Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 38927/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sl ricorso proposto da I 37zari 3onny, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Ravenna, in funzione cautelare, che ha rigettato l'istanza dí riesame avverso il provvedimento di convalida e sequestro preventivo dell'autocarro [OSCURATO:PERSONA] 35 tg [OSCURATO:TARGA], in relazione al reato di cui all'art. 256 d.lvo n. 152 del 2006 in cui risulta indagato [OSCURATO:PERSONA].

2. Deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 184 !)is d.lvo n. 152 del 2006 e omessa motivazione.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile.

Va preliminarmente osservato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], ricorre per l'annullamento dell'ordinanza con la quale Tribunale del riesame di Ravenna ha rigettato l'istanza di riesame avverso il provvedimento che ha disposto il sequestro preventivo dell'autocarro Iveco 35 tg [OSCURATO:TARGA], di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 256 d.lvo n. 152 del 2006 per cui risulta indagato [OSCURATO:PERSONA].

In tema di misure cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. prevede che contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quelle che avrebbero diritto alla loro restituzione, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], persona indagata, è inammissibile perché non allega alcun interesse ad impugnare il provvedimento che ha confermato il sequestro del bene di proprietà di terzi, tenuto conto che il bene sottoposto a sequestro appartiene a terzo estraneo al reato ([OSCURATO:PERSONA]).

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art.322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098 - 01; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713 - 01), Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 ccd.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 ìn favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sl ricorso proposto da I 37zari 3onny, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Ravenna, in funzione cautelare, che ha rigettato l'istanza dí riesame avverso il provvedimento di convalida e sequestro preventivo dell'autocarro [OSCURATO:PERSONA] 35 tg [OSCURATO:TARGA], in relazione al reato di cui all'art. 256 d.lvo n. 152 del 2006 in cui risulta indagato [OSCURATO:PERSONA]. 2. Deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 184 !)is d.lvo n. 152 del 2006 e omessa motivazione. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. Va preliminarmente osservato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], ricorre per l'annullamento dell'ordinanza con la quale Tribunale del riesame di Ravenna ha rigettato l'istanza di riesame avverso il provvedimento che ha disposto il sequestro preventivo dell'autocarro Iveco 35 tg [OSCURATO:TARGA], di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 256 d.lvo n. 152 del 2006 per cui risulta indagato [OSCURATO:PERSONA]. In tema di misure cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. prevede che contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quelle che avrebbero diritto alla loro restituzione, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], persona indagata, è inammissibile perché non allega alcun interesse ad impugnare il provvedimento che ha confermato il sequestro del bene di proprietà di terzi, tenuto conto che il bene sottoposto a sequestro appartiene a terzo estraneo al reato ([OSCURATO:PERSONA]). Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art.322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098 - 01; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713 - 01), Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 ccd.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 ìn favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa
Sentenza Cassazione n. 38927/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris