CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20545/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2020 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] GARGIULO , che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 20/05/2020 la Corte di appello di BOLOGNA riformava parzialmente la sentenza del giudice monocratico presso il Tribunale di Forlì del 19/01/2018 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riqualificando il fatto da estorsione tentata a consumata e confermando nel resto. R-L 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta inosservanza di norme processuali ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen.; la difesa ha dedotto che la Corte di appello, nel ritenere infondato il primo motivo di ricorso, ha utilizzato fonti di prova diverse da quelle utilizzate dal giudice di primo grado, tra l'altro smentite dalla persona offesa dal reato durante il suo esame testimoniale; sono state valorizzate delle dichiarazioni che in precedenza non erano state c:onsiderate relativamente alla minaccia subita al momento dell'incontro con il Fusha a seguito della quale gli agenti operanti intervenivano per arrestarlo; ci si è attenuti esclusivamente a quanto dichiarato in denuncia e riportato nel verbale di arresto; manc:a qualsiasi prova reale circa l'effettiva pronuncia della frase da parte del Fusha, la registrazione non è infatti stata acquisita; non possono essere utilizzati i messaggi richiamati dalla Corte ed estrapolati dal cellulare della persona offesa. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica per aver omesso di rispondere alle doglianze proposte con il primo motivo di appello, nell'ambito del quale si chiedeva l'assoluzione del Fusha attesa l'assoluta inidoneità delle minacce profferite ad intimidire la persona offesa D'Alessandro. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge ed erronea applicazione della stessa in ordine alla riqualificazione giuridica del fatto da ipotesi tentata a ipotesi consumata. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Va evidenziato come la difesa non si sia confrontata con la motivazione della sentenza, che si caratterizza per aver confermato il giudizio di responsabilità del Fusha, riqualificando il fatto da tentato a consumato così come previsto nell'originaria imputazione, con motivazione conforme a quella del giudice di primo grado nella ricostruzione fattuale della condotta posta in essere. I motivi proposti, oggettivamente reiterativi dei motivi di appello, si caratterizzano per la mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti quanto alla responsabilità del ricorrente per come ricostruita sia dal giudice di primo che da quello di secondo grado. Emerge, dunque, una sostanziale genericità del ricorso per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata.2. Quanto ai motivi di ricorso proposti, occorre osservare che la difesa, pur evocando vizi della motivazione e di violazione di legge, ha,, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite nel corso del giudizio, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere infatti sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglii3, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Occorre poi considerare che il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, O., Rv. 262965-01). 3. Ciò premesso, si deve osservare come la Corte abbia ampiamente ed esaustivamente motivato, in assenza di aporie o contraddittorietà, quanto alla piena riferibilità delle condotte contestate al Fusha, sulla base di una serie di elementi di fatto emersi in giudizio con particolare riferimento non solo agli atti irripetibili presenti al fascicolo del dibattimento a seguito dell'arresto in flagranza del ricorrente, ma anche delle diverse prove testimoniali e documentali acquisite nel corso del giudizio che hanno evidenziato il clima di minaccia, la portata effettiva della minaccia e la condizione di timore in cui si trovava la persona offesa, tanto da scegliere di rivolgersi alle forze dell'ordine nonostante il suo evidente coinvolgimento in condotte illecite collegate allo spaccio di sostanze stupefacenti. La Corte di appello ha puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed ha confermato con motivazione accurata e persuasiva la ricorrenza di un quadro probatorio a carico del Fusha del tutto univoco e convergente, tenuto conto dell'esito dei plurimi elementi di riscontro acquisiti in giudizio. Sono stati esplicitamente affrontati tutti i temi introdotti con l'atto di appello ed è stata giustificata e considerata, sulla base dell'esame dibattimentale della persona offesa, la portata della condotta, la sua protrazione nel tempo, la particolare incisività della minaccia profferita all'indirizzo del D'Alessandro, sulla base dell'esame dibattimentale dello stesso e come confermato dagli elementi documentali acquisti agli atti, rappresentati anche dalla messaggistica intercorrente tra il ricorrente e la persona offesa per come confluiti nel verbale di arresto, mai contestati dalla difesa nella loro portata e diretta riferibilità ai rapporti intercorrenti tra il D'Alessandro e al Fusha. Si presenta, dunque, non correlata in alcun modo alla motivazione della sentenza l'argomentazione difensiva volta a sostenere l'utilizzo non consentito di registrazioni o di messaggi quale unica base probatoria per affermare la ricorrenza di una minaccia effettivamente