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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 luglio 2024

Cassazione n. 19629/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23733/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA -[OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] n. 863/2021 depositata il08/06/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Prefettura di Perugia notificava a [OSCURATO:PERSONA] ordinanza-ingiunzione per l’irrogazione di sanzione amministrativa pari a €. 11.044,00, oltre sanzioni accessorie, per l'emissione di assegni senza l'autorizzazione della banca trattaria essendo privi di provvista, in violazione dell'art. 1, legge 15 dicembre 1990, n. 386 (come modificata dall'art. 28 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507). [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso detta ordinanza- ingiunzione innanzi al Giudice di Pace di Perugia che, con sentenza del 23.05.2018, rilevato come il provvedimento fosse stato erroneamente emesso con riguardo a tre dei quattro assegni spiccati dal Ponti, lo annullava anche con riferimento all'assegno residuo per cui l'ingiunzione era stata regolarmente emessa, riscontrando la tardività dell'ordinanza-ingiunzione.

2. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura - UTG di Perugia impugnavano la predetta sentenza innanzi al Tribunale di Perugia che, in accoglimento dell'appello, con sentenza n. 863 /2021, respingeva l'opposizione proposta in primo grado osservando, per quel che qui ancora rileva: - n on può essere considerato nullo l’assegno emesso in quanto privo di data e di luogo di emissione , perché dalla scrittura privata del 17.03.2007 - intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e i promittenti venditori di un'attività alberghiera ricettiva - risultava che l'assegno di cui è causa dovesse essere consegnato dal Ponti in pagamento del corrispettivo dell’acquisto, e non poteva, dunque, essere qualificato come promessa di pagamento; - la circostanza che l'assegno di cui è causa fosse nullo e potesse valere solo come promessa di pagamento non fa comunque venir meno l'illecito amministrativo previsto dall'art. 1 della legge n. 386 del 1990, rendendo nulla anche l’ordinanza- ingiunzione: la Corte di legittimità ha, infatti, a tal proposito precisato che chiunque emetta un assegno bancario privo di data di emissione «accetta il rischio che, al momento del riempimento del documento e della sua utilizzazione come assegno, il titolo risulti privo di autorizzazione» e « quindi risponde dell'illecito previsto dalla legge n. 386 del 1990, art. 1, se al momento dell'utilizzazione del titolo non vi sia autorizzazione ad emetterlo» (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 19797 del 22/09/2020, Rv. 659176 – 01; Cass.14322/2007).

D'altro canto, come ha stabilito Cass. 18345/2006 per l'ipotesi dell'assegno senza provvista di cui al successivo art. 2 della legge 386/1990, la violazione amministrativa non si consuma nel momento dell'emissione dell'assegno, ma quando l'assegno viene presentato all'incasso. - per ciò che è del quantum della sanzione, l'accoglimento dell'appello esclude in radice la possibilità di procedere ad una rideterminazione della misura della sanzione, ai sensi dell'art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150/2011.

3. La predetta sentenza veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] per la Cassazione, e il ricorso affidato a due motivi.

Restavano intimati il Ministero dell'Interno e la Prefettura - UTG di Perugia. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si deduce violazione - falsa applicazione di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., relativamente agli art. 1 RD n. 1736 del 1933 e 28 d.lgs. n. 507/99.

Il ricorrente censura la pronuncia impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto che l'assegno bancario emesso dal Ponti senza data doveva considerarsi nullo: non costituendo, perciò, titolo di credito ma avendo solo valore di promessa di pagamento non trovava, dunque, applicazione l'art. 28 d.lgs. n. 507/99, applicabile solo ed esclusivamente agli assegni bancari.

Né vi era intesa tra traente e prenditore di utilizzare il documento come titolo di credito: il che vale ad escludere il principio di diritto espresso dalla Corte di legittimità (Cass. n. 19797 del 22.09.2020) e richiamato in sentenza.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione - falsa applicazione di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., relativamente all’art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150/2011.

Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non ha ritenuta accolta, neppure parzialmente, l'originaria opposizione in riferimento al numero degli assegni erroneamente contestati dalla Prefettura nel numero di quattro e successivamente ridotti ad uno.

Il riconoscimento del parziale accoglimento dell'originaria opposizione avrebbe consentito, se non altro, la riduzione delle sanzioni comminate, cosicché il giudice di secondo grado avrebbe potuto rideterminare sia l'importo della sanzione che l'applicazione delle misure accessorie (anche nella loro durata).

3. Il ricorso è stato notificato in via telematica all’indirizzo p.e.c. dell’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Perugia.

Dalle norme generali in materia di rappresentanza e difesa dello Stato (art. 11, comma 1, R.D. n. 1611 del 1933; art. 1, comma 1, R.D. n. 1612 del 1933) si ricava che il ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. deve essere notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la notificazione eseguita in violazione della surrichiamata normativa non può ritenersi affetta da inesistenza, né da mera irregolarità, bensì da nullità, giusta quanto espressamente disposto dall’art. 11, comma 3, R.D. n. 1611 del 1933, risultando, conseguentemente, suscettibile di rinnovazione ai sensi dell’art. 291, comma 1, cod. proc. civ., ovvero di sanatoria, qualora l’amministrazione si costituisca ( Cass. n. 20890/2018, Cass. Sez.

Un. n. 608/2015, Cass. n. 22079/2014, Cass. n. 9411/2011 e Cass. Sez.

Un. n. 17207/2003).

Nel caso in esame, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Perugia sono rimasti intimati, onde non può ritenersi realizzato il meccanismodi sanatoria innanzi descritto.

Si rende, pertanto, necessario, alla luce delle considerazioni che precedono, disporre la rinnovazione della notificazione nei confronti del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Perugia , ordinandone l’esecuzione presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

Atal fine, la causa va rinviata a nuovo ruolo .

