CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 46931/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Catania - adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. - ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 18/11/2022 di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] PITERA', in quanto gravemente indiziato di far parte dell'associazione di stampo mafioso denominata "[OSCURATO:PERSONA]", nonché di far parte di un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, e di cessione di stupefacenti aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.. 1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici della fase cautelare è stata ritenuta la gravità indiziaria degli indicati delitti sulla base della captazione delle conversazioni, telefoniche ed ambientali, da cui emergeva con nitidezza la scelta del ricorrente di affiancare [OSCURATO:PERSONA], nel suo tentativo di estendere la propria zona di influenza dal viale Rapisardi a [OSCURATO:PERSONA], rivendicando la leadership del gruppo, e scatenando in tal modo la reazione dei capi storici del sodalizio; il Tribunale richiamava a tale proposito l'atto di rappresaglia subìto dal medesimo ricorrente ad opera di [OSCURATO:PERSONA] che, la notte del [OSCURATO:DATA_NASCITA], esplodeva dei colpi di arma da fuoco nei confronti dell'autonoleggio riconducibile al Piterà, ed alla successiva violenta aggressione, il giorno successivo, ad opera di quattro giovani tra cui lo stesso Piterà, di soggetto molto legato al Parisi. 1.2. Le intercettazioni consentivano anche di delineare il ruolo del Piterà nell'associazione dedita al narcotraffico, consistito nel sovraintendere l'attività dei pusher e delle vedette. 2. In punto di esigenze cautelari, il Riesame evocava il regime presuntivo di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., osservando come la difesa non avesse allegato specifici elementi tali da ritenere insussistenti le esigenze cautelari; aggiungeva come la pluralità di contegni criminosi ascrivibili al Piterà, nonché il ruolo dal medesimo ricoperto in un arco di tempo apprezzabile, non consentisse di ritenere adeguate misure meno afflittive. 3. [OSCURATO:PERSONA] PITERA', a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione nonché erronea interpretazione ed applicazione di legge con riguardo al quadro indiziario relativo alla partecipazione al sodalizio mafioso e all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990. 3.1 Osserva il ricorrente come dall'ordinanza impugnata non emerga sotto il profilo della gravità indiziaria né il ruolo ricoperto né il contributo offerto dall'indagato 2 r r al sodalizio criminale né la consapevolezza di partecipare ad un'associazione di tipo mafioso da parte del medesimo: dalle intercettazioni infatti non si evince in maniera chiara ed univoca il coinvolgimento del ricorrente nelle attività consortili di natura mafiosa, avendo peraltro il Tribunale omesso di confrontarsi con le dichiarazioni rese dall'indagato e con le argomentazioni prospettate dalla difesa. Deduce il ricorrente come la mera frequentazione del Piterà con il Distefano non possa essere sufficiente ad affermare la partecipazione del primo nel sodalizio criminoso, tanto più se si tiene conto del vincolo parentale tra i due e di quanto affermato dal medesimo ricorrente circa il fatto che talvolta egli accompagnava il cugino perché sprovvisto di patente di guida e sottoposto alla sorveglianza speciale. Evidenzia ancora il ricorrente come i collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], i fratelli Sanfilippo, Scavone) nulla abbiano riferito in merito alla partecipazione del Piterà alla consorteria mafiosa. Il Tribunale, in definitiva, ha aderito in modo acritico al teorema accusatorio del Giudice per le indagini preliminari, travisando le prove e operando una lettura unilaterale e preconcetta sulle risultanze in atti che, contrariamente a quanto delibato dal Giudice della cautela, non si rivelano affatto idonee a dimostrare che il Piterà facesse parte dell'associazione mafiosa di cui alla contestazione. 3.2. Del pari la motivazione del provvedimento impugnato risulta carente con riferimento alla partecipazione del ricorrente alla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, non risultando dimostrata l'adesione del Piterà al sodalizio. ' 3.3. Infine, con un ultimo motivo, la difesa deduce vizio argomentativo in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, avendo il Tribunale di Catania omesso di argomentare in merito all'adeguatezza della massima misura carceraria imposta. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che presenta vari tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato. 1.1. Va, invero, premesso, che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art.274 cod. proc. pen.), deve riscontrare - entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01 e le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). In riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, questa Corte è quindi priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (cfr. Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, Alberti, Rv. 215331; Sez. 1, n. 1496 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Marrazzo, Rv. 211027; Sez. U., n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391). Giova sul punto richiamare anche il dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. In termini generali, deve anche ribadirsi che ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati j2_°. secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16518 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019-01, Sez. 4, n. 27498 del 23/5/2019, Puca, Rv. 276704; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172). 2. Applicando i principi generali al caso in esame, va rilevato che, nel caso in esame, non si riscontra alcuna violazione di legge né vizio motivazionale rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.: la difesa reitera i motivi di riesame, contestando genericamente le argomentazioni addotte dal provvedimento impugnato a sostegno del rigetto del gravame. 3. Più nello specifico, il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la partecipazione del Piterà al sodalizio mafioso di cui al capo 1), è infondato. 3.1. Il quadro indiziario della contestazione associativa, come descritto nell'impugnata ordinanza, regge alle critiche avanzate dal ricorrente imperniate sulla dedotta assenza di interrelazioni del Piterà con altri sodali oltre al Distefano, con il quale i rapporti erano di natura famigliare, e, in definitiva, sulla carenza di affectio societatis. 3.2. Va rammentato che l'esegesi di legittimità è nel senso che l'attività delittuosa conforme al piano associativo costituisce un elemento indiziante di grande rilevanza ai fini della dimostrazione dell'appartenenza all'organizzazione, quando attraverso le modalità esecutive possa risalirsi all'esistenza del vincolo associativo e quando la pluralità delle condotte dimostri la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti con gli altri associati. Anche la partecipazione ad un singolo episodio dell'attività delittuosa programmata può costituire elemento indiziante dell'appartenenza all'associazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale. Invero, come si è osservato in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini dell'accertamento dell'appartenenza all'associazione, ciò che rileva - posta l'esistenza, di fatto, della struttura delinquenziale prevista dalla legge - è l'innestarsi del contributo apportato dal singolo agente nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune, ovvero dell'attività delittuosa conforme al piano associativo, e non la considerazione che del detto soggetto hanno gli altri componenti l'associazione mafiosa (Sez. 5, n. 13071 del 14/02/2014, Petrone e altro, Rv. 260211).4. Nel caso di specie l'ordinanza impugnata argomenta in modo ampio e non manifestamente illogico sulla gravità del compendio indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Il Tribunale ha richiamato (anche rinviando all'ordinanza genetica) le conversazioni, telefoniche ed ambientali, intercettate, dalle quali emergeva la collaborazione che l'indagato aveva fornito a [OSCURATO:PERSONA] nel suo proposito di estendere la propria zona di influenza da viale Rapisardi a [OSCURATO:PERSONA], nonché la conversazione intrattenuta il 30 maggio 2019 tra [OSCURATO:PERSONA], accompagnato in quell'occasione anche dal Piterà, e i fratelli Bonaccorsi, in cui gli interlocutori affrontavano temi quali la spartizione di utili provenienti dall'attività di una sala giochi e la loro destinazione pro quota al mantenimento delle famiglie dei detenuti; ancora, il Tribunale evidenziava come l'intraneità del Piterà nel sodalizio criminoso fosse emersa dal suo acclarato coinvolgimento nel contrasto insorto tra il Distefano e [OSCURATO:PERSONA], in quanto proprio il Piterà, quale soggetto vicino al Distefano, aveva subìto un atto di rappresaglia ad opera del Parisi, che, nella notte del 07 marzo 2019, esplodeva dei colpi d'arma da fuoco all'autonoleggio Santicar, riconducibile al ricorrente. In conseguenza di tale vicenda, il Piterà stesso, unitamente ad altre tre persone, come atto di ritorsione aggrediva a sua volta un soggetto vicino al Parisi, [OSCURATO:PERSONA]. Infine il Tribunale evidenziava come il Piterà apportasse un significativo contributo alla vita del sodalizio mafioso occupandosi anche del settore del narcotraffico. 4.2. Quanto alla dedotta assenza di dichiarazioni sul Piterà e sulla sua intraneità nel sodalizio mafioso di cui al capo 1), da parte di collaboratori di giustizia, correttamente l'impugnata ordinanza ha osservato come le dichiarazioni dei collaboratori non hanno invero escluso la partecipazione del Piterà al consorzio criminoso, «atteso che il non avere incluso il nome del ricorrente nell'elencazione esemplificativa fatta, di certo non può essere inteso come esclusione del Piterà dal sodalizio». È evidente come, a fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente inviti, nei termini specificati in punto di fatto, ad una rivalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede, riproponendo peraltro argomenti con i quali l'ordinanza impugnata risulta essersi già confrontata in termini non manifestamente illogici, come quelli sopra riportati. 5. Il motivo di ricorso con il quale Piterà censura l'impugnata ordinanza con riferimento alla partecipazione del ricorrente alla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è inammissibile in quanto generico ed aspecifico.Nel contestare genericamente la ritenuta adesione del Piterà al sodalizio ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990, il ricorrente nulla argomenta o controdeduce in ordine agli elementi emblematici della condotta partecipativa al sodalizio finalizzato al narcotraffico, individuati dal Tribunale, quali l'intervento sul pusher [OSCURATO:PERSONA]Oda, reo di essere assente ad un turno serale nella piazza di spaccio, ed al quale il Piterà intimava di presentarsi prontamente se non voleva essere espulso dalla piazza di spaccio ottenendo l'immediata obbedienza del pusher; ovvero le numerose trasferte effettuate dal Piterà a Napoli per le forniture di sostanza stupefacente. 6. Manifestamente infondato è poi l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si censura l'attuale esistenza di esigenze giustificative della misura di massimo grado applicata al ricorrente. Sul punto, come correttamente affermato dal Tribunale di Catania, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. opera la doppia presunzione relativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere - prevista dall'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen. Deve, in proposito, essere richiamato quell'indirizzo giurisprudenziale, in verità prevalente, secondo il quale «la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo» (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv 282004; Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021 - dep. 2022, Andreano, Rv. 282865; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02). Va poi ricordato che in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (nonché per i delitti aggravati dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 152 del 1991), la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa; in assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare (ex multis, Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174-01); la regola generale contenuta nell'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 del predetto art. 275 (ex multis, Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Martinelli, Rv. 265598-01). Nel caso di specie, il Tribunale di Catania ha sottolineato la stabile attività svolta dal ricorrente nell'ambito del sodalizio di appartenenza, protrattasi per un tempo apprezzabile, nonché la pluralità di contegni criminosi ascrivibili al Piterà sotto l'egida del delitto associativo mafioso. 7. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento