Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:T:2023:292
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TO0764(01)_INF
Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 23 maggio 2023 –
Atesos medical e a. / Commissione
(causa T‑764/21) (
1
)
«Ricorso di annullamento – Dispositivi medici – Direttiva 93/42/CEE – Scadenza della validità dei certificati rilasciati in materia di dispositivi medici nell’ambito dell’accordo relativo al mutuo riconoscimento ad opera degli organismi con sede in Svizzera – Modifica della registrazione corrispondente all’organismo di valutazione della conformità dei dispositivi medici che ha rilasciato i certificati nella banca dati on-line del sistema informativo NANDO – Atto non impugnabile – Irricevibilità manifesta»
1.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti destinati a produrre effetti giuridici – Nozione
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 31)
2.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Valutazione in funzione di criteri oggettivi – Decisione della Commissione che dichiara la scadenza della validità di certificati rilasciati in materia di dispositivi medici nell’ambito dell’accordo relativo al mutuo riconoscimento ad opera degli organismi con sede in Svizzera – Modifica della registrazione corrispondente all’organismo di valutazione della conformità dei dispositivi medici che ha rilasciato i certificati nella banca dati on-line del sistema informativo NANDO – Esclusione
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 50-57)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
2)
L’Atesos medical AG, la Bonebridge AG, la Heico-Switzerland AG, la [OSCURATO:PERSONA] SA, la Medcem GmbH, la MPS Precimed SA, la PX Dental SA, e la [OSCURATO:PERSONA] AG sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.
(
1
)
GU C 95 del 28.2.2022
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