CassazionedecretoSezione 4Decisione del 20 dicembre 2023
Cassazione n. 36155/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04Y303M) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Torino ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di rigetto dell'ammissione al gratuito patrocinio emesso il 20/12/2023 dalla Corte di appello di Torino. Il Tribunale ha rilevato che la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta per effetto della mancata produzione di documentazione precedentemente richiesta, ovvero della copia del codice fiscale e del documento identificativo dell'istante; ha quindi esposto che, in sede di opposizione, presentata in proprio dall'Avv.ta [OSCURATO:PERSONA], questa aveva rappresentato di avere già tempestivamente provveduto al deposito della suddetta documentazione; ha rilevato che il difensore doveva intendersi privo di legittimazione in proprio a impugnare il decreto di rigetto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente inammissibilità dell'opposizione. 2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione Ousman 3ah, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art.99, d.P.R. n.115/2002 e agli artt. 99, 571, comma 3 e 613 cod.proc.pen.. Ha dedotto che, al fine di giustificare la declaratoria di inammissibilità, il Tribunale aveva fatto riferimento a precedenti emessi in relazione alla giurisdizione civile e tributaria mentre - in ambito penale e in relazione alla disciplina processuale applicabile - doveva ritenersi sussistente in capo al difensore un potere di impugnazione autonomo. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In relazione al profilo di diritto in riferimento al quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dal difensore avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, questa Corte ha rilevato che l'art. 99 d.P.R. n.115/2002, stabilisce, al terzo comma, che il rito con cui deve essere celebrato il processo di opposizione al decreto di rigetto è quello speciale previsto per la liquidazione degli onorari di avvocato e che l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica; la cui disciplina di riferimento è offerta dall'art.14 d.lgs. 1 settembre 2011, n.150 che ha tipizzato i procedimenti relativi alle liquidazioni degli onorari di avvocato, rinviando all'art.702bis e segg. cod. proc. civ., ovverosia al procedimento sommario di cognizione introdotto con l'art. 51 della legge 18 giugno 2009, n.69 con l'obiettivo di definire la lite con rapidità, in ragione della più o meno manifesta fondatezza o infondatezza della domanda e della dipendenza del relativo accertamento da poche e semplici acquisizioni probatorie (Sez. 4, n. 6529 del 09/01/2018, Berisa, Rv. 272180). 3. L'originario procedimento richiamato dall'art. 99 del d.P.R. cit. era in precedenza disciplinato dall'art.28 legge 13 giugno 1942, n. 794, che introduceva un giudizio improntato alla sommarietà e alla difesa anche personale dell'interessato; in relazione a tale giudizio le Sezioni Unite penali (Sez. U, n. 30181 del 24/05/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 228118) avevano precisato che gli elementi di specialità caratterizzanti il procedimento per l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato consentivano di qualificare tale giudizio «come un procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale principale di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria» desumendone la necessità di coordinare tale sub-procedimento, per le fasi non disciplinate, con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale rispetto al quale si trova in rapporto di incidentalità, e cioè con la disciplina del processo penale di cui agli art.548 e ss. cod. proc. pen. La pronuncia delle Sezioni Unite, richiamando i principi desumibili dagli artt.99, 571, comma 3, e 613 cod. proc. pen. in materia di impugnazioni, aveva ritenuto che al difensore fosse riconosciuta, anche in relazione al procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la titolarità di una impugnazione autonoma e parallela rispetto a quella attribuita all'imputato, esercitabile pertanto in sede di opposizione ex art.99 d.P.R. n.115/2002. 4. Successivamente all'entrata in vigore della normativa appena citata, risultano emesse da questa Sezione tre sentenze (Sez. 4, n. 13230 del t. 27/01/2022, Galloni, Rv. 283018; Sez. 4, n. 48793 del 09/10/2019, Morello, Rv. 277420; Sez.4, n.15197 del 1/02/2017, Diop, n.m.) in cui si è affermato che, ai fini della proposizione del reclamo ai sensi dell'art.99 T.U. spese di giustizia di cui al d.P.R. n.115/2002, si possa ritenere bastevole la dichiarazione di nomina del difensore e non occorra la procura speciale ex art.122 cod.proc.pen., richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza [OSCURATO:PERSONA], la quale ha assicurato, come detto, al difensore un potere autonomo di impugnazione nel procedimento di cui si tratta. Per l'effetto, in base a tale quadro interpretativo ne consegue la necessità di coordinare tale sub-procedimento con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale con il quale si trova in rapporto di incidentalità e, con particolare riguardo alla posizione processuale del difensore, in base ai principi desumibili dal combinato disposto di cui agli artt.99, 571, comma 3, e 613 cod. proc. pen., che prevedono «una titolarità di impugnazione autonoma e parallela, rispetto a quella attribuita all'imputato, in favore del difensore di quest'ultimo» (Sez. U, n. 30181 del 24/05/2004, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione). 5. Per tali ragioni, l'ordinanza impugnata, in cui si è fatta applicazione delle norme dettate dagli artt.702 bis cod. proc. civ. e segg. nel procedimento di opposizione avverso i provvedimenti di rigetto e di inammissibilità di istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che erano state promosse nell'ambito di procedimenti regolati dal rito penale, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Torino per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per l'ulteriore corso. Co