CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22678/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che - riqualificando i capi 1) e 2) dell'imputazione - ne ha dichiarato la responsabilità per i reati di bancarotta documentale semplice (capo 1), di bancaròttabsemplice impropria (capo 2), di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fattyfeto l:di altri documenti per operazioni inesistenti (capo 3) e di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo 4); rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce la violazione di legge sostanziale e processuale e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui al capo 3); ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione probatoria mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal Giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento e, in particolare, che data la mancanza, nel 2016, di dipendenti, le fatture emesse quell'anno dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. dovevano riferirsi a operazioni inesistenti (si vedano, in particolare, le considerazioni svolte sul punto a pag. 10); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il delitto previsto al capo 4); ritenuto che esso sia manifestamente infondato, tenuto conto della non contestabile configurabilità, tra le fattispecie incriminatrici di cui ai capi 2), 3) e 4), di un concorso di reati, attesa l'insussistenza tra essi di un rapporto di specialità che, solo, può consentire, ai sensi dell'art. 15 cod. pen., l'integrazione di un'unica fattispecie incriminatrice; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d