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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 18528/2022

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13035/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare della EDILIZIA E [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],

9. – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],

44. – controricorrente e ricorrente incidentale – e contro F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 13035/2017 Numero sezionale 2583/2021 Numero di raccolta generale 18528/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ivi residente alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 5 - intimato - avverso la sentenza n. 6948/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e quale titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA] e Design di [OSCURATO:PERSONA]” - ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo che, in accoglimento della domanda della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], lo aveva condannato a pagare a costei la somma di 8.465,31 euro, oltre accessori, a titolo di risarcimento dei danni derivati da inesatto adempimento contrattuale.

La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si era lamentata della rovina di un muretto realizzato intorno alla sua piscina dalla impresa edile del sig. [OSCURATO:PERSONA] con materiali (lastre di laterite) forniti dal sig. [OSCURATO:PERSONA]; la Corte territoriale ha ritenuto, conformemente al primo giudice, che la responsabilità della rovina del manufatto gravasse esclusivamente sul [OSCURATO:PERSONA], avendo il consulente tecnico di ufficio accertato che la rovina del manufatto era derivata non dalla cattiva esecuzione dei lavori da parte del [OSCURATO:PERSONA] ma dalla inadeguatezza all’uso esterno del materiale - la laterite, appunto - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 13035/2017 Numero sezionale 2583/2021 Numero di raccolta generale 18528/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 fornito (ed espressamente suggerito) alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dal medesimo [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la Corte capitolina, quindi, la fattispecie andava ricondotta alla previsione di cui all’articolo 1497 c.c..

Il sig. [OSCURATO:PERSONA], già contumace nel giudizio di merito, non ha spiegato difese neanche in questa sede; la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], per contro, ha presentato controricorso con ricorso incidentale condizionato; con quest’ultimo si censura la qualificazione della fattispecie operata dalla Corte distrettuale come vendita di cosa priva delle qualità promesse o essenziali per l’uso a cui la stessa è destinata e si sostiene che la vicenda andrebbe inquadrata come vendita di aliud pro alio.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 3 dicembre 2021 per la quale sia il ricorrente che la controricorrente hanno depositato una memoria.

Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., si denuncia la violazione degli articoli 1495 c.c., 115 e 116 c.p.c., la violazione dell’articolo 2697 c.c., nonché l’error in procedendo e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa rigettando le eccezioni di decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c. sollevate dall’odierno ricorrente.

Il motivo è fondato.

Nell’impugnata sentenza (pag. 3, primo capoverso), si afferma che «è agevole rilevare che tra gli atti depositati dall'attrice, la quale aveva in citazione affermato di aver verificato la rovina del muretto “verso i primi di luglio 2010” (pag. 3), risulta la sua missiva a mezzo del proprio difensore, in data 05.07.2010, di contestazione del fatto spedita a mezzo posta e ricevuta dal [OSCURATO:PERSONA] con avviso di ricevimento in data 07.07.2010, F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 13035/2017 Numero sezionale 2583/2021 Numero di raccolta generale 18528/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 il che vale ad escludere sia la decadenza che la prescrizione essenziale articolo 1495 c.c.».

La Corte territoriale ha quindi ritenuto tempestiva la denuncia dei vizi, pervenuta al destinatario il 7 luglio, sul presupposto che i medesimi si fossero manifestati «verso i primi di luglio», secondo quanto affermato dal difensore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nella missiva di denuncia dei vizi dal medesimo inviata al [OSCURATO:PERSONA].

In tal modo, il Collegio capitolino ha fatto malgoverno del disposto dell’articolo 2967 c.c., trascurando che l’acquirente ha l’onere non solo di allegare ma anche di provare la data di scoperta dei vizi (cfr. ex multis, Cass. 24348/2019: «In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.».

Inconcludente, al riguardo, si palesa l’argomento sviluppato a pagina 5 del controricorso della signora [OSCURATO:PERSONA], alla cui stregua il momento della scoperta dei vizi andrebbe identificato nella data del sopralluogo effettuato dall’ ing.

Celotto; tale argomento, la cui valutazione compete al giudice del rinvio, non è, infatti, quello su cui si fonda la decisione impugnata.

Col secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., si denuncia la violazione degli articoli 1495, 1497 e 1511 c.c., nonché l’error in procedendo e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa non ancorando la decorrenza dei termini di prescrizione e di decadenza di cui all'articolo 1495 c.c. alla data di consegna del materiale, risalente al 2007, secondo il disposto dell'articolo 1511 c.c..

Nel motivo di ricorso si argomenta, al F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 13035/2017 Numero sezionale 2583/2021 Numero di raccolta generale 18528/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 riguardo, che la mancanza della qualità promessa o necessaria all'uso (esterno) cui il materiale lapideo era destinato doveva ritenersi apparente, essendo stato provato che nell'imballaggio dei materiali era presente una stampa indicante le caratteristiche della laterite e le modalità del relativo impiego ed essendo stato altresì provato, dalla deposizione del teste Leonat, che il materiale si sgretolava quando veniva tagliato con il frullino.

Il motivo è inammissibile perché pone una questione - quella della decorrenza dei termini di decadenza e prescrizione ex art.1495 c.c. dalla data di consegna del materiale lapideo, trattandosi di cose da trasportare, ai sensi dell'articolo 1511 c.c. - non trattata nella sentenza impugnata; né precisa se e come tale questione sia stata posta in sede di merito.

Donde la novità della questione e la conseguente inammissibilità del motivo (cfr. Cass. 32804/2019: «Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa»).

Col terzo motivo di ricorso, riferito all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., si denuncia l’error in procedendo per violazione degli articoli 1495, 1497 c.c. e 115 e 116 c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa ritendo non censurato, da parte del F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 13035/2017 Numero sezionale 2583/2021 Numero di raccolta generale 18528/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] («Non intaccano gli appellanti», pag. 3, rigo 11, della sentenza; la Corte territoriale ha ravvisato due distinti soggetti appellanti nel signor [OSCURATO:PERSONA] e nella ditta individuale Edilizia e Design di [OSCURATO:PERSONA], dal medesimo rappresentata), l’ accertamento operato dal primo giudice sul fatto che «vi era stato un incontro a bordo della piscina dove doveva realizzarsi il muretto ed il [OSCURATO:PERSONA], in tale occasione, aveva suggerito di utilizzare il materiale in laterite (ricevendone assenso da parte dell'acquirente)» (pag. 3, terzo capoverso, della sentenza).

Nel mezzo di impugnazione in esame l'odierno ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto argomentato dalla Corte capitolina, il suddetto accertamento del Tribunale viterbese aveva formato oggetto di censura nel suo atto di appello.

Il motivo va giudicato inammissibile, perché pretende di introdurre in sede di legittimità questioni di merito.

Esso, infatti, sollecita una revisione dell’apprezzamento operato dalla Corte distrettuale in ordine alla portata delle censure mosse alla sentenza di prime cure dagli “appellanti”.

Va, al riguardo, considerato che l’espressione “non intaccano” non significa “non contestano”; essa, invece, significa “non privano di efficacia”, vale a dire “non contestano efficacemente”.

Si tratta di un apprezzamento di merito, non censurabile in sede di legittimità.

Con il quarto motivo di ricorso, riferito all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia la violazione degli articoli 1669, 1292, 1293, 1294 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. in cui la Corte di appello sarebbe incorsa attribuendo al [OSCURATO:PERSONA], venditore del materiale lapideo utilizzato per l'edificazione del muretto, una responsabilità tipica dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 1669 c.c..

F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 13035/2017 Numero sezionale 2583/2021 Numero di raccolta generale 18528/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 Con il quinto motivo di ricorso, riferito all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia la violazione degli articoli 1470, 1655, 1663 e 1223 c.c. e dell'articolo 116 c.p.c. 1663 c.c. in cui la Corte di appello sarebbe incorsa ritenendo i danni subiti dalla signora [OSCURATO:PERSONA] una conseguenza immediata e diretta della vendita dei materiali, in tal modo trascurando il rilievo che la responsabilità dell'opera grava sull’ appaltatore, il quale è tenuto ad avvisare il committente dell'inadeguatezza dei materiali che quest'ultimo gli ha messo a disposizione per l'esecuzione dell'opera.

Il quarto e il quinto motivo possono essere trattati congiuntamente e vanno entrambi giudicati inammissibili in quanto, entrambi, muovono da un presupposto di fatto - che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia operato nei confronti della committente come nudus minister - che non emerge dalla sentenza impugnata e non può formare oggetto di accertamento nel giudizio di legittimità Con il sesto motivo di ricorso, riferito all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., si denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. e si sostiene che, poiché - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte capitolina - l'appello dell'odierno ricorrente doveva ritenersi fondato, le spese del secondo grado di giudizio non potevano essere poste a suo carico.

Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo, competendo al giudice di rinvio la nuova regolazione delle spese dell'intero giudizio.

L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale implica lo scrutinio del ricorso incidentale condizionato della signora [OSCURATO:PERSONA], volto a censurare, come sopra accennato, la qualificazione della vicenda operata dalla Corte capitolina in termini vendita di cosa priva delle qualità promesse o essenziali per l’uso a cui la stessa è destinata, invece che in termini di vendita di aliud pro alio.

F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 13035/2017 Numero sezionale 2583/2021 Numero di raccolta generale 18528/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 Il motivo è fondato.

La Corte d'appello, come già evidenziato, ha ricondotto la fattispecie dedotta in giudizio alla previsione di cui all'articolo 1497 c.c. (vendita di cosa priva delle qualità promesse ovvero essenziali per l'uso cui la stessa è destinata), senza considerare che il giudice chiamato a pronunciarsi su una domanda di accertamento dei vizi o di mancanza di qualità promesse o essenziali della cosa venduta «ha il compito di qualificare d'ufficio l'azione proposta in termini di vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero, sulla base delle circostanze acquisite al processo a tal fine rilevanti, di vendita di aliud pro alio, la quale dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti dall'art. 1495 c.c.» (così, da ultimo, Cass. 28069/2021); conseguentemente, il Collegio capitolino ha omesso di misurarsi con la giurisprudenza di questa Corte alla cui stregua, in tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.), e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.), pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra; entrambe le ipotesi differiscono dalla consegna di aliud pro alio che si ha quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (così, da ultimo, Cass. 28069/2021).

F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 13035/2017 Numero sezionale 2583/2021 Numero di raccolta generale 18528/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 La Corte distrettuale ha dunque errato nel ricondurre la fattispecie dedotta in giudizio alla previsione di quell'articolo 1497 c.c. senza svolgere alcun accertamento in ordine alla portata dell'affermazione del consulente tecnico di ufficio secondo cui il pannello in laterite utilizzato non era «adatto all'uso esterno», ossia senza verificare se l'inidoneità all'uso esterno menzionata dal consulente impedisse al materiale fornito dal venditore di assolvere alla funzione ritenuta essenziale dalle parti.

In definitiva vanno accolti il primo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale; quanto agli altri motivi del ricorso principale, vanno disattesi il secondo, il terzo, il quarto e il quinto e va dichiarato assorbito il sesto.

L'impugnata sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale; rigetta il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il sesto; cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 3 dicembre 2021 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13035/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare della EDILIZIA E [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9. – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44. – controricorrente e ricorrente incidentale – e contro F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 13035/2017 Numero sezionale 2583/2021 Numero di raccolta generale 18528/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ivi residente alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 5 - intimato - avverso la sentenza n. 6948/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e quale titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA] e Design di [OSCURATO:PERSONA]” - ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo che, in accoglimento della domanda della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], lo aveva condannato a pagare a costei la somma di 8.465,31 euro, oltre accessori, a titolo di risarcimento dei danni derivati da inesatto adempimento contrattuale. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si era lamentata della rovina di un muretto realizzato intorno alla sua piscina dalla impresa edile del sig. [OSCURATO:PERSONA] con materiali (lastre di laterite) forniti dal sig. [OSCURATO:PERSONA]; la Corte territoriale ha ritenuto, conformemente al primo giudice, che la responsabilità della rovina del manufatto gravasse esclusivamente sul [OSCURATO:PERSONA], avendo il consulente tecnico di ufficio accertato che la rovina del manufatto era derivata non dalla cattiva esecuzione dei lavori da parte del [OSCURATO:PERSONA] ma dalla inadeguatezza all’uso esterno del materiale - la laterite, appunto - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 13035/2017 Numero sezionale 2583/2021 Numero di raccolta generale 18528/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 fornito (ed espressamente suggerito) alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dal medesimo [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la Corte capitolina, quindi, la fattispecie andava ricondotta alla previsione di cui all’articolo 1497 c.c.. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], già contumace nel giudizio di merito, non ha spiegato difese neanche in questa sede; la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], per contro, ha presentato controricorso con ricorso incidentale condizionato; con quest’ultimo si censura la qualificazione della fattispecie operata dalla Corte distrettuale come vendita di cosa priva delle qualità promesse o essenziali per l’uso a cui la stessa è destinata e si sostiene che la vicenda andrebbe inquadrata come vendita di aliud pro alio. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 3 dicembre 2021 per la quale sia il ricorrente che la controricorrente hanno depositato una memoria. Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., si denuncia la violazione degli articoli 1495 c.c., 115 e 116 c.p.c., la violazione dell’articolo 2697 c.c., nonché l’error in procedendo e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa rigettando le eccezioni di decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c. sollevate dall’odierno ricorrente. Il motivo è fondato. Nell’impugnata sentenza (pag. 3, primo capoverso), si afferma che «è agevole rilevare che tra gli atti depositati dall'attrice, la quale aveva in citazione affermato di aver verificato la rovina del muretto “verso i primi di luglio 2010” (pag. 3), risulta la sua missiva a mezzo del proprio difensore, in data 05.07.2010, di contestazione del fatto spedita a mezzo posta e ricevuta dal [OSCURATO:PERSONA] con avviso di ricevimento in data 07.07.2010, F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 13035/2017 Numero sezionale 2583/2021 Numero di raccolta generale 18528/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 il che vale ad escludere sia la decadenza che la prescrizione essenziale articolo 1495 c.c.». La Corte territoriale ha quindi ritenuto tempestiva la denuncia dei vizi, pervenuta al destinatario il 7 luglio, sul presupposto che i medesimi si fossero manifestati «verso i primi di luglio», secondo quanto affermato dal difensore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nella missiva di denuncia dei vizi dal medesimo inviata al [OSCURATO:PERSONA]. In tal modo, il Collegio capitolino ha fatto malgoverno del disposto dell’articolo 2967 c.c., trascurando che l’acquirente ha l’onere non solo di allegare ma anche di provare la data di scoperta dei vizi (cfr. ex multis, Cass. 24348/2019: «In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.». Inconcludente, al riguardo, si palesa l’argomento sviluppato a pagina 5 del controricorso della signora [OSCURATO:PERSONA], alla cui stregua il momento della scoperta dei vizi andrebbe identificato nella data del sopralluogo effettuato dall’ ing. Celotto; tale argomento, la cui valutazione compete al giudice del rinvio, non è, infatti, quello su cui si fonda la decisione impugnata. Col secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., si denuncia la violazione degli articoli 1495, 1497 e 1511 c.c., nonché l’error in procedendo e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa non ancorando la decorrenza dei termini di prescrizione e di decadenza di cui all'articolo 1495 c.c. alla data di consegna del materiale, risalente al 2007, secondo il disposto dell'articolo 1511 c.c.. Nel motivo di ricorso si argomenta, al F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 13035/2017 Numero sezionale 2583/2021 Numero di raccolta generale 18528/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 riguardo, che la mancanza della qualità promessa o necessaria all'uso (esterno) cui il materiale lapideo era destinato doveva ritenersi apparente, essendo stato provato che nell'imballaggio dei materiali era presente una stampa indicante le caratteristiche della laterite e le modalità del relativo impiego ed essendo stato altresì provato, dalla deposizione del teste Leonat, che il materiale si sgretolava quando veniva tagliato con il frullino. Il motivo è inammissibile perché pone una questione - quella della decorrenza dei termini di decadenza e prescrizione ex art.1495 c.c. dalla data di consegna del materiale lapideo, trattandosi di cose da trasportare, ai sensi dell'articolo 1511 c.c. - non trattata nella sentenza impugnata; né precisa se e come tale questione sia stata posta in sede di merito. Donde la novità della questione e la conseguente inammissibilità del motivo (cfr. Cass. 32804/2019: «Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa»). Col terzo motivo di ricorso, riferito all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., si denuncia l’error in procedendo per violazione