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando al ricorrente termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso per cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23733/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA -[OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] n. 863/2021 depositata il08/06/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Prefettura di Perugia notificava a [OSCURATO:PERSONA] ordinanza-ingiunzione per l’irrogazione di sanzione amministrativa pari a €. 11.044,00, oltre sanzioni accessorie, per l'emissione di assegni senza l'autorizzazione della banca trattaria essendo privi di provvista, in violazione dell'art. 1, legge 15 dicembre 1990, n. 386 (come modificata dall'art. 28 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507). [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso detta ordinanza- ingiunzione innanzi al Giudice di Pace di Perugia che, con sentenza del 23.05.2018, rilevato come il provvedimento fosse stato erroneamente emesso con riguardo a tre dei quattro assegni spiccati dal Ponti, lo annullava anche con riferimento all'assegno residuo per cui l'ingiunzione era stata regolarmente emessa, riscontrando la tardività dell'ordinanza-ingiunzione. 2. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura - UTG di Perugia impugnavano la predetta sentenza innanzi al Tribunale di Perugia che, in accoglimento dell'appello, con sentenza n. 863 /2021, respingeva l'opposizione proposta in primo grado osservando, per quel che qui ancora rileva: - n on può essere considerato nullo l’assegno emesso in quanto privo di data e di luogo di emissione , perché dalla scrittura privata del 17.03.2007 - intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e i promittenti venditori di un'attività alberghiera ricettiva - risultava che l'assegno di cui è causa dovesse essere consegnato dal Ponti in pagamento del corrispettivo dell’acquisto, e non poteva, dunque, essere qualificato come promessa di pagamento; - la circostanza che l'assegno di cui è causa fosse nullo e potesse valere solo come promessa di pagamento non fa comunque venir meno l'illecito amministrativo previsto dall'art. 1 della legge n. 386 del 1990, rendendo nulla anche l’ordinanza- ingiunzione: la Corte di legittimità ha, infatti, a tal proposito precisato che chiunque emetta un assegno bancario privo di data di emissione «accetta il rischio che, al momento del riempimento del documento e della sua utilizzazione come assegno, il titolo risulti privo di autorizzazione» e « quindi risponde dell'illecito previsto dalla legge n. 386 del 1990, art. 1, se al momento dell'utilizzazione del titolo non vi sia autorizzazione ad emetterlo» (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 19797 del 22/09/2020, Rv. 659176 – 01; Cass.14322/2007). D'altro canto, come ha stabilito Cass. 18345/2006 per l'ipotesi dell'assegno senza provvista di cui al successivo art. 2 della legge 386/1990, la violazione amministrativa non si consuma nel momento dell'emissione dell'assegno, ma quando l'assegno viene presentato all'incasso. - per ciò che è del quantum della sanzione, l'accoglimento dell'appello esclude in radice la possibilità di procedere ad una rideterminazione della misura della sanzione, ai sensi dell'art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150/2011. 3. La predetta sentenza veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] per la Cassazione, e il ricorso affidato a due motivi. Restavano intimati il Ministero dell'Interno e la Prefettura - UTG di Perugia. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione - falsa applicazione di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., relativamente agli art. 1 RD n. 1736 del 1933 e 28 d.lgs. n. 507/99. Il ricorrente censura la pronuncia impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto che l'assegno bancario emesso dal Ponti senza data doveva considerarsi nullo: non costituendo, perciò, titolo di credito ma avendo solo valore di promessa di pagamento non trovava, dunque, applicazione l'art. 28 d.lgs. n. 507/99, applicabile solo ed esclusivamente agli assegni bancari. Né vi era intesa tra traente e prenditore di utilizzare il documento come titolo di credito: il che vale ad escludere il principio di diritto espresso dalla Corte di legittimità (Cass. n. 19797 del 22.09.2020) e richiamato in sentenza. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione - falsa applicazione di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., relativamente all’art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150/2011. Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non ha ritenuta accolta, neppure parzialmente, l'originaria opposizione in riferimento al numero degli assegni erroneamente contestati dalla Prefettura nel numero di quattro e successivamente ridotti ad uno. Il riconoscimento del parziale accoglimento dell'originaria opposizione avrebbe consentito, se non altro, la riduzione delle sanzioni comminate, cosicché il giudice di secondo grado avrebbe potuto rideterminare sia l'importo della sanzione che l'applicazione delle misure accessorie (anche nella loro durata). 3. Il ricorso è stato notificato in via telematica all’indirizzo p.e.c. dell’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Perugia. Dalle norme generali in materia di rappresentanza e difesa dello Stato (art. 11, comma 1, R.D. n. 1611 del 1933; art. 1, comma 1, R.D. n. 1612 del 1933) si ricava che il ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. deve essere notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la notificazione eseguita in violazione della surrichiamata normativa non può ritenersi affetta da inesistenza, né da mera irregolarità, bensì da nullità, giusta quanto espressamente disposto dall’art. 11, comma 3, R.D. n. 1611 del 1933, risultando, conseguentemente, suscettibile di rinnovazione ai sensi dell’art. 291, comma 1, cod. proc. civ., ovvero di sanatoria, qualora l’amministrazione si costituisca ( Cass. n. 20890/2018, Cass. Sez. Un. n. 608/2015, Cass. n. 22079/2014, Cass. n. 9411/2011 e Cass. Sez. Un. n. 17207/2003). Nel caso in esame, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Perugia sono rimasti intimati, onde non può ritenersi realizzato il meccanismodi sanatoria innanzi descritto. Si rende, pertanto, necessario, alla luce delle considerazioni che precedono, disporre la rinnovazione della notificazione nei confronti del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Perugia , ordinandone l’esecuzione presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Atal fine, la causa va rinviata a nuovo ruolo . P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando al ricorrente termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso per cas
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