intimidatoria e connotata da un rilevante carico di violenza verbale e minaccia di mali futuri. La ricostruzione della portata della minaccia e dell'efficacia della stessa è stata ricostruita infatti, tenendo conto dell'esito dibattimentale dell'esame e delle dichiarazioni rese dal D'Alessandro, correttamente valutate e richiamate dal giudice di appello, con motivazione logica, coerente e del tutto priva di aporie con la quale il ricorrente non si è confrontato. Deve poi tenersi conto della portata documentale dei messaggi in questione, che hanno assunto rilevanza in giudizio, seppure del tutto marginale e a mero conforto delle chiare ed univoche dichiarazioni dibattimentali del D'Alessandro, in quanto trascritti nell'ambito del verbale di arresto, atto irripetibile acquisito al fascicolo del dibattimento, che documenta con valenza probatoria l'attività svolta dalla Polizia giudiziaria in occasione dell'atto coercitivo. Ne consegue che il testo dei messaggi in questione sono legittimamente confluiti nel verbale di arresto, attesa la natura documentale degli stessi la cui corrispondenza all'originale è asseverata dalla qualifica soggettiva dell'agente che ne riporta il contenuto nel verbale di arresto (Sez. 1, 21731 del 20/02/2019, Alabi, Rv. 275895-02) a prescindere dal sequestro dell'apparecchio o dalla trascrizione formale da parte di un tecnico nominato. 4. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, proponendo una non consentita rilettura delle risultanze del procedimento senza realmente confrontarsi in modo critico ed argomentato con la motivazione della Corte di appello, che ha esplicitamente affrontato il punto sollevato con il motivo di appello chiarendo secondo quali principi, ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, debba essere considerata idonea la minaccia al fine di poter ritenere integrata la condotta di estorsione contestata. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, limitandosi a riproporre le argomentazioni già proposte con l'atto di appello. Deve in tal senso essere ribadito il principio di diritto secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). Nel caso concreto la Corte di appello, anche richiamando la decisione di primo grado, ha esplicitamente considerato la portata intimidatoria delle minacce pronunziate dal Fusha in diverse occasioni, con motivazione logica e del tutto priva di aporie, precisando come anche la scelta del D'Alessandro di rivolgersi alle forze dell'ordine fosse estremamente significativa in tal senso, atteso il suo coinvolgimento insieme al Fuslia in vicende collegate allo spaccio di sostanze stupefacenti. La particolare rilevanza della minaccia è stata richiamata in modo completo dal giudice di secondo grado anche tenuto conto della complessiva portata delle dichiarazioni della persona offesa, che proprio per questo si decideva a contattare le forze dell'ordine e a consegnare la somma richiesta al Fusha. Non appare dunque corretto proporre, in assenza di correlazione con la motivazione della decisione, la frammentazione del nesso tra la condotta minacciosa, posta in essere in diverse occasioni, e la consegna della somma di danaro. Anche in questo caso il ricorrente propone una lettura alternativa nel merito non consentita in questa sede. 5. Anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si richiamano in sostanza le argomentazioni già spese nell'ambito dei primi due motivi di ricorso quanto alla portata ed inidoneità della condotta, è manifestamente infondato. Occorre in primo luogo considerare che il ricorrente non ha specificamente motivato il suo interesse al motivo proposto; anche in questo caso è stato del tutto omesso il confronto con la motivazione del giudice di appello, che ha ampiamente argomentato in ordine alla portata della condotta e alla effettiva consumazione del delitto contestato, non solo richiamando i principi enunziati dalle Sez. U n. 19 del 27/10/1999, Campanella, Rv. 214642-01;Sez. 2, n. 27601 del 19/06/2009, Gandolfi, Rv. 244671-01; Sez. 2, n. 1619 del 12/12/2012, Russo, Rv. 254450- 01), ma anche e più specificamente con riferimento al principio, che qui si intende ribadire, affermato da Sez. 2, n. n. 12675 del 20/12/2018, Sirbu, Rv. 275417-01) secondo il quale ricorre il delitto di estorsione consumata e non tentata nel caso di consegna da parte della vittima all'estorsore di una somma di denaro sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, che immediatamente dopo provveda all'arresto del responsabile, in quanto l'adoperarsi della vittima affinché si giunga all'arresto dell'autore della condotta illecita integra una della molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui versa, senza eliminarlo. Nel procedere alla riqualificazione del fatto contestato in termini di estorsione consumata il giudice di appello ha fatto buon governo dei principi appena enunciati e non ha in alcun modo violato la disposizione di cui all'art. 521 cod. proc. pen., nemmeno per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost. e dell'art. 6 della Conv. EDU come interpretato dalla Corte EDU, atteso che la riqualificazione in questione non è atto a sorpresa e non contiene alcun elemento di imprevedibilità suscettibile di arrecare pregiudizio ai diritti della difesa (Sez. 2, n. 31935 del 22/06/2021, Cera, Rv. 281676-01). 6. Il ricorso deve in conclusione essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così