve essere interpretato avendo riguardo alla ratio della norma, complessivamente considerata, «intitolata spese di gestione», che è quella di concedere alle imprese beneficiarie un contributo a copertura delle spese di gestione effettivamente sostenute e documentate. Il contributo in conto gestione non è, quindi, concesso per agevolare una iniziativa imprenditoriale ancora da intraprendere, ma piuttosto per sostenere una iniziativa effettivamente intrapresa. Con accertamento di fatto, ormai divenuto definitivo, perché non oggetto di gravame dinanzi alla Corte d'appello, è stato acclarato che la odierna ricorrente non aveva dato inizio all'attività, ma aveva anzi ad essa rinunciato, cosicché, del tutto legittimamente è stato ritenuto insussistente il diritto di ottenere tale contributo.3. Va, infine, rigettato il terzo motivo di ricorso con il quale la ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. con riferimento all'art. 112 cod. proc. civ., si duole che la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda avente ad oggetto la polizza fideiussoria, rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 3.1. Invero, la Corte d'appello, respinte le domande risarcitorie della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della Regione, ha ritenuto assorbita la domanda di accertamento dell'illegittimità dell'escussione della polizza fideiussoria. Questa Corte ha affermato (Cass., sez. 1, 27/12/2013, n. 28663; Cass., sez. 5, 16/05/2012, n. 7663; Cass., sez. 1, 12/11/2018, n. 28995) che «la figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande», con la conseguente conclusione che «l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale), in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa». 3.2. L'odierna ricorrente prescinde dall'orientamento sopra richiamato secondo cui la figura dell'assorbimento esclude il vizio di omessa pronuncia, che è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto (l'omessa pronunzia continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto, Cass. n. 21257 del 2014) e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Ne deriva che la ricorrente avrebbe dovuto censurare la correttezza della valutazione, espressa dalla Corte, di assorbimento del motivo di gravame concernente la polizza fideiussoria, lamentando un vizio di motivazione del tutto omessa, e non sollevare un vizio di omessa pronuncia. 4. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Regione Autonoma della Sardegna, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei p