Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1989
ECLI:EU:C:1989:212
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61988CJ0015_IT
[OSCURATO:PERSONA] procedimento 15/88,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla commissione tributaria di II grado di Bolzano, nella causa dinanzi ad essa pendente fra
[OSCURATO:SOCIETA]
e
Ufficio del registro di Bolzano
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 11 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n . 335, riguardante le imposte indirette che colpiscono la raccolta di capitali ( GU L 249, pag . 25 ),
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori T.F . [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, G.F . Mancini e F.A . Schockweiler, giudici,
( motivazione non riprodotta )
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla commissione tributaria di II grado di Bolzano, con ordinanza 4 dicembre 1987, dichiara :
[OSCURATO:PERSONA]
L' art . 11 della direttiva 69/335 dev' essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può esigere dalle società di capitali ai sensi dell' art . 3 della direttiva, in occasione di un prestito obbligazionario, operazione menzionata dall' art . 11 della direttiva medesima, tributi diversi da quelli previsti dall' art . 12 della direttiva .