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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1989

ECLI:EU:C:1989:212
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61988CJ0015_IT

[OSCURATO:PERSONA] procedimento 15/88, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla commissione tributaria di II grado di Bolzano, nella causa dinanzi ad essa pendente fra

[OSCURATO:SOCIETA]

e Ufficio del registro di Bolzano domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 11 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n . 335, riguardante le imposte indirette che colpiscono la raccolta di capitali ( GU L 249, pag . 25 ), LA CORTE ( seconda sezione ), composta dai signori T.F . [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, G.F .

Mancini e F.A .

Schockweiler, giudici, ( motivazione non riprodotta ) pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla commissione tributaria di II grado di Bolzano, con ordinanza 4 dicembre 1987, dichiara :

[OSCURATO:PERSONA]

L' art . 11 della direttiva 69/335 dev' essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può esigere dalle società di capitali ai sensi dell' art . 3 della direttiva, in occasione di un prestito obbligazionario, operazione menzionata dall' art . 11 della direttiva medesima, tributi diversi da quelli previsti dall' art . 12 della direttiva .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61988CJ0015_IT [OSCURATO:PERSONA] procedimento 15/88, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla commissione tributaria di II grado di Bolzano, nella causa dinanzi ad essa pendente fra [OSCURATO:SOCIETA] e Ufficio del registro di Bolzano domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 11 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n . 335, riguardante le imposte indirette che colpiscono la raccolta di capitali ( GU L 249, pag . 25 ), LA CORTE ( seconda sezione ), composta dai signori T.F . [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, G.F . Mancini e F.A . Schockweiler, giudici, ( motivazione non riprodotta ) pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla commissione tributaria di II grado di Bolzano, con ordinanza 4 dicembre 1987, dichiara : [OSCURATO:PERSONA] L' art . 11 della direttiva 69/335 dev' essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può esigere dalle società di capitali ai sensi dell' art . 3 della direttiva, in occasione di un prestito obbligazionario, operazione menzionata dall' art . 11 della direttiva medesima, tributi diversi da quelli previsti dall' art . 12 della direttiva .
Sentenza Corte di giustizia UE/1989 — Fons Iuris — Fons Iuris