CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2025
Cassazione n. 10620/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria difensiva trasmessa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ; rilevato preliminarmente che l'istanza difensiva, trasmessa con nota del 31 gennaio 2025 di assegnare il ricorso alla seconda sezione di questa Corte non può trovare accoglimento poiché le questioni dedotte con il ricorso sono prime facie manifestamente infondate, come verrà esposto a breve; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata riqualificazione del delitto di tentata estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, si risolve nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagg. 5-6 della sentenza impugnata ove il giudice di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, ha confermato lo qualificazione giuridica del fatto alla luce della natura illecita del credito e dell'esorbitante violenza dell'azione), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, il suddetto motivo è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, correttamente applicata dai giudici di merito, secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02) e nel caso in esame non vi è dubbio che la pretesa avanzata dall'imputato non fosse dotata di alcuna legittimità plausibile e che le modalità oggettive della richiesta palesano il dolo e cioè la consapevolezza di agire per conseguire un ingiusto profitto; considerato che analogamente reiterativo risulta il secondo motivo di ricorso, che censura l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., a fronte di una motivazione che, con congrui e non illogici argomenti, ritiene pienamente configurabile il delitto ascritto all'odierno ricorrente (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata che dà conto dei toni minacciosi utilizzati che consentono di integrare la fattispecie criminosa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis