CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08389/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s,eRt4te-le conclusioni del PG , r‘jzk , à Là; ';;‘ ),...;5-,à(..e/U.A.1.1» A.J1 r Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 10 giugno 2021 la Corte di appello di Firenze, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibili le istanze proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena inflittagli con la sentenza della stessa Corte di appello del 27 marzo 1992, irrevocabile il 4 giugno 1992, volte ad ottenere, da un lato la restituzione nel termine per impugnare la predetta sentenza sul presupposto della mancata conoscenza del procedimento e della violazione del principio di specialità, dall'altro la declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati con essa giudicati, in quanto commessi in data antecedente al 1989. 1.1 La Corte di appello rilevava che: l'istanza di restituzione nel termine era tardiva, avendo il condannato appreso conoscenza della pronuncia non impugnata a far data dall'Il febbraio 2020 quando era stato tratto in arresto in espiazione della pena con la stessa inflitta; la deduzione della violazione del principio di specialità era sfornita di elementi di supporto e la questione dell'estinzione per prescrizione dei reati era stata già esaminata e respinta con ordinanza della stessa Corte emessa in data 22 giugno 2020. 1.2 Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ne ha chiesto l'annullamento per carenza assoluta di motivazione, violazione di legge e violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata consta di due pagine prive di qualsivoglia motivazione e rilievo giuridico sulle doglianze difensive ritenute inammissibili. La Corte di appello non ha considerato che il ricorrente si trova ristretto in carcere senza avere mai ricevuto la notificazione di nessun atto del procedimento e ciò in contrasto con i precetti del giusto processo. 1.3 Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi aspecifici perchè del tutto indifferenti alle ragioni poste a fondamento della decisione contestata e comunque manifestamente infondati. 1.In primo luogo, non risponde al vero che l'ordinanza in discussione sia sfornita di qualsivoglia motivazione, avendo, al contrario, espresso con chiarezza e compiutezza argomentativa i motivi della ritenuta inammissibilità delle istanze proposte dal ricorrente, individuati nella tardiva proposizione della domanda di restituzione nel termine per impugnare la sentenza posta in esecuzione, inoltrata in violazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., testo previgente, nell'assenza di elementi a sostegno della lamentata violazione del principio di specialità quanto al procedimento di estradizione e nella rinnovata presentazione della domanda volta ad ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati per i quali egli sta espiando pena detentiva, sebbene la stessa fosse stata già rigettata con ordinanza non impugnata e nessun elemento di novità fosse stato rappresentato. 1.1 Il ricorso insiste nel dedurre la mancata conoscenza da parte del ricorrente degli atti del procedimento definito a suo carico con la sentenza del 27 marzo 1992, irrevocabile il 4 giugno 1992, per la nullità assoluta della notificazione dei relativi atti processuali, ragione per la quale non sarebbero sussistenti le «condizioni giuridiche e di legge che giustifichino la sua ulteriore permanenza in carcere». In tal modo ignora volutamente, e non vi si confronta in termini dialettici, la ratio decidendi che giustifica la declaratoria d'inammissibilità e non smentisce la non tempestività della proposizione della domanda di restituzione in termini per impugnare, limitandosi infondatamente a lamentare la carenza motivazionale e, persino, l'abnormità del provvedimento. Difetta però ogni illustrazione di tali censure, che si risolvono in labiali affermazioni prive di puntuali riferimenti al contenuto decisorio ed esplicativo dell'ordinanza in verifica. 1.2 Si ricorda che il motivo di ricorso in cassazione per non incorrere nella sanzione dell'inammissibilità deve presentarsi specifico sotto un duplice profilo. Deve rispettare le prescrizioni dettate dall'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. ovvero contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione; inoltre, se censura le ragioni che sorreggono la decisione, deve, altresì, enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre soli vizi previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. Proc. pen., deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo ed altri, Rv. 254584). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se i motivi di ricorso si limitano - come 'Pii' nel caso in esame - a riprodurre il contenuto dell'istanza o dell'impugnazione presentata nel grado precedente, il ricorso non assolve alla funzione per la quale è previsto e ammesso, ossia non estrinseca una critica argomentata al provvedimento, che non è affrontato con una censura aderente al suo impianto argomentativo, in modo tale da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (tra le tante, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 5 n. 25559 del 15/6/2012, Pierantoni, n.m.; Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, dep. 2010, Valetini, Rv. 245907; Sez. 6 n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], P.M. in proc. Candita, Rv. 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27/1/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Inoltre, è pacificamente inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti. (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448; Sez. 3, ord. n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972). Per le considerazioni svolte il ricorso è inammissibile con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec