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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12248/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Bari il 3 giugno 2022 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Trani il 10 dicembre 2020 ha condannato l'imputato alla pena di giustizia, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto illecitamente, a fini di cessione a terzi, eroina, fatto commesso il 26 marzo 2020. 2,La ricorrente deduce: la nullità del processo di appello svolto nelle forme del rito cartolare anziché nella "classica" udienza pubblica; e vizio di motivazione in ordine sia all'affermazione di penale responsabilità sia quanto alla mancata riqualificazione del fatto nella violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 sia, infine, in riferimento al trattamento sanzionatorio, stimato eccessivamente afflittivo. 3.11 ricorso è inammissibile, in quanto aspecifico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con idonee argomentazioni giuridiche, nella sentenza impugnata (cfr. pp. 2-3).

3.1. Per quanto concerne la trattazione del procedimento nelle forme del rito cartolare, la mancata tempestiva richiesta di trattazione orale in presenza da parte del ricorrente non consente di ritenere sussistente un'ipotesi di nullità, non comportando il rito cartolare alcuna lesione del diritto al contraddittorio, avendo la Corte di appello deciso sulla base delle conclusioni scritte rassegnate dal solo Procuratore Generale. 3.2.In punto di penale responsabilità, il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto meramente assertivo e in fatto.

La Corte territoriale ha già affermato che, all'atto di rinvenimento dello stupefacente presso l'abitazione della Margutti, la Parisi si trovava solo occasionalmente in quel luogo, rappresentando agli operanti di risiedere presso altra dimora.

Peraltro, in nessuna fase del procedimento, l'imputata aveva rappresentato la circostanza, evidenziata soltanto in sede di impugnazione, della coabitazione con la Parisi. 3.3.La auspicata derubricazione in ipotesi lieve viene riproposta, come già sottolineato criticamente nella sentenza impugnata (p. 2) "in termini [...] incidentali nonché assolutamente generici, senza la benché minima allegazione di specifici elementi di censura della valutazione".

3.4. Infine, quanto alla doglianza relativa alla lamentata eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, è il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza della Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (ex plurimis, Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" v., tra le numerose, Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione soltanto quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (secondo l'autorevole insegnamento di Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Si tratta di evenienze che non sussistono nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ed il Tribunale hanno già applicato una pena vicina al minimo edittale, previa concessione delle attenuanti generiche.

Tali determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione in quanto sorrette da motivazione che risulta esistente, sufficiente, congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dare conto delle ragioni del decisum.4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Bari il 3 giugno 2022 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Trani il 10 dicembre 2020 ha condannato l'imputato alla pena di giustizia, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto illecitamente, a fini di cessione a terzi, eroina, fatto commesso il 26 marzo 2020. 2,La ricorrente deduce: la nullità del processo di appello svolto nelle forme del rito cartolare anziché nella "classica" udienza pubblica; e vizio di motivazione in ordine sia all'affermazione di penale responsabilità sia quanto alla mancata riqualificazione del fatto nella violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 sia, infine, in riferimento al trattamento sanzionatorio, stimato eccessivamente afflittivo. 3.11 ricorso è inammissibile, in quanto aspecifico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con idonee argomentazioni giuridiche, nella sentenza impugnata (cfr. pp. 2-3). 3.1. Per quanto concerne la trattazione del procedimento nelle forme del rito cartolare, la mancata tempestiva richiesta di trattazione orale in presenza da parte del ricorrente non consente di ritenere sussistente un'ipotesi di nullità, non comportando il rito cartolare alcuna lesione del diritto al contraddittorio, avendo la Corte di appello deciso sulla base delle conclusioni scritte rassegnate dal solo Procuratore Generale. 3.2.In punto di penale responsabilità, il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto meramente assertivo e in fatto. La Corte territoriale ha già affermato che, all'atto di rinvenimento dello stupefacente presso l'abitazione della Margutti, la Parisi si trovava solo occasionalmente in quel luogo, rappresentando agli operanti di risiedere presso altra dimora. Peraltro, in nessuna fase del procedimento, l'imputata aveva rappresentato la circostanza, evidenziata soltanto in sede di impugnazione, della coabitazione con la Parisi. 3.3.La auspicata derubricazione in ipotesi lieve viene riproposta, come già sottolineato criticamente nella sentenza impugnata (p. 2) "in termini [...] incidentali nonché assolutamente generici, senza la benché minima allegazione di specifici elementi di censura della valutazione". 3.4. Infine, quanto alla doglianza relativa alla lamentata eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, è il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza della Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (ex plurimis, Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" v., tra le numerose, Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione soltanto quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (secondo l'autorevole insegnamento di Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Si tratta di evenienze che non sussistono nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ed il Tribunale hanno già applicato una pena vicina al minimo edittale, previa concessione delle attenuanti generiche. Tali determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione in quanto sorrette da motivazione che risulta esistente, sufficiente, congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dare conto delle ragioni del decisum.4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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