CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023
Cassazione n. 46968/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e lineari argomenti fattuali e giuridici Cal giudice di merito nel pervenire alla qualificazione del fatto escludendo la configurazione ( ex comma 5 dell'art 73 TUS ) sollecitata dalla difesa, ritenuta non compatibile con la regiudicanda alla luce di una complessiva e sinergica valutazione dei diversi parametri considerati dala fattispecie rivendicata dal ricorrente e senza fermarsi unicamente al dato quantitativo e qualitativo malgrado la certa consistenza da ascrivere nella specie a siffatto profilo; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.