CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09531/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
attella, elettivamente domiciliati in Vasto(CH), al corso Mazzini n. 320, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA],che li rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso.- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in proprio e quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Roma, alla via Salaria n. 44, in persona delprocuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giustaprocura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] CasellaPacca di Matrice, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, allavia Oslavia n. 30.- controricorrente -[OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 25519/2020Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 9531/2026Data pubblicazione 14/04/2026- intimati -avverso la SENTENZA, n. cron. 966/2020, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi L’AQUILA il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA].udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno01/04/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in bonis, quale debitrice principale, nonchéGiuseppe Berardi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualisuoi fideiussori, proposero tempestiva opposizione avverso il decretoingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 408/2009, con cui il Tribunale diVasto gli aveva intimato il pagamento, in favore di Cassa di Risparmio diChieti s.p.a., della somma di € 87.162,96 per l’esposizione debitoria maturatasu un rapporto di apertura di credito ivi intrattenuto dalla prima. Dedussero,in particolare, l’inidoneità del saldaconto, ai sensi dell’art. 50 TUB, a costituirevalida prova della pretesa creditoria azionata in via monitoria; la nullità deldocumento contrattuale e di quelli allegati al ricorso in quanto privi dellasottoscrizione della società; la nullità delle clausole in tema di interessiultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissione dimassimo scoperto. Formularono, inoltre, domanda riconvenzionale volta adottenere la condanna dell’istituto di credito al pagamento delle somme, daaccertarsi in corso di causa, a titolo di ripetizione di indebito nonché delrisarcimento dei danni da quantificarsi, se del caso, anche in via equitativa.Il giudizio interrotto a seguito dell’intervenuto fallimento, nelle more,della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., fu riassunto unicamente dai fideiussori, i qualiriproposero le medesime conclusioni già in precedenza rassegnate nel libellointroduttivo.La curatela fallimentare non si costituì, mentre lo fece la Cassa diRisparmio di [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo l’infondatezza dell’opposizione e dellariconvenzionale della controparte.Numero registro generale 25519/2020Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 9531/2026Data pubblicazione 14/04/2026L’adito Tribunale di Vasto, istruita la causa mediante l’espletamento diuna c.t.u. econometrica e di un successivo supplemento, accolsel’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la banca, a titolo diripetizione di indebito, al pagamento, in favore dei garanti, della somma di €122.341,09.2. Pronunciando sui gravami, principale ed incidentale, promossi controquella decisione, rispettivamente, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. edal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., l’adita Corte di appello di L’Aquila,con sentenza del 30 giugno 2020, n. 966, resa nel contraddittorio conGiuseppe Berardi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cosìdispose: «a) dichiara, per le causali di cui in motivazione, l’improcedibilitàdella domanda avanzata da Cassa di Risparmio della Provincia di [OSCURATO:SOCIETA] neiconfronti di fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; b) dichiara l’inammissibilitàdell’appello incidentale spiegato dalla Curatela fallimento [OSCURATO:PERSONA];c) accoglie l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio della Provincia di Chietis.p.a. nei confronti degli appellanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BerardiMauro e [OSCURATO:PERSONA]; d) rigetta, per le causali di cui in motivazione,l’opposizione a decreto ingiuntivo e, per l’effetto, l’eccezione di nullità dellaclausola concernente gli interessi anatocistici nonché la domandariconvenzionale di ripetizione di indebito proposte da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e) condanna BerardiGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido fra diloro, alla rifusione in favore di Cassa di Risparmio della Provincia di [OSCURATO:SOCIETA],delle spese del primo grado di giudizio […]; f) le spese della CTU espletata inprimo grado vanno definitivamente poste a carico delle parti appellate adeccezione della curatela; g) conferma nel resto la sentenza di primo grado;h) compensa integralmente le spese del doppio grado nel rapporto tral’appellante e la curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; i) condannaBerardi Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insolido fra di loro, alla rifusione in favore di Cassa di Risparmio della [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente grado di giudizio […]».Numero registro generale 25519/2020Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 9531/2026Data pubblicazione 14/04/2026Per quanto di residuo interesse in questa sede, quella corte ritenne che:i) i fideiussori non avevano titolo per ottenere la restituzione delle somme,non avendo dimostrato di avere effettuato pagamenti; ii) non era risultatoprovato che la ragione giustificativa del credito reclamato dalla bancadipendesse dal rapporto sorto nel 1990, anche per difetto di produzione deidocumenti depositati in primo grado; iii) dalla documentazione esaminata,vale a dire dal contratto del 26 maggio 2006 sottoscritto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., emergeva l’indicazione di nuove condizioni economiche, concapitalizzazione trimestrale degli interessi in regime di reciprocità, sicché taleultimo contratto doveva considerarsi la causa petendi della pretesa creditoriaavanzata, in via monitoria, nei confronti degli appellanti.3. Per la cassazione di questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], hannoproposto ricorso affidato a dieci motivi. Ha resistito, con controricorso,corredato anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., [OSCURATO:SOCIETA]. (quale cessionaria dei crediti in sofferenza di Cassa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ex artt. 46-47 del d.lgs. n. 180 del 2015), in proprio e qualemandataria di [OSCURATO:SOCIETA]p.a. (a sua volta cessionaria in blocco deicrediti di [OSCURATO:SOCIETA]. ex artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 1999). Ilinvece, non hanno svolto difese in questa sede.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso, rubricato, «Violazione dell’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 342 del c.p.c.», lamenta l’omesso rilievo delgiudicato interno formatosi relativamente alla declaratoria del Tribunale diVasto di illegittimità dell’anatocismo dall’accensione del conto corrente del 12dicembre 1990 fino al 30 giugno 2000.1.1. La corrispondente censura si rivela inammissibile.Invero, sostengono i ricorrenti che «il Tribunale di Vasto […] ha dichiaratol’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi per le operazionitransitate sul conto corrente oggetto di causa n. 17160 per il periodoNumero registro generale 25519/2020Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 9531/2026Data pubblicazione 14/04/2026precedente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]», e che tale pronuncia non sarebbe stata investitadall’impugnazione proposta dalla banca.Occorre osservare, tuttavia, che a pag. 5 della sentenza della Corted’Appello di L’Aquila si legge che «non resta a questo punto che esaminarel’ultimo (il quarto) motivo di gravame con cui l’appellante ha lamentatol’errata applicazione della disciplina della capitalizzazione trimestrale degliinteressi passivi (cfr. 17-24 dell’atto di citazione in appello)»: risulta, dunque,dalla sentenza impugnata che il giudice di merito ha ritenuto vi fosse unmotivo, specificamente localizzato, concernente l’applicazione di interessi conanatocismo.A fronte di ciò, la doglianza in esame si limita ad osservare, letteralmente,quanto segue: «in sentenza si legge (pagina 5): “la banca si è adeguata alladelibera CICR del 9.2.00, art. 2, che ha modificato l’art. 120 TULB, applicandodal 30.06.00 pari periodicità degli interessi ... (pagina 6). Nel caso dedotto ingiudizio, però, pur emergendo che la banca incontrovertibilmente [haapplicato] tale indebita capitalizzazione sino al giugno 2000, risulta che, comedetto, a partire da tale data si è adeguata alla normativa, operando lacapitalizzazione degli interessi, debitori e creditori, con la medesimaperiodicità, mentre nel dispositivo (pagina 8 della sentenza) si legge:“accertata e dichiarata la nullità delle clausole concernenti interessianatocistici contenute nel contratto, di cui in motivazione”. Tale statuizione,avente valenza autonoma, non è stata impugnata con l’atto di appello dallabanca: in tal senso la relativa citazione (allegato C) ove a pagina 21 dal quartorigo si legge il Tribunale: “in ultimo nella sentenza oggi appellata è tornata[sui] suoi passi ed ha dato atto che “la banca si è adeguata alla delibera CICRdel 9.2.00, art. 2, che ha modificato l’art. 120 TULB, applicando dal 30.06.00pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi”. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha confermato quanto dichiarato dal Tribunale,ossia che si era adeguata con decorrenza alla delibera CICR 9.2.2000 constessa cadenza temporale, e tale punto della sentenza non è stato censuratonegli stessi termini le conclusioni».Numero registro generale 25519/2020Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 9531/2026Data pubblicazione 14/04/2026Il motivo, pertanto, è totalmente carente dal versantedell’autosufficienza, prescritta a pena di inammissibilità dall’articolo 366,comma 1, n. 6, cod. proc. civ., dal momento che esso non trascrive nériassume compiutamente quanto contenuto alle pagine 17-24 dell’atto diappello, laddove la Corte aquilana ha rilevato essere stato spiegato il motivoconcernente l’erroneità della pronuncia in punto di anatocismo praticato antedelibera CICR.1.2. Ciò non rende superfluo osservare che detto motivo, così comel'intero ricorso, si fonda su un complessivo fraintendimento della ratiodecidendi, pur chiara, che la corte distrettuale ha posto a sostegno dellapropria decisione.Infatti, a fronte di un decreto ingiuntivo indirizzato dalla banca allasocietà debitrice principale poi fallita ed ai suoi fideiussori, odierni ricorrenti,per l’importo di € 87.162,96, quale saldo passivo di un rapporto di contocorrente affidato, l’una e gli altri hanno spiegato opposizione e domandariconvenzionale sostenendo che il rapporto di conto corrente aveva avutoinizio nel 1990 e che su di esso, da tale data, la banca aveva effettuatoaddebiti sulla base di clausole nulle in tema di anatocismo ed altro. Accoltal’opposizione e la domanda in primo grado, il giudice d’appello ha riformatola decisione, nei termini prima indicati, ritenendo che la banca avesse agitosulla base di un contratto di conto corrente del 2006 e che pertanto – ratiodecidendi che i ricorrenti non hanno puntualmente ed adeguatamente scalfito– l’intero svolgimento del rapporto ante 2006 andasse a collocarsi fuori delthema decidendum.2. Il secondo motivo di ricorso prospetta la «Violazione dell’art. 2697 delc.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, del c.c.». Alberto e [OSCURATO:PERSONA] che, nell’affermare che l’assunto dei fideiussori, secondo cui laragione giustificativa del credito azionato dalla banca doveva individuarsi inun rapporto sorto nel 1990, non aveva «trovato riscontro in corso di causaper non aver prodotto la relativa documentazione», la corte di appellosarebbe incorsa in violazione dell’articolo 2697 cod. civ. per aver posto acarico degli appellati, convenuti sostanziali, la prova (anche negativa)Numero registro generale 25519/2020Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 9531/2026Data pubblicazione 14/04/2026giustificativa del credito, mentre tale onere spettava alla banca che aveva laposizione sostanziale di attrice, essendo essa ricorrente in sede monitoria.2.1. Anche questa doglianza risulta inammissibileInvero, l’appena riportata prospettazione dei ricorrenti è totalmente privadi aderenza al fatto processuale, con conseguente inammissibilità dellacensura, giacché, pur essendo innegabile che il giudizio è stato introdottodalla banca con ricorso monitorio, non è affatto vero che i ricorrenti nonricoprissero la posizione di attori, atteso che emerge dalla sentenza (e, pervero, dallo stesso ricorso), che: «Gli opponenti, inoltre, hanno spiegatodomanda riconvenzionale per conseguire la condanna dell'istituto di creditoal pagamento delle somme, da accertarsi in corso di causa, a titolo diripetizione di indebito nonché del risarcimento dei danni da quantificarsi, sedel caso, anche in via equitativa» (cfr. pag. 2).D’altro canto, dalla lettura del motivo nemmeno risulta che il passaggiomotivazionale trascritto poc’anzi fosse riferito alla posizione dei ricorrenti investe di convenuti e non di attori in riconvenzionale, ovvero rilevasse nelnumero dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa dicontroparte, che, alla luce del comma 2 dell’articolo 2697 cod. civ., rientranocomunque nell’onere probatorio del convenuto.2.2. Fin qui l’inammissibilità del motivo per difetto di pertinenza aldecisum. Ma può aggiungersi che, ove non fosse stato inammissibile, il motivosarebbe stato palesemente infondato.Basterà leggere il testo del terzo motivo, che segue, per comprendereche, in realtà, erano stati proprio gli opponenti a decreto ingiuntivo asostenere, a propria difesa, che il rapporto di conto corrente in discussioneera sorto non nella data indicata dalla banca, ma già nel 1990. Viceversa, lacorte d'appello, come sì è già accennato, ha disatteso tale prospettazione edha ritenuto che la banca, a fondamento della domanda introdotta con il ricorsoper decreto ingiuntivo, avesse posto non già detto contratto del 1990, ma uncontratto stipulato nel 2006: «Tuttavia, risulta altrettanto certo, trattandosidi circostanza documentalmente provata, che a partire dal 26 maggio 2006,la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. […] abbia sottoscritto con l'istituto un contoNumero registro generale 25519/2020Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 9531/2026Data pubblicazione 14/04/2026corrente avente lo stesso numero identificativo (17160) sul quale sono stateconcesse aperture di credito e con l'indicazione di nuove condizioni anche perquanto concerne il regime della capitalizzazione trimestrale degli interessi.Deve ritenersi, pertanto, che tale ultimo negozio ha rappresentato la causapetendi della pretesa creditoria azionata in via monitoria anche nei confrontidegli odierni appellati. In altri termini, è lecito ritenere che con la suasottoscrizione le parti hanno inteso disciplinare ex novo i loro rapportimediante un contratto del tutto autonomo (tanto da risultare debitamente especificatamente approvato per iscritto). A supportare, ed in manieradecisiva, tale opzione interpretativa deve porsi la circostanza che, in allegatoal fascicolo del monitorio, è presente un documento denominato contocorrente n 17160 in cui la capitalizzazione è stata applicata correttamente inregime di reciprocità. Per tale ragione, non può essere dichiarata la nullitàdella clausola concernente gli interessi anatocistici e di conseguenza l'appellosul punto deve essere parimenti accolto con rigetto dell'opposizione propostaal decreto ingiuntivo da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BerardiMauro e [OSCURATO:PERSONA]» (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).3. Il terzo motivo di ricorso, rubricato «Violazione degli articoli 115 e 116del c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 del c.c.», è così argomentato:«Per altro profilo, si rappresenta che la domanda proposta dalla banca siriferisse al conto corrente n. 17160, acceso sin dal 1990, risulta dai documentiindicati nella sentenza della Corte di Appello (pagina 6), che, sebbene nonrinvenuti, sono stati ritenuti depositati dal Tribunale, come da c.t.u. Laquestione era stata sostenuta dagli opponenti nell’atto di citazione inopposizione [a] decreto ingiuntivo del 28.12.2009 (allegato 1), [dove] apagina 7, si legge: “In realtà, nel caso di specie il contratto è sorto nel 1990e, quindi, ogni tipo di indagine in punto di tassi, stante l’unicità del rapportodi conto corrente, va estesa anche al periodo precedente al 26.05.2006 e ciòfin dall’inizio del rapporto e caso mai, ove vengano ritenute valide lecondizioni contrattuali del 26.5.2006, esse avranno efficacia solo per ilperiodo successivo, mentre per le operazioni effettuate precedentementeandranno applicate disposizioni diverse e ciò sia in punto di tassi di interessi,Numero registro generale 25519/2020Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 9531/2026Data pubblicazione 14/04/2026di capitalizzazione degli interessi, di commissioni e spese”. Del resto, che ilconto corrente oggetto di causa sia stato acceso sin dal 1990 e che ladomanda della banca si riferisse a tale rapporto è un fatto pacifico tra le partie sostenuto anche dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudiziodi primo grado. Con la comparsa di costituzione e risposta di primo gradodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (allegato E), pagina 2, in relazione alla violazione dell’art. 50del TUB sostenuta dagli opponenti per mancato deposito degli estratti contoper tutta la durata del rapporto, l’opposta ha dedotto: “In ogni caso, depositagli estratti relativi al conto corrente bancario intercorso a far epoca dal 31marzo 1998 al 26 novembre 2008”, mentre nella pagina 3 dello stesso attosi legge: “In ogni caso l'eccezione è superata dalla produzione degli estratticonto di cui sopra”. La produzione degli estratti conto è confermata a pagina13 della stessa comparsa: "5) estratti conto trimestrali dal 31.03.1998 al31.12.2007 per relativi n. 40 trimestri e ulteriori dal 31.03.2008 al26.11.2008”. La Corte di Appello in sentenza ha rilevato che la banca avevadepositato con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (allegato F) “anche altricontratti intercorsi a far tempo dagli anni ’90 con l’allora [OSCURATO:PERSONA].a.s.” […]. Orbene le parti hanno pacificamente sostenuto reciprocamenteche il conto corrente oggetto di causa, posto a base della ragione giustificativadel credito reclamato dalla banca, era quello n. 17160 che era stato accesofin dal 1990 e, quindi, i rapporti di dare avere andavano accertati da tale datafino alla sua estinzione, come correttamente disposto dal Tribunale. Inpresenza di tale fatto pacifico, il giudice non poteva addivenire a valutare leprove in modo difforme da quanto sostenuto dalle parti e ciò in applicazionedel principio di mancata contestazione di cui all’art. 115 del c.p.c. […]».3.1. Orbene, rileva il Collegio che, pure volendo tralasciare la paleseinammissibilità della censura per la sua incomprensibilità, giacché riferita anon meglio identificati documenti che sarebbero spariti e che sarebbero statinondimeno considerati non si sa in che termini da una non meglio identificatac.t.u., è agevole replicare che il motivo è inammissibile giacché del tuttoversato in fatto, in quanto diretto a ribaltare l’accertamento di merito, operatodalla corte d’appello e prima trascritto, secondo cui la domanda della bancaNumero registro generale 25519/2020Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 9531/2026Data pubblicazione 14/04/2026era fondata sul contratto del 2006, con cui le parti avevano «intesodisciplinare ex novo i loro rapporti mediante un contratto del tuttoautonomo». Si dimentica, così, che il giudizio di legittimità non può esseresurrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado dimerito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisioneimpugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne lasostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn.1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118,19423, 27328 e 35006 del 2024; Cass. n. 1166, 8671, 20895 e 34216 del2025; Cass. n. 6512 del 2026). Infatti, come puntualizzato, in motivazione,da Cass. n. 7612 del 2022, Cass. nn. 8671, 20895, 25907 e 34216 del 2025,nonché da Cass. n. 6512 del 2026, «Il compito di questa Corte, […], non èquello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenutanella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre lapropria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass.n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e piùappagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattualiacquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solocontrollare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., secostoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della lorodecisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovveroperplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è resomanifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto,com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e delplausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)».3.2. Ciò esime dall’osservare, ulteriormente, che il motivo è comunquemanifestamente infondato, perché l’affermazione secondo cui «il giudice nonNumero registro generale 25519/2020Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 9531/2026Data pubblicazione 14/04/2026poteva addivenire a valutare le prove in modo difforme da quanto sostenutodalle parti» è frutto di un evidente errore, giacché il principio di noncontestazione opera in riferimento ai fatti nella loro storicità, non certovincolando il giudice nella loro valutazione (cfr. Cass. n. 6172 del 2020, atenore della quale «Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non puòriguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione didocumenti»).4. Il quarto motivo di ricorso, recante «Violazione degli articoli 345 e 346del c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, del c.p.c.», è cosìargomentato: «La Corte di Appello ha poi affermato, per quanto riguarda“l'inammissibilità della procedura monitoria, avendo la controparteprovveduto al solo deposito del saldo conto; - tale questione, però, non èstata riproposta nel presente giudizio sicché deve farsi applicazione delprincipio secondo cui “La parte pienamente vittoriosa nel merito in primogrado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere diproporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domandeo eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle cherisultino superate o non esaminate perché assorbite. In tale caso, la parte èsoltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nelgiudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederneil riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da uncomportamento omissivo” […] ma l’assunto è erroneo. Infatti, il correttoprincipio citato non è applicabile al caso di specie, “infatti, in primo grado, ilTribunale di Vasto, con la sentenza n. 87/2015, […] aveva disposto: “IlGiudice di Vasto, definitivamente pronunciando sulle domande per cui ègiudizio, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosiprovvede: accoglie l’opposizione e revoca il l’ingiunzione opposta”. Orbene gliopponenti in primo grado erano stati completamente vittoriosi ed avevanoottenuto la revoca del decreto ingiuntivo e quindi non era necessariorichiamare, per difetto di interesse, una domanda accolta. Il presente motivodi gravame va esteso anche alla circostanza che si legge a pagina 6 dellaNumero registro generale 25519/2020Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 9531/2026Data pubblicazione 14/04/2026sentenza impugnata: “Secondo la prospettazione degli appellanti (masoltanto in primo grado trattandosi di questioni non ribadite in appello) laragione giustifica del credito doveva individuarsi proprio nel rapporto sortonell’anno 1990 ed intestato all’allora [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e comunque,come peraltro accertato dallo stesso c.t.u., non prodotto in atti. Taleasserzione, seguita anche nella consulenza econometrica, però, non hatrovato alcun riscontro in corso di causa e men che meno nell’appello” perdifetto di prova. L'inciso, questioni non ribadite in appello, ove posto a basedella decisione è erroneo, in quanto il Tribunale al pari del c.t.u., come dasua relazione del 13.09.2012 (allegato G), aveva affermato che il rapporto diconto corrente oggetto di causa n. 17160 posto a base della richiestacreditoria della banca, era […] “stato aperto in data 12/12/1990, ha avuto ilprimo movimento il 04/03/1990 […] per quanto riguarda i periodi sottoosservazione essi sono tutti quelli dall’apertura del conto ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) finalla data del passaggio in sofferenza (26.11.2008)” e quindi, stante il totaleaccoglimento della domanda non era necessario il richiamo in appello».4.1. Una tale doglianza si rivela inammissibile, perché ha totalmentefrainteso, ovvero ignorato, il significato del ragionamento svolto dal giudicedi merito, al quale non ha alcun senso aver replicato che essi ricorrenti eranorisultati vincitori in primo grado: difatti, l’onere di riproposizione richiamato –a torto o a ragione dalla corte d’appello, il punto non è oggetto di sindacato– si applica, per l’appunto, al vincitore, che per questo non può fare appelloincidentale, il cui presupposto è la soccombenza, ma deve riproporreespressamente le domande ed eccezioni «non accolte», quelle, cioè, sullequali il giudice di primo grado non ha statuito in ragione del loro assorbimento(cfr., a mero titolo di esempio, nella sterminata produzione giurisprudenzialesull’articolo 346 cod. proc. civ., Cass., SU, n. 7940 del 2019).5. Il quinto motivo di ricorso, rubricato «Violazione dell’art. 132 del c.p.c.e dell’art. 111 Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,per vizio di motivazione», è del seguente tenore: «La Corte di Appello hariconosciuto e affermato …: “può ritenersi acclarato che, a partire dal 1990 esuccessivamente anche nel 1995, la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. avevaNumero registro generale 25519/2020Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 9531/2026Data pubblicazione 14/04/2026intrattenuto con la Cassa di Risparmio di [OSCURATO:SOCIETA] un rapporto contrattuale diconto corrente avente n. 1760”. Tale corretto assunto contrasta con quantoaffermato a pagina 6 della stessa sentenza: “Secondo la prospettazione degliappellanti (ma soltanto in primo grado trattandosi di questioni non ribadite inappello), la ragione giustificativa del credito doveva individuarsi proprio nelrapporto sorto nell’anno 1990 ed intestato all’allora [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.e comunque, come peraltro accertato dallo stesso c.t.u., non prodotto in atti.Tale asserzione, seguita anche nella consulenza econometrica, però, non hatrovato alcun riscontro in corso di causa e men che meno nell’appello perdifetto di prova”. È evidente che i due assunti, al di là degli altri motivi digravame, sono intimamente contraddittori e inconciliabili con sussistenza delvizio denunciato».5.1. Giova premettere, allora, che, come ancora ribadito, in motivazione,da Cass. n. 6517 del 2026, Cass. nn. 34212, 20894 e 8671 del 2025, nonchéda Cass. nn. 26383, 19423, 16118, 13621, 9807 e 6127 del 2024, l’attualetesto dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134del 2012 e qui applicabile, ratione temporis, risultando impugnata unasentenza pubblicata il giorno 30 giugno 2020, ha ormai ridotto al “minimocostituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito(cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 35947,28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022) che è oggidenunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti;Numero registro generale 25519/2020Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 9531/2026Data pubblicazione 14/04/2026Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021;Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua“contraddittorietà” (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del2023). Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguitodella riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unicacontraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza èquella “insanabile” e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allostesso esito è quella “insuperabile”. Non rileva, in relazione ad una siffattacontestazione, la correttezza della soluzione adottata o la sufficienza dellamotivazione offerta, bensì unicamente il profilo dell'esistenza di unamotivazione effettiva (cfr. Cass. n. 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023;Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022).Nel caso di specie, può credersi che i ricorrenti abbiano inteso denunciareil vizio di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”.La denunciata contraddizione, tuttavia, non sussiste affatto ed ancorauna volta il ricorso mostra di tradire il significato del ragionamento svoltodalla corte d'appello: emerge infatti dal brano della sentenza trascritto già inprecedenza al paragrafo 2.2. che la Corte d'Appello ha accertato essereintercorsi tra le parti diversi rapporti di conto corrente con affidamento apartire dal 1990, identificati tutti dallo stesso numero 17160, ma ha ritenutoche nel 2006 avesse avuto luogo una cesura, e cioè che fosse stato stipulatoun nuovo contratto di conto corrente con affidamento, quantunque recante lostesso numero, che la banca aveva posto a fondamento della domandamonitoria, sulla base della quale, quindi, occorreva decidere, cosicché –questo il senso della decisione impugnata – i rapporti intercorsi tra le partiante 2006 rimanevano fuori dal thema decidendum.6. Il sesto motivo di ricorso, parimenti intestato «Violazione dell’art. 132del c.p.c. e dell’art. 111 Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., per vizio di motivazione», deduce che «La Corte di appello […] haaffermato che il rapporto di conto corrente n. 7160 è sorto nel 1990 e che, apartire dal 26 maggio 2006, vi sia stata nuova regolamentazione dello stessorapporto e che la causa petendi della pretesa creditoria azionata in giudizioNumero registro generale 25519/2020Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 9531/2026Data pubblicazione 14/04/2026dalla banca risieda in tale ultima regolamentazione contrattuale. L’assunto èmeramente assertivo, illogico e privo di motivazione. Infatti, sarebbe statoonere della Corte indicare sia il ragionamento logico-giuridico della sua tesi,sia l'impianto, almeno minimo, motivazionale, ma ciò è mancante con logicasussistenza del vizio denunciato».6.1. In questo caso la denuncia parrebbe avere ad oggetto una delle dueprime ipotesi poc’anzi ricordate al paragrafo 5.1, quelle della motivazionemancante in senso materiale o grafico, ovvero della motivazione meramenteapparente.Va ricordato, allora, che, come ancora chiarito dalle recenti Cass. n. 6517del 2026, Cass. nn. 34212, 20894 e 9218 del 2025 (cfr. in motivazione), ilvizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora ilgiudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprioconvincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica egiuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza esulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. nn. 19423 e 5375 del 2024;Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn.26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020). Ne derivache è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso in cui leargomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare leragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logicoseguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosiin espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere dicomprendere la ratio decidendi seguita dal giudice. Un simile vizio, peraltro,deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o allasufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilodell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 6517 del 2026; Cass.nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020).infondata, atteso che, nella specie, la motivazione c’è, giacché la corteterritoriale ha ritenuto essere «lecito ritenere che con la sua sottoscrizione leNumero registro generale 25519/2020Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 9531/2026Data pubblicazione 14/04/2026parti hanno inteso disciplinare ex novo i loro rapporti mediante un contrattodel tutto autonomo (tanto da risultare debitamente e specificatamenteapprovato per iscritto)». La stessa, cioè, ha ritenuto che la sottoscrizione diun nuovo documento contrattuale, recante nuove clausole, in particolareconcernenti la disciplina dell'anatocismo, dovesse essere intesa qualestipulazione di un nuovo e diverso contratto tra le parti, tale da determinarela cesura nello svolgimento del rapporto di cui si è già detto. Chiarissimo,quindi, è anche l’iter logico che ha condotto da detta conclusione.7. Il settimo motivo di ricorso lamenta la «Violazione dell’art. 1423 delc.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, del c.p.c.», laddove la corteaquilana ha ritenuto che la causa petendi dovesse essere individuata dalcontratto del 26 maggio 2006 e che con esso fosse stato disciplinato ex novolo stesso rapporto di conto corrente n. 17160. I ricorrenti assumono che «ilconto corrente rappresenta un unicum che non può essere scisso. Il rinnovodel rapporto contrattuale, ove rispondente a legge, pone fini ai vizi pregressi,ma non li sana. Nel caso di specie, il Tribunale aveva ritenuto la nullità dellacapitalizzazione trimestrale, dei tassi di interesse, delle spese e dellecommissioni e, quindi, il rinnovo contrattuale avrebbe sanato le nullità exnunc e non ex tunc».7.1. Questa doglianza si rivela inammissibile poiché non coglie la ratiodecidendi, sullo specifico punto, della decisione impugnata.Alberto e [OSCURATO:PERSONA], invero, discorrono di «rinnovo del rapportocontrattuale», con il che sembra intendano far riferimento alla prosecuzionedel medesimo rapporto esordito nel 1990, ma ciò è esattamente il contrariodi quanto affermato dalla corte territoriale, la quale ha ritenuto che ilcontratto del 2006, lungi dal dar luogo alla prosecuzione del pregressorapporto, avesse dato vita ad una pattuizione del tutto nuova edindipendente, con la conseguenza che il thema decidendum doveva ritenersicircoscritto alla determinazione dei rapporti di dare-avere dipendenti da talecontratto, senza alcuna sanatoria del pregresso.La censura, pertanto, si rivela pure non rispettosa di quantoripetutamente chiarito, del tutto condivisibilmente, da questa Corte (cfr.,Numero registro generale 25519/2020Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 9531/2026Data pubblicazione 14/04/2026anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 21563 del 2022; Cass. n. 35782del 2023; Cass. nn. 25495 e 26871 del 2024; Cass. nn. 19277 e 32413 del2025; Cass. n. 6514 del 2026), secondo cui «l'onere di specificità dei motivi,sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente chedenunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a penad'inammissibilità della censura, non solo "di indicare le norme di legge di cuiintende lamentare la violazione" […], ma anche "di esaminarne il contenutoprecettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nellasentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine didimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo" (cfr. Cass.Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01), confrontandosisempre con l'effettivo "decisum" che sorregge la sentenza impugnata. Difatti,il motivo di impugnazione "è rappresentato dall'enunciazione, secondo loschema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delleragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisioneè erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errorebisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio deldiritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenutoin modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretinoin una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specificaindicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciatecome tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono eda esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che nonrispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento delloscopo", sicché, in riferimento al ricorso per Cassazione, "tale nullità,risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamentesanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4), cod. proc. civ."(così Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359, Rv. 579564- 01; in sensoanalogo anche Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01,nonché, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 20 marzo 2017, n. 7074, nonmassimata sul punto; conforme anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018,Numero registro generale 25519/2020Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 9531/2026Data pubblicazione 14/04/2026n. 22478, Rv. 650919-01)», rilevabile anche d'ufficio (cfr. Cass. n. 20910 del2017).8. L’ottavo motivo di ricorso, rubricato «Violazione dell’art. 132 del c.p.c.e dell’art. 111 Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,per vizio di motivazione», è del seguente tenore: «Per altro profilo, sirappresenta che l’assunto della Corte di Appello circa la circostanza che conil contratto del 26.05.2006 le parti abbiano inteso disciplinare il loro rapportoè assertiva con difetto di motivazione. L’assertività non è riferita al periodopregresso con ulteriore profilo di difetto di motivazione».8.1. Esso si rivela inammissibile, per quanto già osservato in riferimentoal precedente sesto motivo, da intendersi qui richiamato per intuibili ragionidi sintesi.9. Il nono motivo di ricorso è rubricato «Violazione dell’art. 132 del c.p.c.e dell’art. 111 Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.per vizio di motivazione». Si deduce che «la nullità della capitalizzazionetrimestrale era stata dichiarata dal Tribunale fino al 30.06.2000 (la decisioneè passata in giudicato per difetto di impugnazione, come da primo motivo) e,quindi, è privo di senso l’assunto della Corte di Appello secondo cui “non puòessere dichiarata la nullità della clausola concernente gli interessianatocistici”».9.1. Questa doglianza risulta inammissibile, perché muove dallapremessa del passaggio in giudicato della statuizione resa dal tribunale inordine all'anatocismo maturato prima del 2000, ma il richiamato primomotivo di ricorso, vertente proprio su questo profilo, già si è detto essereinammissibile prima ancora che palesemente infondato.10. Il decimo motivo di ricorso, infine, prospetta la «Violazione dell’art.112 del c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per omessapronuncia». In esso, dopo il richiamo ad un passaggio della pronuncia deltribunale laddove aveva recepito una delle ipotesi formulate dal consulentetecnico d'ufficio nominato in quella sede, si assume che «La Corte di appello,con i vizi citati, si è pronunciata solo sulla capitalizzazione trimestrale (capoNumero registro generale 25519/2020Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 9531/2026Data pubblicazione 14/04/2026passato in giudicato) e non sui tassi di interessi, commissioni di massimoscoperto e spese di tenuta conto».10.1. Questa doglianza si rivela inammissibile per un duplice ordine diragioni: i) per totale difetto di autosufficienza, dal momento che richiama unaconsulenza tecnica del cui complessivo contenuto, ed in particolare dellediverse ipotesi formulate, nulla specificamente riferisce, così mostrando dinon considerare che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili,per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondatesu atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti arichiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddoveriprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loroindividuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processoinerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione,al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne lacollocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione oproduzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019;Cass. n. 18695 del 2021; Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 5141 del 2023;Cass. n. 14107 del 2025); ii) perché si disinteressa della ratio decidendi postadalla corte distrettuale a sostegno della decisione adottata nel ritenere che ilcomputo dei rapporti di dare ed avere tra le parti dovesse essere limitatoall'arco temporale susseguente alla stipulazione del contratto del 2006.Valgono, dunque, anche qui le considerazioni già esposte al precedenteparagrafo 7.1. circa l’inosservanza dell’onere di specificità del motivo ex art.366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.10.2. Ciò esime dall'osservare che, nel caso di specie, la corte suddettaha integralmente respinto tanto l'opposizione a decreto ingiuntivo quanto ladomanda riconvenzionale degli odierni ricorrenti, sicché è evidente che laviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonsussiste.11. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e MauroBerardi, in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],deve essere respinto, restando a loro carico, in via solidale, le spese di questoNumero registro generale 25519/2020Numero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 9531/2026Data pubblicazione 14/04/2026giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, altresìdandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) egiusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenoredella pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte deimedesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetteràall'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delcontributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzionedal suo pagamento». P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio equali eredi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], e li condanna alpagamento, in solido tra loro, delle spese di questo giudizio di legittimitàsostenute dalla costituitasi parte controricorrente, liquidate in complessivi €7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimiricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il giorno 1 aprile 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]