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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 03484/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato quella emessa in data 8/10/2019 dal locale Tribunale, appellata dall'imputato, che ha dichiarato questi responsabile del reato di cui all'art. 337 cod. pen., condannandolo a pena dì giustizia.

Il ricorrente deduce violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen., con riferimento alal sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato ricorrendo la mera resistenza passiva del ricorrente e della mancata consapevolezza da parte di questi della qualifica di pubblico ufficiale degli agenti intervenuti in ragione dello stato di ebbrezza in cui versava.

Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente proposto per questioni di fatto devolute in appello alle quali la Corte ha risposto con motivazione incensurabile ( v. pg. 4 e ss.) con le quali il ricorrente non si confronta in alcun modo.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato quella emessa in data 8/10/2019 dal locale Tribunale, appellata dall'imputato, che ha dichiarato questi responsabile del reato di cui all'art. 337 cod. pen., condannandolo a pena dì giustizia. Il ricorrente deduce violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen., con riferimento alal sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato ricorrendo la mera resistenza passiva del ricorrente e della mancata consapevolezza da parte di questi della qualifica di pubblico ufficiale degli agenti intervenuti in ragione dello stato di ebbrezza in cui versava. Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente proposto per questioni di fatto devolute in appello alle quali la Corte ha risposto con motivazione incensurabile ( v. pg. 4 e ss.) con le quali il ricorrente non si confronta in alcun modo. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 03484/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris