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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32618/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], imputato in ordine alla fattispecie ex art. 10 comma 2 L. 2017/48, è inammissibile.

È stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputato ha lamentato genericamente il vizio motivazionale e la violazione di legge con riguardo alla fattispecie contestata e agli elementi di prova ritenuti valevoli in primo grado.

Osserva il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili: la Corte territoriale ha puntualmente valutato e dichiarato la penale responsabilità dell'odierno ricorrente.

In tal senso è agevole rilevare come il giudicante abbia puntualmente argomentato in ordine agli elementi probatori.

In particolare ha evidenziato le emergenze istruttorie orali (la deposizione dell'operatore di P.G.) e il DASPO urbano violato, evidenziandosi da parte dei giudici delle due sentenze come il ricorrente, nonostante il divieto di accedere per 12 mesi al piazzale On. [OSCURATO:PERSONA] di Marsala, veniva rinvenuto tra le automobili parcheggiate in loco dietro segnalazione di alcuni utenti della strada.

I giudici in particolare hanno evidenziato l'emersione del reato a fronte della mera presenza nell'area vietata dell'imputato, a prescindere dallo svolgimento o meno della attività di parcheggiatore abusivo, mentre il ricorrente ha insistito su tale distinzione non confrontandosi con il chiaro argomentare della corte.

Con particolare riguardo al secondo motivo di ricorso, afferente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., deve aggiungersi che la motivazione è adeguata laddove valorizza i precedenti penali a carico e il tentativo di allontanarsi immediatamente in presenza degli operanti e appare in linea con il principio per cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 - 02 MARIGLIANO; Cass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv. 229768).

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.p.Q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], imputato in ordine alla fattispecie ex art. 10 comma 2 L. 2017/48, è inammissibile. È stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputato ha lamentato genericamente il vizio motivazionale e la violazione di legge con riguardo alla fattispecie contestata e agli elementi di prova ritenuti valevoli in primo grado. Osserva il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili: la Corte territoriale ha puntualmente valutato e dichiarato la penale responsabilità dell'odierno ricorrente. In tal senso è agevole rilevare come il giudicante abbia puntualmente argomentato in ordine agli elementi probatori. In particolare ha evidenziato le emergenze istruttorie orali (la deposizione dell'operatore di P.G.) e il DASPO urbano violato, evidenziandosi da parte dei giudici delle due sentenze come il ricorrente, nonostante il divieto di accedere per 12 mesi al piazzale On. [OSCURATO:PERSONA] di Marsala, veniva rinvenuto tra le automobili parcheggiate in loco dietro segnalazione di alcuni utenti della strada. I giudici in particolare hanno evidenziato l'emersione del reato a fronte della mera presenza nell'area vietata dell'imputato, a prescindere dallo svolgimento o meno della attività di parcheggiatore abusivo, mentre il ricorrente ha insistito su tale distinzione non confrontandosi con il chiaro argomentare della corte. Con particolare riguardo al secondo motivo di ricorso, afferente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., deve aggiungersi che la motivazione è adeguata laddove valorizza i precedenti penali a carico e il tentativo di allontanarsi immediatamente in presenza degli operanti e appare in linea con il principio per cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 - 02 MARIGLIANO; Cass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv. 229768). Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.p.Q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma
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