degli articoli 1495, 1497 c.c. e 115 e 116 c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa ritendo non censurato, da parte del F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 13035/2017 Numero sezionale 2583/2021 Numero di raccolta generale 18528/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] («Non intaccano gli appellanti», pag. 3, rigo 11, della sentenza; la Corte territoriale ha ravvisato due distinti soggetti appellanti nel signor [OSCURATO:PERSONA] e nella ditta individuale Edilizia e Design di [OSCURATO:PERSONA], dal medesimo rappresentata), l’ accertamento operato dal primo giudice sul fatto che «vi era stato un incontro a bordo della piscina dove doveva realizzarsi il muretto ed il [OSCURATO:PERSONA], in tale occasione, aveva suggerito di utilizzare il materiale in laterite (ricevendone assenso da parte dell'acquirente)» (pag. 3, terzo capoverso, della sentenza). Nel mezzo di impugnazione in esame l'odierno ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto argomentato dalla Corte capitolina, il suddetto accertamento del Tribunale viterbese aveva formato oggetto di censura nel suo atto di appello. Il motivo va giudicato inammissibile, perché pretende di introdurre in sede di legittimità questioni di merito. Esso, infatti, sollecita una revisione dell’apprezzamento operato dalla Corte distrettuale in ordine alla portata delle censure mosse alla sentenza di prime cure dagli “appellanti”. Va, al riguardo, considerato che l’espressione “non intaccano” non significa “non contestano”; essa, invece, significa “non privano di efficacia”, vale a dire “non contestano efficacemente”. Si tratta di un apprezzamento di merito, non censurabile in sede di legittimità. Con il quarto motivo di ricorso, riferito all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia la violazione degli articoli 1669, 1292, 1293, 1294 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. in cui la Corte di appello sarebbe incorsa attribuendo al [OSCURATO:PERSONA], venditore del materiale lapideo utilizzato per l'edificazione del muretto, una responsabilità tipica dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 1669 c.c.. F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 13035/2017 Numero sezionale 2583/2021 Numero di raccolta generale 18528/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 Con il quinto motivo di ricorso, riferito all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia la violazione degli articoli 1470, 1655, 1663 e 1223 c.c. e dell'articolo 116 c.p.c. 1663 c.c. in cui la Corte di appello sarebbe incorsa ritenendo i danni subiti dalla signora [OSCURATO:PERSONA] una conseguenza immediata e diretta della vendita dei materiali, in tal modo trascurando il rilievo che la responsabilità dell'opera grava sull’ appaltatore, il quale è tenuto ad avvisare il committente dell'inadeguatezza dei materiali che quest'ultimo gli ha messo a disposizione per l'esecuzione dell'opera. Il quarto e il quinto motivo possono essere trattati congiuntamente e vanno entrambi giudicati inammissibili in quanto, entrambi, muovono da un presupposto di fatto - che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia operato nei confronti della committente come nudus minister - che non emerge dalla sentenza impugnata e non può formare oggetto di accertamento nel giudizio di legittimità Con il sesto motivo di ricorso, riferito all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., si denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. e si sostiene che, poiché - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte capitolina - l'appello dell'odierno ricorrente doveva ritenersi fondato, le spese del secondo grado di giudizio non potevano essere poste a suo carico. Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo, competendo al giudice di rinvio la nuova regolazione delle spese dell'intero giudizio. L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale implica lo scrutinio del ricorso incidentale condizionato della signora [OSCURATO:PERSONA], volto a censurare, come sopra accennato, la qualificazione della vicenda operata dalla Corte capitolina in termini vendita di cosa priva delle qualità promesse o essenziali per l’uso a cui la stessa è destinata, invece che in termini di vendita di aliud pro alio. F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 13035/2017 Numero sezionale 2583/2021 Numero di raccolta generale 18528/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 Il motivo è fondato. La Corte d'appello, come già evidenziato, ha ricondotto la fattispecie dedotta in giudizio alla previsione di cui all'articolo 1497 c.c. (vendita di cosa priva delle qualità promesse ovvero essenziali per l'uso cui la stessa è destinata), senza considerare che il giudice chiamato a pronunciarsi su una domanda di accertamento dei vizi o di mancanza di qualità promesse o essenziali della cosa venduta «ha il compito di qualificare d'ufficio l'azione proposta in termini di vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero, sulla base delle circostanze acquisite al processo a tal fine rilevanti, di vendita di aliud pro alio, la quale dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti dall'art. 1495 c.c.» (così, da ultimo, Cass. 28069/2021); conseguentemente, il Collegio capitolino ha omesso di misurarsi con la giurisprudenza di questa Corte alla cui stregua, in tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.), e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.), pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra; entrambe le ipotesi differiscono dalla consegna di aliud pro alio che si ha quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (così, da ultimo, Cass. 28069/2021). F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 13035/2017 Numero sezionale 2583/2021 Numero di raccolta generale 18528/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 La Corte distrettuale ha dunque errato nel ricondurre la fattispecie dedotta in giudizio alla previsione di quell'articolo 1497 c.c. senza svolgere alcun accertamento in ordine alla portata dell'affermazione del consulente tecnico di ufficio secondo cui il pannello in laterite utilizzato non era «adatto all'uso esterno», ossia senza verificare se l'inidoneità all'uso esterno menzionata dal consulente impedisse al materiale fornito dal venditore di assolvere alla funzione ritenuta essenziale dalle parti. In definitiva vanno accolti il primo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale; quanto agli altri motivi del ricorso principale, vanno disattesi il secondo, il terzo, il quarto e il quinto e va dichiarato assorbito il sesto. L'impugnata sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale; rigetta il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il sesto; cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2021 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6
Sentenza Cassazione n. 18528/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris