Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 26908/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 18/01/2022 della Corte di appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con restituzione degli atti alla Corte di appello di Potenza per l'ulteriore corso del giudizio di appello; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Potenza dichiarava inammissibile per tardività l'appello del Pubblico ministero avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Matera, in data 5 marzo del 2019, aveva assolto l'imputato dai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod.pen..

La Corte rilevava che la sentenza del Tribunale era stata emessa con motivazione contestuale e comunicata alla Procura generale il 6 marzo del 2019, sicchè il termine di 15 giorni per l'impugnazione scadeva il 21 marzo del 2019 mentre l'appello era stato presentato nella cancelleria del Tribunale il 25.3.2019 a nulla valendo che l'atto fosse stato depositato tempestivamente alla segreteria della stessa Procura.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza, deducendo violazione di legge in quanto la Corte non avrebbe valutato che l'appello del Procuratore generale, come da documentazione allegata al ricorso, era stato spedito, ex art. 583 cod. proc. pen., alla cancelleria del Tribunale di Matera con lettera raccomandata consegnata al servizio postale il 20 marzo del 2019, dunque nel rispetto dei termini di legge per proporre l'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

La Corte non ha tenuto conto che il Procuratore generale, secondo quanto risulta dagli atti che è stato possibile esaminare stante la natura processuale della questione, ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado tramettendo l'atto al Tribunale di Matera attraverso lettera raccomandata, nel rispetto delle forme previste dall'art. 583, comma 1, cod. proc. pen..

Ai sensi del secondo comma di tale norma, l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata, che, nel caso di specie, è da individuare in quella di consegna al servizio postale, avvenuta il 20 marzo del 2019, entro i quindici giorni previsti per l'impugnazione ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. avendo il Tribunale emesso sentenza con motivazione contestuale in data 5 marzo 2019.

Rimane ininfluente e non addebitabile alla parte pubblica la circostanza che la lettera raccomandata, presa tempestivamente in consegna dal servizio postale, fosse pervenuta alla cancelleria del Tribunale di Matera oltre il termine di quindici giorni (tra le tante, Sez. 4, n. 26460 del 10/03/2016, Ferri, Rv. 267732).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Salerno.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28.06.2022.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] -edo Mantovano .) Pdkjoz-Lice-r,c0,--<, 45-6itmi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 18/01/2022 della Corte di appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con restituzione degli atti alla Corte di appello di Potenza per l'ulteriore corso del giudizio di appello; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Potenza dichiarava inammissibile per tardività l'appello del Pubblico ministero avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Matera, in data 5 marzo del 2019, aveva assolto l'imputato dai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod.pen.. La Corte rilevava che la sentenza del Tribunale era stata emessa con motivazione contestuale e comunicata alla Procura generale il 6 marzo del 2019, sicchè il termine di 15 giorni per l'impugnazione scadeva il 21 marzo del 2019 mentre l'appello era stato presentato nella cancelleria del Tribunale il 25.3.2019 a nulla valendo che l'atto fosse stato depositato tempestivamente alla segreteria della stessa Procura. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza, deducendo violazione di legge in quanto la Corte non avrebbe valutato che l'appello del Procuratore generale, come da documentazione allegata al ricorso, era stato spedito, ex art. 583 cod. proc. pen., alla cancelleria del Tribunale di Matera con lettera raccomandata consegnata al servizio postale il 20 marzo del 2019, dunque nel rispetto dei termini di legge per proporre l'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. La Corte non ha tenuto conto che il Procuratore generale, secondo quanto risulta dagli atti che è stato possibile esaminare stante la natura processuale della questione, ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado tramettendo l'atto al Tribunale di Matera attraverso lettera raccomandata, nel rispetto delle forme previste dall'art. 583, comma 1, cod. proc. pen.. Ai sensi del secondo comma di tale norma, l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata, che, nel caso di specie, è da individuare in quella di consegna al servizio postale, avvenuta il 20 marzo del 2019, entro i quindici giorni previsti per l'impugnazione ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. avendo il Tribunale emesso sentenza con motivazione contestuale in data 5 marzo 2019. Rimane ininfluente e non addebitabile alla parte pubblica la circostanza che la lettera raccomandata, presa tempestivamente in consegna dal servizio postale, fosse pervenuta alla cancelleria del Tribunale di Matera oltre il termine di quindici giorni (tra le tante, Sez. 4, n. 26460 del 10/03/2016, Ferri, Rv. 267732). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Salerno. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28.06.2022.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] -edo Mantovano .) Pdkjoz-Lice-r,c0,--<, 45-6itmi
Sentenza Cassazione n. 26908/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris