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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03914/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15881-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, '[OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 769/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] delle MARCHE, depositata il 21/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Co: Relatore [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per le Marche di riforma della pronuncia della CIP di Pesaro, ove erano state rigettate le ragioni dei contribuenti in ordine alla successione dei soci nei debiti tributari di una società di capitali estinta; che i contribuenti hanno spiegato tempestivo controricorso, depositando altresì memoria in prossimità dell'adunanza; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che vanno disattese le eccezioni preliminari circa l'esaustività del ricorso introduttivo e la formazione di un giudicato interno per mancata (o non corretta) impugnazione della ratio decidendi della gravata sentenza; che con l'unico motivo si prospetta violazione e falsa applicazione della disciplina successoria dei debiti delle società estinte; che, con riguardo all'unico motivo, in tema di contenzioso tributario, nell'ipotesi di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, l'amministrazione finanziaria può agire in via sussidiaria nei confronti dei soci, nei limiti di cui all'art. 2495 c.c., sino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ma è tenuta a dimostrare i presupposti della loro responsabilità e, cioè che, in concreto, vi sia stata distribuzione Ric. 2020 n. 15881 sez.

MT - ud. 12-01-2022 -2- dell'attivo e che una quota di quest'ultimo sia stata riscossa, non potendo allegare per la prima volta in appello la circostanza, non dedotta in sede di accertamento, della distribuzione occulta di utili extracontabili (Cass., 23916/2016; Cass., 15474/2015; Cass., 23916/2016; Cass., 15422/2021).

La responsabilità sussidiaria di cui all'art. 2945 cod. civ. non è applicabile alla fattispecie in esame ove, invece, soccorrono i principi elaborati da questa Corte in tema di rapporti tra società di capitali a ristretta base partecipativa.

Delimitata in tali termini la fattispecie in esame, va in primo luogo ribadito che è legittima la pretesa esperita dall'ufficio fiscale nei confronti dell'ex socio della società cancellata, considerato che, con specifico riferimento al tema della mancata distribuzione degli utili ai soci in sede di liquidazione, l'assenza nel bilancio di liquidazione della società estinta di ripartizioni agli ex soci non esclude <d'interesse dell'Agenzia delle Entrate a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti» (Cass., 9094/2017; Cass., 619/2021; Cass., 15422/2021).

Ciò fermo restando che, anche in caso cancellazione dal registro delle imprese, a fronte di «società di capitali a ristretta base sociale, in caso di accertamento di utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione "pro quota" ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria e la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti» (Cass., 18032/2013; Cass., 18032/2015), trattandosi di presunzione che «non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci, che, in tal caso, caratterizza, normalmente, la Ric. 2020 n. 15881 sez.

MT - ud. 12-01-2022 -3- gestione sociale» Nella specie, la CTR ha ritenuto che l'amministrazione finanziaria non potesse agire nei confronti degli ex soci della società cancellata dal registro delle imprese in assenza di ripartizione di attivo nel bilancio finale di liquidazione; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per le Marche, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15881-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, '[OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 769/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] delle MARCHE, depositata il 21/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Co: Relatore [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per le Marche di riforma della pronuncia della CIP di Pesaro, ove erano state rigettate le ragioni dei contribuenti in ordine alla successione dei soci nei debiti tributari di una società di capitali estinta; che i contribuenti hanno spiegato tempestivo controricorso, depositando altresì memoria in prossimità dell'adunanza; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che vanno disattese le eccezioni preliminari circa l'esaustività del ricorso introduttivo e la formazione di un giudicato interno per mancata (o non corretta) impugnazione della ratio decidendi della gravata sentenza; che con l'unico motivo si prospetta violazione e falsa applicazione della disciplina successoria dei debiti delle società estinte; che, con riguardo all'unico motivo, in tema di contenzioso tributario, nell'ipotesi di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, l'amministrazione finanziaria può agire in via sussidiaria nei confronti dei soci, nei limiti di cui all'art. 2495 c.c., sino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ma è tenuta a dimostrare i presupposti della loro responsabilità e, cioè che, in concreto, vi sia stata distribuzione Ric. 2020 n. 15881 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- dell'attivo e che una quota di quest'ultimo sia stata riscossa, non potendo allegare per la prima volta in appello la circostanza, non dedotta in sede di accertamento, della distribuzione occulta di utili extracontabili (Cass., 23916/2016; Cass., 15474/2015; Cass., 23916/2016; Cass., 15422/2021). La responsabilità sussidiaria di cui all'art. 2945 cod. civ. non è applicabile alla fattispecie in esame ove, invece, soccorrono i principi elaborati da questa Corte in tema di rapporti tra società di capitali a ristretta base partecipativa. Delimitata in tali termini la fattispecie in esame, va in primo luogo ribadito che è legittima la pretesa esperita dall'ufficio fiscale nei confronti dell'ex socio della società cancellata, considerato che, con specifico riferimento al tema della mancata distribuzione degli utili ai soci in sede di liquidazione, l'assenza nel bilancio di liquidazione della società estinta di ripartizioni agli ex soci non esclude <d'interesse dell'Agenzia delle Entrate a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti» (Cass., 9094/2017; Cass., 619/2021; Cass., 15422/2021). Ciò fermo restando che, anche in caso cancellazione dal registro delle imprese, a fronte di «società di capitali a ristretta base sociale, in caso di accertamento di utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione "pro quota" ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria e la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti» (Cass., 18032/2013; Cass., 18032/2015), trattandosi di presunzione che «non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci, che, in tal caso, caratterizza, normalmente, la Ric. 2020 n. 15881 sez. MT - ud. 12-01-2022 -3- gestione sociale» Nella specie, la CTR ha ritenuto che l'amministrazione finanziaria non potesse agire nei confronti degli ex soci della società cancellata dal registro delle imprese in assenza di ripartizione di attivo nel bilancio finale di liquidazione; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per le Marche, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del pres
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