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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27923/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2019 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; 1 xl udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori: avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e quale sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e quale sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte con sentenza del 9 marzo 2016, a seguito di gravame interposto dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 21 ottobre 2013 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, a seguito di rito abbreviato condizionato, ha confermato la decisione con la quale i predetti imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Marrazzo, Piccirillo, Iuliano, Aiello e Battipaglia sono stati riconosciuti responsabili del reato di cui al capo A (artt. 110,81 cpv., 629, comma 2, 7 I.n. 203/91 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al prelievo della somma mensile di 1500 euro dovutale da [OSCURATO:PERSONA] per l'affitto di un appartamento ed all'impossessamento di un secondo appartamento della stessa Monti); [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Marrazzo, Piccirillo, [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui al capo B (artt. 81, 110, 605, 7

I. n. 230/91 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] costretto a rimanere nell'appartamento affittato dalla Monti a [OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Marrazzo, Piccirillo, [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui al capo C (artt. 110, 81, 582, 583, 585, 612, 7

I. n. 203/91 commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] nel predetto appartamento sub B); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui al capo D (artt. 110, 81 cpv., cod. pen., 10-12-14

I. n. 497/1974, 7

I. n. 203/91); [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui al capo E (artt. 110, 81 cpv., 612, comma 2, cod. pen., 7

I. n. 203/91 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], incaricati di cambiare la serratura al secondo appartamento della Monti); [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui al capo F (art. 75, comma 2, d.leg.vo, n. 159/2011), con condanna a pena di giustizia.2.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati con i rispettivi atti sottoscritti dai difensori.

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce vizio cumulativo della motivazione in relazione alla attendibilità delle persone offese, alla sussistenza dei fatti ed alla loro commissione da parte del ricorrente.

In particolare, gli argomenti con i quali la Corte di merito ha ritenuto di poter coinvolgere il ricorrente nei delitti in contestazione risultano apodittici ed in contraddizione con le emergenze riguardanti lo stato di detenzione del predetto in Sardegna nello stesso periodo temporale.

La radicale inattendibilità delle accuse mosse dalla Monti in relazione alla origine della condotta estorsiva specificamente attribuita al ricorrente con riferimento a tale dato, depriva le stesse accuse di attendibilità anche in relazione al prosieguo delle condotte, siano esse direttamente o indirettamente ascritte allo stesso ricorrente.

Anche la affermata conferma della relazione tra la Gomes ed il ricorrente in costanza delle condotte criminose collide con dichiarazioni della Gomes che ascrive la conoscenza dello [OSCURATO:PERSONA] al febbraio/marzo 2012, quindi, dopo l'inizio della denunciata estorsione.

Ancora: - sospetta avrebbe dovuto essere valutata la circostanza secondo la quale la Monti conoscesse il luogo di detenzione dello [OSCURATO:PERSONA]; illogica è la collocazione dell'inizio della condotta estorsiva alla fine del novembre 2011; - contraddittoria è la versione della Monti sulla consegna dell'affitto allo [OSCURATO:PERSONA]; - contraddittorie sono le affermazioni della Monti sulla conoscenza da parte dello [OSCURATO:PERSONA] delle minacce rivolte ai due fabbri; - non è stata considerata la produzione difensiva sulla presenza dello [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari presso la struttura del centro di accoglienza di Cagliari né la sentenza, ancorchè non definitiva, riguardante il tentato omicidio ascritto al figlio della Monti ai danni del figlio del ricorrente; - non sono stati sondati gli oscuri rapporti intercorrenti tra le parti (conoscenza da parte della Monti della attività di sfruttamento della prostituzione da parte della Gomes, gestione di una piazza di spaccio riconducibile alla Monti). - Illegittima, a fronte di quanto detto, è la mancata rinnovazione del dibattimento, con motivazione apodittica e contraddittoria, in relazione alla audizione di [OSCURATO:PERSONA] ed alla acquisizione dei registri aerei e navali per verificare le date di partenza da e per la Sardegna.

4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce:

4.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 110, 81, 629, comma 2, cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla colpevolezza del ricorrente in ordine al reato di cui al capo A, avendo la Corte di appello aderito acriticamente alla decisione in primo grado.L'affermazione di responsabilità stride con il provato stato detentivo del ricorrente fino alla data del 15 febbraio 2012.

Inoltre, non si è tenuto conto delle palesi contraddizioni ravvisabili nel dichiarato della Monti (riguardo alla somma dovuta per l'affitto) e della genericità del riferimento alla condotta esattrice del ricorrente.

Inoltre, quanto al concorso nel reato non può essere confuso il dolo del delitto di estorsione con la eventuale consapevolezza della causa illecita della dazione, non essendosi provato il contributo specifico al reato del ricorrente.

4.2. Con il secondo motivo, violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla colpevolezza del ricorrente in ordine ai reati di cui ai capi B, C ed F in relazione alle molteplici incongruenze provenienti dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (sul numero dei suoi aggressori, sulla loro identificazione e sul ruolo assunto).

Anche sulla specifica posizione del ricorrente il predetto incorre in contraddizioni sul suo essere armato.

L'inattendibilità del Gavetta induce, poi, anche all'esclusione delle contestate aggravanti.

5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce:

5.1. Con il primo motivo violazione di legge penale in ordine alla affermazione di responsabilità - nonostante la inconsistenza delle dichiarazioni della Monti e del Gavetta - fondata sostanzialmente solo sulla colpa del ricorrente di avere rapporti di parentela con il [OSCURATO:PERSONA], di cui è cugino.

