CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 agosto 2023
Cassazione n. 46276/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva, che la Corte di appello di Brescia ha fornito adeguata motivazione coerente alla intera ricostruzione della vicenda, ritenendo la destinazione allo spaccio dimostrata da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal dato ponderale e dalla diversa tipologia delle sostanze non compatibili con uso terapeutico; Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio; ritenuto che nel caso di specie, il dato ponderale (1500 dosi) è stato coerentemente ritenuto assorbente alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti, una volta esclusa la tesi difensiva dell'uso terapeutico, basata su congetture non sorrette neppure dalle dichiarazioni dell'imputato; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche in merito alla determinazione della pena (v. pp. 7,8 della sentenza impugnata), condividendo il giudizio di primo grado che aveva escluso la sussistenza di elementi di valutazione favorevoli per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che la memoria difensiva depositata in data 21 agosto 2023 appare riproduttiva delle medesime censure già dedotte nei motivi di ricorso di cui va ribadita l'inammissibilità; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 2 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] ere estensor