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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20250/2026

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fesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giustaprocura speciale in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7074/2020Numero sezionale 4878/2026Numero di raccolta generale 20250/2026Data pubblicazione 16/06/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente–avverso la sentenza n. 4241/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 12/7/2019;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a sei motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissionetributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello erariale avverso lapronuncia della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 28950/2016in accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente avversoavviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro, sanzioni ed interessi,relativamente al valore di complesso immobiliare oggetto di atto dicompravendita, stipulato in data 12.4.2012 e registrato in data 23.4.2012,tra l’odierna ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] di Aprilia CommercialeAgenzia delle entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.

Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata indata 29/5/2026, le parti hanno congiuntamente chiesto di dichiararel’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, concompensazione delle spese di lite, a seguito di annullamento in autotuteladell’atto impugnato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7074/2020Numero sezionale 4878/2026Numero di raccolta generale 20250/2026Data pubblicazione 16/06/20261.2.

Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio per la cessazione dellamateria del contendere, con sentenza che opera alla stregua di cassazionesenza rinvio, in quanto il venir meno di ragioni di contrasto fra le partiimpone la rimozione delle sentenze emesse non più̀ attuali, perché ́inidoneea regolare il rapporto fra le parti (in tal senso Cass. nn. 6068/2022,9753/2017, 19533/2021).2.

Le spese di lite dell’intero giudizio vanno integralmente compensatein considerazione dell’intervenuta soluzione concordata.3.

Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributounificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso percassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a caricodel ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica aisoli casi -tipici- del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoriad'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, latosensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile,pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018,n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 11.6.2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giustaprocura speciale in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7074/2020Numero sezionale 4878/2026Numero di raccolta generale 20250/2026Data pubblicazione 16/06/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente–avverso la sentenza n. 4241/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 12/7/2019;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a sei motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissionetributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello erariale avverso lapronuncia della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 28950/2016in accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente avversoavviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro, sanzioni ed interessi,relativamente al valore di complesso immobiliare oggetto di atto dicompravendita, stipulato in data 12.4.2012 e registrato in data 23.4.2012,tra l’odierna ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] di Aprilia CommercialeAgenzia delle entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata indata 29/5/2026, le parti hanno congiuntamente chiesto di dichiararel’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, concompensazione delle spese di lite, a seguito di annullamento in autotuteladell’atto impugnato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7074/2020Numero sezionale 4878/2026Numero di raccolta generale 20250/2026Data pubblicazione 16/06/20261.2. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio per la cessazione dellamateria del contendere, con sentenza che opera alla stregua di cassazionesenza rinvio, in quanto il venir meno di ragioni di contrasto fra le partiimpone la rimozione delle sentenze emesse non più̀ attuali, perché ́inidoneea regolare il rapporto fra le parti (in tal senso Cass. nn. 6068/2022,9753/2017, 19533/2021).2. Le spese di lite dell’intero giudizio vanno integralmente compensatein considerazione dell’intervenuta soluzione concordata.3. Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributounificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso percassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a caricodel ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica aisoli casi -tipici- del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoriad'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, latosensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile,pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018,n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 11.6.2026.Il PresidenteUgo Candia
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