5.2. Con il secondo motivo violazione della legge penale in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine ai capi B, C, D ed E, mancando di genuinità il racconto del Gavetta e non potendosi escludere motivi di rancore, rispetto ad una mera adesione acritica della sentenza impugnata delle ragioni poste a base della sentenza di primo grado.

Quanto, poi al reato di cui al capo E, dalle dichiarazioni della Monti e dei due fabbri non emerge alcuna antigiuridicità della condotta del ricorrente, il quale in tutta la complessiva vicenda si è limitato a tutelare la Gomes, con la quale intratteneva una relazione, dalle condotte intimidatorie della Monti, determinata a sottrarle l'appartamento.

6. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce:

6.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla attendibilità del Gavetta sul coinvolgimento del ricorrente, non menzionato nelle sue prime dichiarazioni, emerso nel corso delle seconde e contraddetto da quelle rese il 17 luglio sul ruolo assunto dal Marrazzo; nelle dichiarazioni rese in sede di giudizio il Gavetta non inserisce il Marrazzo.

6.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 7

I. n. 203/91 e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta aggravante speciale estesa a tutti gli imputati senza la prova della evocazione di una consorteria mafiosa, della quale apoditticamente il ricorrente è ritenuto partecipe.

7. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce:

7.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla attendibilità delle persone offese in ordine alla ritenuta commissione dei fatti da parte del ricorrente ed alla omessa risposta alle doglianze mosse in appello dalla difesa sulla incidenza delle ragioni che hanno portato il primo Giudice ad assolvere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi B e C per non aver commesso il fatto sulla stessa posizione del ricorrente.

La Corte di appello ha omesso di valutare gli elementi di segno contrario dedotti dalla difesa alla versione della Monti circa la partecipazione del ricorrente al contesto criminale capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, i medesimi elementi che hanno portato alla assoluzione del Luogo e del Cerrone sono posti a carico del ricorrente e la relativa deduzione è stata obliterata dalla Corte di appello che, anzi, ha assunto che la prima sentenza aveva ritenuto tutti gli imputati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti.

7.2. Con il secondo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al rigetto della dedotta nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione sub A con riferimento alla omessa specifica indicazione del tempus commissi delicti; violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e violazione del diritto di difesa e del principio di correlazione tra imputazione e sentenza laddove la responsabilità del ricorrente è stata affermata in relazione alla sua presenza in strada nei pressi dell'abitazione della Monti rispetto all'accusa di essersi presentato presso detta abitazione riscuotendo la rata di affitto.

7.3. Con il terzo motivo violazione degli artt. 438, comma 5, 603 e 192 cod. proc. pen. in relazione all'omesso rilievo del portato liberatorio in favore del ricorrente della integrazione probatoria disposta dal primo Giudice relativamente alla deposizione della Monti che non menziona il ricorrente, né ha potuto riconoscerlo in quanto assente alla udienza del 13.5.2013.

Omessa motivazione sulle doglianze difensive riguardanti la consapevolezza del Piccirillo di quanto si consumava presso l'abitazione della Monti in sua assenza.

Inoltre, la Corte omette di considerare - al fine del vaglio di attendibilità del racconto della Monti - gli oscuri rapporti esistenti tra le parti, segnatamente riguardanti l'attività di sfruttamento della prostituzione svolta dalla Gomes e della quale la Monti è a conoscenza, salvo poi ritornare sui suoi passi e nulla si dice sulla denuncia sporta dalla Gomes nei confronti della Monti nel giugno 2012 sul tentativo di questa di sfruttare la sua attività di prostituzione e la pretesa che spacciasse stupefacente per suo conto nell'appartamento locato.

La Corte di appello, quindi, finisce per confermare la prima decisione senza tener conto che nell'ambito delle cinque occasioni in cui la Monti è stata sentita, il ricorrente compare solo ed esclusivamente nell'individuazione fotografica del 17/7/2012.

7.4. Con il quarto motivo omessa motivazione in relazione alle dedotte incongruenze difensive riguardanti il narrato proveniente da [OSCURATO:PERSONA] e travisamento del concreto tenore della progressione dichiarativa del suo narrato, le cui discrasie sono apoditticamente escluse dalla Corte di appello sulla base dello stato confusionale in cui versava il Gavetta; omessa valutazione delle dichiarazioni del Gavetta rese in data 10.6.2013 dinanzi al G.I.P. ed 5 ›r inconferenza del riferimento alla certificazione medica rispetto alla individuazione dell'apporto partecipativo, del numero di partecipanti al fatto e dello specifico ruolo del ricorrente in esso.

In particolare, la individuazione fotografica del ricorrente del 16.7.2012 subiva - a seguito della deposizione del 10.6.2013 - un ulteriore detrimento in quanto il Piccirillo, soggetto riconosciuto solo successivamente ai primi cinque aggressori, era proprio tra coloro che il Gavetta ammetteva di non essere riuscito ad identificare abbastanza bene.

7.5. Con il quinto motivo illogicità della motivazione in relazione alla affermazione secondo la quale la sentenza della Corte di appello del 12.5.2015 - poi annullata dalla Cassazione - non aveva valutato quanto emerso dalle dichiarazioni rese dalla Monti e dal Gavetta dinanzi al G.I.P., emergendo piuttosto il contrario (v. pg. 6, 8, 13 nonché 23 e 24 della predetta sentenza).

7.6. Con il sesto motivo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al riconoscimento della aggravante mafiosa, al diniego della minima partecipazione al fatto, alla equiparazione sanzionatoria tra i vari imputati concorrenti nel reato, al diniego delle circostanze attenuanti c.d. generiche ed alla ritenuta recidiva qualificata.

In particolare, quanto alla aggravante mafiosa la motivazione omnícomprensiva con riferimento al solo profilo afferente al metodo mafioso elude la necessità di giustificarla in relazione alla specifica posizione del ricorrente e le emergenze liberatorie provenienti dalla informativa dei Carabinieri di Napoli.

8. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce:

8.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità in relazione alla attendibilità oggettiva del narrato ed alla credibilità soggettiva della narrante con speicifico riguardo alla posizione della ricorrente, emergendo una discrasia interna sulla sua condotta laddove il Gavetta nelle sue prime dichiarazioni non fa riferimento ad una azione posta dalla ricorrente, finalizzata ad impedire la sua fuga dall'abitazione, riferendo che la donna ha assistito inerme al pestaggio, ricevendo anche due o tre schiaffi dal [OSCURATO:PERSONA], che le ordinava contestualmente di dare ascolto solo a lui.

Di qui l'evidente contrasto con il rigetto del dedotto stato di necessità in cui ha agito la Gomes.

Del pari, detto stato emerge dallo sms mandato dalla ricorrente alla Monti il 5.7.2012 che avverte della pretesa del [OSCURATO:PERSONA] di prendersi l'affitto, manifestando il clima di timore con l'espressione "non so che devo fare".

Neanche le dichiarazioni della stessa Gonnes con le quali accusa tre dei soggetti coinvolti nel pestaggio, dimostrative che ella non partecipa al contesto, sono considerate a riguardo, come pure omessa è la considerazione del non coinvolgimento della ricorrente nella vicenda estorsiva.

8.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 7

I. n. 203/91, violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta aggravante, non essendosi considerato che la ricorrente fu coinvolta nell'episodio del pestaggio del Gavetta per esservi costretta dallo [OSCURATO:PERSONA]- come si desume dalla dichiarazione della vittima in data 14.7.2012 e dallo sms del 5.7.2012.

9. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce:

9.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla attendibilità della teste [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al coinvolgimento del ricorrente.

La sentenza richiama la relazione di servizio della Polizia di Stato del 27.8.2012 riguardante l'episodio della scorta al [OSCURATO:PERSONA] senza tener conto che si tratta di un avvenimento successivo di oltre un mese ai fatti in contestazione che non può, pertanto, essere annoverato quale riscontro oggettivo.

Quanto alla deposizione della Monti, nella sua progressione dichiarativa, essa risulta generica in relazione alla posizione del ricorrente emergendo solo nel verbale del 17.7.2012 alle ore 16,30 la presenza di soggetti che attendevano in strada e che solo nel corso del successivo terzo riconoscimento fotografico la Monti indica lo Iuliano tra questi ultimi.

9.2. Con il secondo motivo erronea applicazione degli artt. 110, 629 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione in relazione al ruolo del ricorrente, rispetto alla quale non è espressa alcuna motivazione individualizzante, dandosi per scontato che il ricorrente fosse a conoscenza dello scopo per il quale lo [OSCURATO:PERSONA] o chi per lui andasse dalla Monti.

9.3. Con il terzo motivo erronea applicazione dell'art. 7

I. n. 203/91 ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta aggravante mafiosa, non rilevando la qualità soggettiva del diretto interessato [OSCURATO:PERSONA], non essendovi prova della effettiva evocazione di una consorteria mafiosa e non risultando alcuno specifico riferimento alla figura del ricorrente ed al suo ruolo nel gruppo, del quale la Monti non ha mai parlato.

10. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce violazione di legge penale e travisamento del fatto in relazione al giudizio di attendibilità dichiarativa della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] di cui non si può escludere l'interesse ad ottenere la condanna degli imputati contro i quali nutre astio per essere intervenuti in difesa della [OSCURATO:PERSONA] che praticava l'attività di prostituzione negli immobili di proprietà della Monti.

Inoltre è illogico il ragionamento posto a base del giudizio di attendibilità della Monti in quanto questa è stata precisa con riferimento alla conoscenza ed ai rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] ed i coimputati proprio in virtù del suo inserimento in un contesto delinquenziale unitamente al suo compagno Barra.

Illogica poi è la ritenuta attendibilità quando nega valore alle contraddizioni emerse nella deposizione della Monti ritenendole irrilevanti o mere imprecisioni.

11. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo A, fondata sulle dichiarazioni del Gavetta, che riferisce fatti successivi al 12.7.2012 che nulla dicono in ordine alla condotta del ricorrente riguardante il solo capo A e tenuto conto del suo arresto in data 3.7.2012; sulle dichiarazioni del Barra che, in quanto de relato rispetto a quanto appreso dalla Monti, non hanno sostanziale rilievo e, quanto a quelli direttamente appresi sono successivi al 9.7.2012 e non possono coinvolgere il ricorrente, tratto in arresto il 3.7.2012.

Quanto alle dichiarazioni della Monti, esse risultano generiche in ordine alla posizione del Battipaglia.

Inoltre, non è possibile che questi svolgesse azioni estorsive se lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non era presente a Napoli perché detenuto in Sardegna, non essendovi prova del ruolo sostitutivo del [OSCURATO:PERSONA] assunto dal ricorrente come dall'Aiello.

Inoltre, è obliterata la circostanza emergente dalle dichiarazioni del Barra e dalla progressione dichiarativa della Monti secondo la quale i due sono intranei a contesti criminali.

Nessun valido riscontro, poi, risulta alle pur contraddittorie dichiarazioni della Monti, non potendosi dire congruente con la partecipazione alla estorsione la generica emergenza costituita dalla captazione del colloquio tra d'[OSCURATO:PERSONA] ed il fratello sulla "vicinanza" del ricorrente allo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il giudizio rescindente - su ricorso del Procuratore generale - aveva annullato la sentenza di appello assolutoria degli imputati dai reati loro ascritti stabilendo che "l'esistenza di riscontri oggettivi rende necessariamente credibile il racconto di entrambe le parti offese, quanto meno relativamente alla vicenda nel suo complesso.

Le eventuali imprecisioni della Monti e del Gavetta circa l'apporto partecipativo di ciascuno dei coimputati avrebbero dovuto portare, quindi, a una disamina analitica delle singole posizioni degli stessi, piuttosto che ad un tranciante giudizio di inattendibilità delle persone offese".

3. Possono essere affrontate congiuntamente le comuni questioni mosse dai ricorrenti in ordine al giudizio di attendibilità oggettiva e soggettiva delle parti offese Monti e Gavetta - segnatamente, da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'unico complessivo motivo, da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al primo e secondo motivo, da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al secondo motivo, da Marrazzo in relazione al primo motivo, da Piccirillo in relazione al primo, quarto e quinto motivo, da Gomes in relazione al primo motivo, da Iuliano in relazione al primo motivo e, infine, da Aiello e Battipaglia nei rispettivi unici motivi di ricorso.

Alla disamina d'ordine generale seguirà quella specificamente riferita ai singoli ricorrenti secondo le declinazioni dei rispettivi ricorsi.

3.1. Ritiene il Collegio che le censure mosse dai ricorrenti al doppio conforme giudizio di attendibilità delle due parti offese si palesano genericamente proposte per sostanziali ragioni in fatto volte alla critica della valutazione probatoria condotta dalla Corte di merito, esente da vizi logici e giuridici (v. pg. 27 e ss. della sentenza).

Quanto al ricorrente richiamo operato nei ricorsi alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., deve essere ricordato che in tema di ricorso per cassazione è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04).

Deve, inoltre, essere ribadito il consolidato principio secondo il quale non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) essendo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 (dep. 2021), F., Rv. 280601).

Ancora, quanto alla pur ricorrente censura di illogicità della motivazione deve essere ribadito il condivisibile principio secondo il quale nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali da imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0.,Rv. 262965; conf.

Rv. 280747), dovendo presupporre la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argonnentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020 (dep. 2021), G., Rv. 280589-02).

3.1.1. La parcellizzazione degli aspetti rinvenibile nei ricorsi a riguardo del tema affrontato rende opportuno il richiamo degli elementi considerati dal Giudice di appello a riguardo.

3.1.2. Quanto alle dichiarazioni della Monti, incensurabile è la valutazione di attendibilità che ha considerato (v. pg. 28 e ss. della sentenza): - l'origine del procedimento dalle autonome indagini di p.g. e non dalla iniziativa della Monti;- l'inserimento del dato dichiarativo della Monti all'interno di una successione cronologica di eventi sempre più gravi (minacce ai fabbri, pestaggio del Gavetta, colpi di arma da fuoco contro l'abitazione della Monti il giorno dopo delle sue prime dichiarazioni alla Polizia); - l'incontrastato dato che la somma dovuta dalla Gomes per la locazione dell'appartamento fosse di 1500 euro mensili; - la coerenza, logicità e costanza delle dichiarazioni della Monti, comprese quelle rese nel contraddittorio - additive e non sostitutive di quelle precedenti -, sul rilievo logico che, dopo le prime dichiarazioni che si erano accentrate sui principali protagonisti delle vicende - dopo soli tre giorni -, abbia poi individuato soggetti con ruolo secondario, di cui distingue le condotte; - le connotazioni mafiose della estorsione - compresa la sua finalità a destinare le somme per i detenuti, in ordine alla quale risulta specifico riscontro; - la conoscenza da parte della Monti delle ragioni per le quali lo [OSCURATO:PERSONA] non era stabilmente in Napoli e per cui si avvaleva di suoi sostituti nell'incasso delle somme.

3.1.3. Quanto al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del Gavetta, del pari incensurabilnnente, si considera che: - come per la Monti, il predetto non ha preso l'iniziativa di denunciare né si è costituito parte civile; - la denuncia in due tempi dei vari soggetti coinvolti nel suo pestaggio trova giustificazione sia nel verbale del 14 luglio 2012 che, soprattutto, in quello reso nel contraddittorio - v. richiamo operato in sentenza con riferimento alla nota 12 di pg. 33 al condiviso giudizio della tenuta del racconto della parte offesa a seguito di questo - dandosi contezza che nella prima occasione, il giorno dopo il violento pestaggio nell'abitazione della Gomes, il Gavetta abbia indicato solo coloro che lo avevano materialmente picchiato e, successivamente, abbia con maggiore precisione indicato anche quelli che, senza colpirlo, avevano assistito alla aggressione; - non vi sono elementi concreti per affermare che il Gavetta abbia aggiunto i soggetti indicati solo il 17 luglio 2012, che neppure conosceva e che non aveva alcun interesse ad accusare; - l'affermazione secondo la quale lo stesso Gavetta, dopo il pestaggio, si era accorto di essere seguito dallo [OSCURATO:PERSONA] alla guida di uno scooter Beverly di colore bianco, aveva trovato puntuale riscontro nella annotazione di polizia giudiziaria riguardante lo stesso giorno circa la fuga dello [OSCURATO:PERSONA] a bordo di tale ciclomotore alla vista degli operanti.

3.1.4. La sentenza esamina quelli che sono correttamente considerati riscontri alle predette dichiarazioni costituiti da: - i certificati medici relativi alle lesioni subite dal Gavetta il 13.7.2012; - i periodi di detenzione dello [OSCURATO:PERSONA] ed i permessi da lui usufruiti (v. nota 28 alla pg. 42 della sentenza impugnata);- l'intercettazione ambientale tra l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello Luigi del 13.6.2012 sul ruolo preminente dello [OSCURATO:PERSONA] e sul sostegno da questo operato a favore dei carcerati nonché la successione dei vari soggetti nella riscossione degli affitti; - il messaggio con sms inviato dalla Gomes alla Monti il 5.7.2012 sulla minaccia fatta dallo [OSCURATO:PERSONA]; - l'arresto dello [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il valore simbolico della sua "scorta" in due occasioni da parte di suoi sodali; - la denuncia di [OSCURATO:PERSONA] e l'esito del sopralluogo dopo i colpi di arma da fuoco contro l'abitazione della Monti; - le dichiarazioni della Gomes sul suo debito nei confronti della Monti e sulla aggressione da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (deceduto) ai danni del Gavetta; - le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], legato da rapporti di convivenza con la Monti, al quale si erano confidati la Monti ed il Gavetta, anche testimone diretto della telefonata dell'aggressore [OSCURATO:PERSONA] subito dopo la minaccia al Polito ed al Luongo nonché dei momenti immediatamente successivi al pestaggio del Gavetta; - le dichiarazioni del Polito e del Luongo, i due fabbri incaricati dal Barra e dal Gavetta di sostituire la serratura dell'appartamento della Monti, minacciati per il solo fatto di aver tentato di adempiere a tale incarico, che riscontrano le dichiarazioni della stessa Monti, del Gavetta e del Barra sullo specifico episodio inserito nella vicenda sub A. - i precedenti penali ed i controlli delle FF.00. sulle frequentazioni degli imputati.

3.1.5. Ritiene, pertanto, questa Corte che il complesso ed articolato giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni delle due predette parti offese si sottrae a vizi di legittimità non individuandosi effettivi vizi di manifesta illogicità involgendo i ricorsi una parcellizzata critica di taluni aspetti.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Quanto alla preliminare questione riguardante il diniego della rinnovazione istruttoria sollecitata dalla difesa ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., incensurabile è la motivazione in ordine alla non assoluta necessità ai fini della decisione (v. pg. 42 della sentenza impugnata) sul rilievo dei dati già acquisiti in ordine ai periodi di carcerazione dello [OSCURATO:PERSONA] e dei permessi di cui egli ha goduto e della genericità della esplorazione sollecitata dalla difesa alla udienza del 13.4.2018 (v. nota 26 a pg. 41 della sentenza impugnata).

Il giudizio espresso dal giudice di merito si colloca in modo del tutto adeguato nell'alveo di legittimità secondo il quale nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta (Sez. 6 n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061); inoltre, la parte che solleciti l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. in relazione a prove già conosciute o, comunque, già esistenti all'epoca della decisione di primo grado, ha l'onere di evidenziare analiticamente le ragioni dell'assoluta necessità del mezzo di prova da assumere in relazione al compendio istruttorio già formatosi nel caso concreto(Sez. 3, n. 5441 del 19/09/2017 (dep. 2018), G., Rv. 272573)

4.2. Quanto alla dedotta incompatibilità della partecipazione del ricorrente ai fatti con il suo stato detentivo e, segnatamente, la impossibilità di formulare pretese estorsive nell'ottobre/novembre 2011 va detto quanto segue.

La Corte (v. pg. 42 e sg. della sentenza impugnata) mostra di condividere il giudizio espresso dal primo Giudice sulla base del più ampio lasso temporale - che va dal novembre 2011 al luglio 2012, epoca dell'aggressione al Gavetta, di cui è centrale protagonista il ricorrente - delle condotte ascritte allo [OSCURATO:PERSONA], della non illogica considerazione secondo la quale i permessi-premio di cui ha goduto tra ottobre e novembre 2011 non hanno dato luogo a rigidi controlli, del prelievo - riferito dalla Monti - operato da altri sodali dell'affitto da lei ricevuto in ragione della non stabile allocazione in Napoli dello [OSCURATO:PERSONA] ed anche del racconto della Gomes sulla relazione sentimentale con lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e dei contatti con questi nello stesso periodo in questione.

Pertanto, l'individuazione dell'inizio della condotta estorsiva alla fine del novembre 2011 quando lo [OSCURATO:PERSONA] non era più detenuto (v. anche pg. 16 della prima sentenza in relazione alle dichiarazioni della Monti sul primo incontro avuto nel novembre 2011 con [OSCURATO:PERSONA] ed altri sodali e con la presenza della Gomes), si pone correttamente all'interno di un più ampio contesto di indicazioni provenienti dalla Monti che raggiungono la partecipazione del ricorrente con ruolo di protagonista alla vicenda estorsiva.

Ritiene questa Corte che la censura difensiva, che si appunta sull'inizio della condotta estorsiva per inficiare la sua riconducibilità allo [OSCURATO:PERSONA], quindi, non solo risulta svolta in fatto senza cogliere manifeste aporie logiche della valutazione di merito ma è generica rispetto al coinvolgimento dello stesso ricorrente nelle successive vicende che ha correttamente concorso a giustificare la ascrivibilità al predetto della condotta estorsiva.

