Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 58/1963
ECLI:IT:COST:1963:58
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel procedimento civile in materia di lavoro tra [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], in corso dinanzi al Pretore di Casoli, il
procuratore del convenuto sollevava questione di legittimità
costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n.
283, e della intera legge 28 giugno 1928, n. 1415, in riferimento allo
art. 33, quinto comma, della Costituzione.
Con ordinanza del 3 luglio 1961 il Pretore riteneva la questione
rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata, e
disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.
Nella ordinanza si osserva che le norme impugnate, in virtù delle
quali persone in possesso del solo diploma di scuola media superiore
possono essere autorizzate ad esercitare il patrocinio legale nelle
Preture, violano il principio stabilito dall'art. 33, quinto comma,
della Costituzione, secondo il quale "non è consentito l'esercizio di
alcuna attività professionale senza l'esame statale di abilitazione".
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica del 16 settembre
1961, n. 232.
Analoga questione veniva sollevata di ufficio, nel procedimento
civile tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal giudice conciliatore
di Venezia, con ordinanza del 26 aprile 1962, regolar mente notificata
e comunicata e pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 190 del 28 luglio
1962.
Non vi è stata costituzione di parti.
:
Le due questioni, data l'identità dell'oggetto, vanno decise con
unica sentenza. Le norme impugnate riguardano l'esercizio del
patrocinio presso le Preture e presso gli uffici di conciliazione da
parte di soggetti che, pur non essendo avvocati o procuratori
esercenti, si trovino in possesso di determinati requisiti (notai,
laureati in legge, studenti universitari che abbiano superato gli esami
in talune discipline); ovvero, essendo in possesso di requisiti minori
(licenza liceale, di istituto tecnico, licenza normale superiore,
diploma di segretario comunale, ex funzionari di cancellerie e
segreterie giudiziarie), abbiano conseguita l'abilitazione al
patrocinio nei modi prescritti dall'art. 7 della legge 7 luglio 1901,
n. 283.
La Corte ritiene infondata la proposta questione di legittimità
costituzionale. Le disposizioni impugnate, nell'ammettere al patrocinio
davanti alle Preture o agli uffici di conciliazione i soggetti sopra
indicati, alle condizioni prevedute dagli artt. 6, 7, 8 e 9 della
citata legge 7 luglio 1901 e dalla legge 28 giugno 1928, n. 1415, non
sono in contrasto con l'art. 33, quinto comma, della Costituzione. Esse
riguardano forme particolari di patrocinio, relative a giudizi davanti
ai conciliatori, e, a date condizioni, anche davanti ai Pretori, nei
quali è consentito che anche le stesse parti possono direttamente
sostenere le proprie ragioni, e per cui non è richiesta una speciale
preparazione tecnica. Tali forme di patrocinio possono ragionevolmente
ritenersi non incluse fra quelle per cui l'art. 33 della Costituzione
prevede l'esame di Stato.
Le stesse considerazioni possono valere, analogamente, per quella
special forma di patrocinio consentita, davanti alle Preture del
distretto di Corte di appello, ai laureati in giurisprudenza che siano
praticanti procuratori (art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578).
Per questa categoria vale anche la considerazione che trattasi
evidentemente di un'attività preparatoria e di tirocinio che precede
il vero e proprio esercizio professionale.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
decidendo sui due giudizi riuniti di cui in epigrafe,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 6,7,8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, e della legge
28 giugno 1928, n. 1415, proposta con le ordinanze del Pretore di
Casoli e del conciliatore di Venezia, in riferimento all'art. 33,
quinto comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1963.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].