CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16314/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni trasmesse digitalmente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Foggia in data 19/1/2018, che aveva condannato Giovanni,Carrafa per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 75 D. Lgs. n. 159 del 2011, perché, in più occasioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, aveva violato il regime di sorveglianza speciale cui era sottoposto in forza di provvedimento emesso il 24/3/2014 dall'[OSCURATO:PERSONA] di Prevenzione presso il Tribunale Ordinario di Foggia, notificato in data 2/10/2014, rientrando nella sua abitazione dopo l'orario stabilito (ore 21.00) dall'indicato provvedimento. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 29/5/2015. 1.1. La Corte territoriale, nel respingere l'appello proposto dal Carrafa, ha argomentato in ordine alla natura della sanzione inflitta all'imputato, ritenendo che correttamente nella specie fosse stata ravvisata la fattispecie delittuosa di cui all'art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011, trattandosi di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di P.S., e rilevando che inopinatamente il primo giudice, con provvedimento di correzione di errore materiale inserito nel corpo della motivazione della sentenza, aveva rettificato la sanzione, da un anno di reclusione (come riportava il dispositivo letto in udienza) ad un anno di arresto, così indicato nel dispositivo in calce alla sentenza. Pertanto, non ha inteso accogliere la doglianza del gravame in tema di trattamento sanzionatorio, che sollecitava un ridimensionamento della pena, in quanto coincidente con il massimo edittale della fattispecie contravvenzionale, senza nemmeno considerare le riconosciute circostanze attenuanti generiche, rilevando l'impugnata sentenza che - pur non potendosi mutare la specie di pena come rettificata in sentenza, per mancanza di impugnazione da parte dell'accusa - purtuttavia essa era corretta e congrua ad onta della qualificazione in termini di arresto, attestandosi sulla pena vicina al minimo edittale propria della fattispecie di reato effettivamente commessa dal Carrafa. 1.2. Inoltre, la Corte territoriale ha escluso l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., negando la valutazione del fatto in termini di speciale tenuità, poiché la reiterazione delle condotte non consentiva di ritenere che la trasgressione fosse stata accidentale od occasionale. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione.2.1. Violazione di legge con riferimento all'art. 131 bis cod. pen. in quanto, per pacifica giurisprudenza di legittimità, la reiterazione delle condotte (nel caso di specie, due episodi analoghi) non osta al riconoscimento della particolare tenuità del fatto. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata correlazione tra accusa e sentenza. Invero, la Corte territoriale hà ritenuto espressamente contestata in fatto la violazione dell'art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011, mentre sia dal capo di imputazione che dalla specie di pena effettivamente applicata dal primo giudice risulta contestato il reato contravvenzionale di cui al primo comma dell'indicata disposizione. Si denuncia, dunque, la violazione del diritto di difesa, per la lesione del diritto dell'imputato ad essere tempestivamente e dettagliata- mente informato tanto dei fatti materialmente posti a suo carico, quanto della qualificazione giuridica ad essi attribuita (Corte EDU, Drassich c. Italia, 11/12/2007). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve trovare accoglimento con esclusivo riferimento alla misura della pena, nei termini che si illustreranno, mentre deve essere respinto nel resto. 1.1 Quanto alla censura che si duole della negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., il relativo motivo di impugnazione risulta generico limitandosi a riproporre la doglianza per cui la ripetuta violazione della prescrizione di rientro in casa nelle ore notturne non costituirebbe un fatto passibile di essere definito in termini di gravità. Sul punto, la Corte territoriale ha reso congrua e sufficiente motivazione, escludendo la particolare tenuità del fatto nongià con riferimento all'abitualità del comportamento, bensì in relazione alla ritenuta gravità delle condotte, in quanto non accidentali od occasionali. Tale argomentazione è conforme all'esegesi di legittimità di questa Corte, che ha affermato che «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur non ostandovi, in astratto, la presenza di più reati legati dal vincolo della continua- »zione, giacché quest'ultima non si identifica automaticamente con l'abitualità nel reato, occorre, tuttavia, valutare, anche in ragione del suo inserimento in un contesto più articolato, se la condotta sia espressione di una situazione episodica, se la lesione all'interesse tutelato dalla norma sia comunque minimale e, in definitiva, se il fatto nella sua complessità sia meritevole di un apprezza- mento in termini di speciale tenuità » (Sez. 4, n. 36534 del 15/09/2021, Carrusci, Rv. 281922; in termini, Sez. 3, n. 35630 del 13/07/2021, Nenci, Rv.282034). Apprezzamento di merito che, nel caso contreto, è stato motivata- mente espresso in termini negativi. 1.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione, che deduce mancata correlazione tra accusa e sentenza. Infatti, l'imputazione opera un chiaro riferimento in fatto alla violazione dell'art. 75, comma 2, della norma incriminatrice, in quanto richiama espressamente gli estremi del provvedimento impositivo della misura di prevenzione, così da escludere ogni dubbio in merito alla concreta fattispecie contestata. Del resto, la Corte di appello ha verificato dagli atti che il decreto indicato nell'imputazione applicava la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, e che tale decrèto era stato ritualmente notificato al sottoposto. Anche il primo giudice, nonostante l'improvvida correzione dell'errore materiale, e nonostante il richiamo (pag. 3, penultimo periodo) al "reato di cui all'art. 75, comma 1, D. Lvo 6 settembre 2011, n. 159", aveva imperniato la sua motivazione ritenendo il Carrafa un sorvegliato speciale, così indicandolo a pag. 4. Dunque, non si apprezza alcuna violazione del diritto di difesa in relazione alla esatta contestazione di reato. 1.3. Profili di criticità, invece, emergono quanto al trattamento sanziona- torio, che deve essere rideterminato in ossequio al divieto di reformatio in peius. Il primo giudice, nella erronea qualificazione giuridica del reato ai sensi del primo comma della fattispecie incriminatrice, ha applicato la pena massima di un anno di arresto con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, peraltro senza farne discendere alcuna effettiva riduzione. La Corte di appello, a sua volta, ritenendo di non poter intervenire sulla pena, non essendovi stata impugnazione dell'organo dell'accusa, ne ha mantenuto specie e misura, ritenendola equa e rispondente ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Rileva questa Corte che detta valutazione di adeguatezza della pena, ancora una volta, non considera la concessione delle attenuanti generiche, non bilanciate da circostanze di segno opposto, né da una quantificazione della continuazione interna, sicché ad esse deve darsi concreto rilievo nella determinazione della pena, che va conseguentemente ridotta ad otto mesi di arresto, ferma la concessione del beneficio ex art. 163 cod. pen. 2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio - potendosi rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, ai sensi dell'art. 620, lett. I) cod. proc. pen. - con fissazione della sanzione in otto mesi di arresto, già condizionalmente sospesa. Nel resto, il ricorso deve essere respinto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla misura della pena già condizionalmente sospesa, che ridetermina in otto mesi di arresto. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il giorno 18 gennaio 2022 Il Consigliere estensore I