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

5.1. Il primo motivo è genericamente proposto per questioni in fatto.

La questione incentrata sulla incompatibilità del coinvolgimento del ricorrente nella vicenda estorsiva con il suo stato detentivo è questione di fatto non devoluta in appello (v. pg. 17 della sentenza impugnata, in cui sono analiticamente riportati i motivi di appello) e, pertanto, è inammissibilmente proposta per la prima volta in sede di legittimità.

La dedotta insufficienza dell'apporto casuale del ricorrente è generica riproposizione della analoga questione in fatto proposta in appello, alla quale la Corte ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici collocando il prelievo dell'affitto presso la Monti in luogo dello [OSCURATO:PERSONA] nonchè l'accompagnamento da parte del ricorrente di coloro che, sempre in luogo dello [OSCURATO:PERSONA], prelevavano l'affitto nel contesto camorristico che sorreggeva la consumazione della estorsione, caratterizzata dalla presenza fisica di più soggetti che, proprio con questa, rafforzavano i complici, che si facevano consegnare il denaro dalla vittima, per la quale tale compresenza costituiva specifico segnale di avvertimento sulla ineludibilità del pagamento.

5.2. Il secondo motivo è genericamente proposto rispetto alla corretta individuazione del ricorrente quale partecipe ai fatti sub B, C e della violazione sub F. Invero, senza incorrere in vizi logici e giuridici il doppio conforme giudizio di merito si è basato sul riconoscimento fotografico del ricorrente da parte del Gavetta, che ha lo indicato anche con il suo soprannome "Provolino" - ed in ordine alla cui generale attendibilità si richiama quanto prima detto a riguardo -, individuando la sua presenza nell'appartamento con il gruppo degli accoliti al momento del pestaggio.

Del tutto generica è la censura sulla sussistenza delle aggravanti, tenuto conto della già rilevata genericità del pertinente motivo di appello (v. pg. 48 della sentenza impugnata).

6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

6.1. Entrambi i motivi sulla responsabilità sono genericamente proposti rispetto alle ragioni poste a base del doppio conforme giudizio di responsabilità del ricorrente, individuato quale uomo di fiducia del [OSCURATO:PERSONA].

Tanto sia con riferimento alle dichiarazioni della Monti - che lo ha indicato quale soggetto armato che per tre volte si è recato presso di lei per prelevare la somma dell'affitto e che, in altre occasioni analoghe, aspettava sotto l'appartamento lo [OSCURATO:PERSONA] con altri sodali saliti presso di lei - che a quelle del Gavetta - che lo ha indicato quale soggetto partecipe armato del pestaggio nei suoi confronti, fino alle stesse dichiarazioni della Gomes circa la sua presenza nell'appartamento; nonché, infine, con riferimento alla identificazione del ricorrente relativamente al reato di cui al capo E, in base alla descrizione delle vittime e della circostanza secondo la quale il ricorrente risulta aver utilizzato il telefono di uno dei due fabbri per parlare con il Barra, con il quale ha avuto un acceso diverbio, come confermato da quest'ultimo.

Generica, infine, è la censura sulla mancanza di antigiuridicità della condotta sub E - peraltro non oggetto di specifica devoluzione in appello (v. pg. 20 della sentenza impugnata, da cui si desume la sola devoluzione della questione in ordine alla identificazione dell'imputato).

7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

7.1. Il primo motivo, oltre che manifestamente infondato, è generico rispetto alla verifica condotta dal giudice di appello - in base al dictum rescindente - dopo la verifica di attendibilità del Gavetta di cui si è già parlato, ed in assenza di specifici motivi di contrasto con il ricorrente, con la precisa individuazione nei verbali del 16 e 17 luglio 2021 del Marrazzo da parte del Gavetta quale partecipe alla sua aggressione, indicandone la condotta tenuta nel corso del pestaggio ("era colui che mi teneva fermo stringendomi il collo con un asciugamano"); come pure in presenza del dato, correttamente inteso come corroborativo del legame tra il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA], costituito dalla circostanza che il Marrazzo - dopo circa un mese dai fatti - era individuato come partecipe della "scorta" durante il trasferimento in carcere del [OSCURATO:PERSONA].Generica è la censura che fa leva sul mancato inserimento del ricorrente nei riconoscimenti effettuati dal Gavetta in sede di giudizio, trattandosi queste di dichiarazioni aggiuntive e non sostitutive di quelle rese in sede di indagini preliminari, che il Gavetta non ha smentito.

7.2. Il secondo motivo è genericamente proposto rispetto alla incensurabile motivazione della sussistenza della aggravante sotto entrambi i profili (v. pg. 39 e sg. della sentenza impugnata), in considerazione delle modalità manifestamente mafiose della vicenda estorsiva e tenuto anche conto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che riferiscono del gruppo camorristico facente capo al [OSCURATO:PERSONA], nonchè della captazione in carcere del 13.6.2012 sulla necessità di mantenere i "compagni" detenuti.

8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

8.1. Il secondo preliminare motivo è manifestamente infondato rispetto al rigetto della relativa questione di nullità sull'ineccepibile rilievo che al ricorrente è stato contestato il concorso nella estorsione attraverso l'accompagnamento di coloro che andavano a riscuotere l'affitto nell'arco temporale indicato. 8.2.11 primo motivo è genericamente proposto per questione in fatto rispetto alle incensurabili ragioni che hanno fondato l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo A sulla base del riconoscimento da parte della Monti e dell'accompagnamento da parte del ricorrente di coloro che andavano a prelevare l'affitto dalla stessa Monti.

Quanto alla incidenza delta assoluzione del Luongo e del Cerrone - al di là della omessa deduzione in appello della relativa circostanza (v. pg. 20 e ss. della sentenza) - la deduzione è comunque generica rispetto alle ragioni dell'assoluzione che per entrambi i predetti imputati fa innanzitutto leva sul provato alibi (v. anche pg. 52 in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla non incidenza della assoluzione sul giudizio di attendibilità dei testi ed al rilievo specificamente personale di tali assoluzioni).

Non coglie, infine, nel segno la citazione della sentenza circa la affermazione di colpevolezza di tutti gli imputati in primo grado (v. pg. 6), facendosi - evidentemente - riferimento agli imputati in appello, tra i quali non vi erano il Luongo ed il Cerrone, già assolti in primo grado.

8.3. Il terzo motivo è generico quanto alla omessa indicazione del ricorrente nel corso della audizione del 13.5.2013 non avendo la audizione della Monti ripercorso i riconoscimenti da lei operati.

Quanto alla consapevolezza da parte del ricorrente in ordine alla causale degli approcci alla Monti la censura è manifestamente infondata (v. pg. 55 della sentenza) in relazione all'univoco contesto determinato dall'accompagnamento e dall'attesa in strada di coloro che provvedevano al prelievo dell'affitto presso la Monti.

Né il valido giudizio di attendibilità della Monti è inficiato dalla generica deduzione che cerca di introdurre elementi di sospetto adducendo non provati oscuri rapporti tra la Gomes e la Monti.Generica, infine, è la censura che fa leva sulla emergenza del ricorrente nel solo verbale di ricognizione fotografica del 17/7/2012 da parte della Monti, stante la precisione ed univocità della indicazione con il ruolo svolto.

8.4. Il quarto motivo è generico ed in fatto rispetto alla valutazione della progressione dichiarativa del Gavetta, spiegata non illogicamente in sede di esame dei motivi comuni.

Quanto alle dichiarazioni rese in udienza, la censura in ordine alla loro omessa considerazione è generica rispetto alla conferma dei riconoscimenti nella fase delle indagini preliminari che le predette dichiarazioni non negano.

8.5. Il quinto motivo è generico, trattandosi di rilievo riguardante la sentenza annullata che non inficia - per quanto già detto - il ragionamento probatorio della sentenza impugnata.

8.6. Il sesto motivo è inammissibile.

Quanto alla aggravante mafiosa generica è la deduzione in relazione a quanto già detto a riguardo con riferimento alla disamina del motivo comune (v. pg. 39 e ss. della sentenza impugnata), che senz'altro attinge efficacemente l'attuale ricorrente.

Manifestamente infondata è la censura sull'omesso riconoscimento della minima partecipazione rispetto alla piena riconosciuta partecipazione sia alla vicenda estorsiva che al brutale pestaggio del Gavetta ( v. pg. 55 della sentenza impugnata).

Manifestamente infondata è la censura sul diniego delle attenuanti c.d. generiche per l'assenza di elementi positivi a tal fine valutabili e la presenza di convergenti e gravi elementi negativi provenienti dalla partecipazione ai gravi fatti, correttamente valutati sintomatici di stabile inserimento in qualificati contesti delinquenziali, oltre che dai precedenti penali per reati contro il patrimonio e per sequestro di persona.

Generica è la censura sul riconoscimento della recidiva qualificata.

9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Entrambi i motivi sono genericamente proposti anche per questioni in fatto rispetto alla univoca ricostruzione, priva di vizi logici o giuridici, che designa la complicità della Gomes nel pestaggio avvenuto presso la sua abitazione, dove ella aveva attirato il Gavetta avvisando gli aggressori, provvedendo a chiudere la porta ed a impedire che questi figgisse.

Partecipazione correttamente così declinata, senza che emerga una sua qualche costrizione, del resto da lei stessa neanche prospettata ed in costanza del rapporto intrattenuto con il principale protagonista [OSCURATO:PERSONA], che giustifica la ricorrenza della aggravante mafiosa sotto il duplice profilo, secondo quanto efficacemente esposto dalla sentenza nell'esaminare il pertinente motivo comune.

10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

10.1. Il primo motivo è generico ed in fatto rispetto alla certa individuazione del ricorrente da parte della Monti ed alla accertata qualificata vicinanza del ricorrente con il [OSCURATO:PERSONA].v

10.2. Il secondo motivo è generico rispetto alla incensurabile riconosciuta valenza dell'accompagnamento di coloro che andavano a ritirare l'affitto dalla Monti, stanti le modalità chiaramente illecite ed intimidatorie della condotta.

10.3. Il terzo motivo è generico oltre che manifestamente infondato rispetto a quanto esposto nella disamina del motivo comune riguardante l'aggravante mafiosa.

11. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è generico ed in fatto rispetto all'incensurabile giudizio di attendibilità della Monti, secondo quanto già sopra detto e tenuto conto della precisa e circostanziata indicazione del ruolo del ricorrente, della assenza di personali motivi di astio nei suoi confronti, oltre che della specifica emergenza proveniente dalla captazione ambientale in carcere che correttamente dà conto della peculiare "vicinanza" del ricorrente al [OSCURATO:PERSONA] ( v. pg. 59 della sentenza impugnata).

12. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è generico ed in fatto rispetto alla ritenuta sua partecipazione alla vicenda estorsiva correttamente desunta dalla sua presenza sia alla proposizione della originaria richiesta estorsiva che alla riscossione in più occasioni dell'affitto in compagnia dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (v. pg. 60 e sg. della sentenza), secondo le specifiche dichiarazioni della Monti, che ha indicato anche il soprannome del ricorrente, ed in ordine alla cui attendibilità si è già trattato, mancando - anche in questo caso - qualsiasi elem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2019 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; 1 xl udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori: avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e quale sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e quale sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte con sentenza del 9 marzo 2016, a seguito di gravame interposto dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 21 ottobre 2013 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, a seguito di rito abbreviato condizionato, ha confermato la decisione con la quale i predetti imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Marrazzo, Piccirillo, Iuliano, Aiello e Battipaglia sono stati riconosciuti responsabili del reato di cui al capo A (artt. 110,81 cpv., 629, comma 2, 7 I.n. 203/91 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al prelievo della somma mensile di 1500 euro dovutale da [OSCURATO:PERSONA] per l'affitto di un appartamento ed all'impossessamento di un secondo appartamento della stessa Monti); [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Marrazzo, Piccirillo, [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui al capo B (artt. 81, 110, 605, 7 I. n. 230/91 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] costretto a rimanere nell'appartamento affittato dalla Monti a [OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Marrazzo, Piccirillo, [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui al capo C (artt. 110, 81, 582, 583, 585, 612, 7 I. n. 203/91 commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] nel predetto appartamento sub B); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui al capo D (artt. 110, 81 cpv., cod. pen., 10-12-14 I. n. 497/1974, 7 I. n. 203/91); [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui al capo E (artt. 110, 81 cpv., 612, comma 2, cod. pen., 7 I. n. 203/91 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], incaricati di cambiare la serratura al secondo appartamento della Monti); [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui al capo F (art. 75, comma 2, d.leg.vo, n. 159/2011), con condanna a pena di giustizia.2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati con i rispettivi atti sottoscritti dai difensori. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce vizio cumulativo della motivazione in relazione alla attendibilità delle persone offese, alla sussistenza dei fatti ed alla loro commissione da parte del ricorrente. In particolare, gli argomenti con i quali la Corte di merito ha ritenuto di poter coinvolgere il ricorrente nei delitti in contestazione risultano apodittici ed in contraddizione con le emergenze riguardanti lo stato di detenzione del predetto in Sardegna nello stesso periodo temporale. La radicale inattendibilità delle accuse mosse dalla Monti in relazione alla origine della condotta estorsiva specificamente attribuita al ricorrente con riferimento a tale dato, depriva le stesse accuse di attendibilità anche in relazione al prosieguo delle condotte, siano esse direttamente o indirettamente ascritte allo stesso ricorrente. Anche la affermata conferma della relazione tra la Gomes ed il ricorrente in costanza delle condotte criminose collide con dichiarazioni della Gomes che ascrive la conoscenza dello [OSCURATO:PERSONA] al febbraio/marzo 2012, quindi, dopo l'inizio della denunciata estorsione. Ancora: - sospetta avrebbe dovuto essere valutata la circostanza secondo la quale la Monti conoscesse il luogo di detenzione dello [OSCURATO:PERSONA]; illogica è la collocazione dell'inizio della condotta estorsiva alla fine del novembre 2011; - contraddittoria è la versione della Monti sulla consegna dell'affitto allo [OSCURATO:PERSONA]; - contraddittorie sono le affermazioni della Monti sulla conoscenza da parte dello [OSCURATO:PERSONA] delle minacce rivolte ai due fabbri; - non è stata considerata la produzione difensiva sulla presenza dello [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari presso la struttura del centro di accoglienza di Cagliari né la sentenza, ancorchè non definitiva, riguardante il tentato omicidio ascritto al figlio della Monti ai danni del figlio del ricorrente; - non sono stati sondati gli oscuri rapporti intercorrenti tra le parti (conoscenza da parte della Monti della attività di sfruttamento della prostituzione da parte della Gomes, gestione di una piazza di spaccio riconducibile alla Monti). - Illegittima, a fronte di quanto detto, è la mancata rinnovazione del dibattimento, con motivazione apodittica e contraddittoria, in relazione alla audizione di [OSCURATO:PERSONA] ed alla acquisizione dei registri aerei e navali per verificare le date di partenza da e per la Sardegna. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce: 4.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 110, 81, 629, comma 2, cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla colpevolezza del ricorrente in ordine al reato di cui al capo A, avendo la Corte di appello aderito acriticamente alla decisione in primo grado.L'affermazione di responsabilità stride con il provato stato detentivo del ricorrente fino alla data del 15 febbraio 2012. Inoltre, non si è tenuto conto delle palesi contraddizioni ravvisabili nel dichiarato della Monti (riguardo alla somma dovuta per l'affitto) e della genericità del riferimento alla condotta esattrice del ricorrente. Inoltre, quanto al concorso nel reato non può essere confuso il dolo del delitto di estorsione con la eventuale consapevolezza della causa illecita della dazione, non essendosi provato il contributo specifico al reato del ricorrente. 4.2. Con il secondo motivo, violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla colpevolezza del ricorrente in ordine ai reati di cui ai capi B, C ed F in relazione alle molteplici incongruenze provenienti dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (sul numero dei suoi aggressori, sulla loro identificazione e sul ruolo assunto). Anche sulla specifica posizione del ricorrente il predetto incorre in contraddizioni sul suo essere armato. L'inattendibilità del Gavetta induce, poi, anche all'esclusione delle contestate aggravanti. 5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce: 5.1. Con il primo motivo violazione di legge penale in ordine alla affermazione di responsabilità - nonostante la inconsistenza delle dichiarazioni della Monti e del Gavetta - fondata sostanzialmente solo sulla colpa del ricorrente di avere rapporti di parentela con il [OSCURATO:PERSONA], di cui è cugino. 5.2. Con il secondo motivo violazione della legge penale in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine ai capi B, C, D ed E, mancando di genuinità il racconto del Gavetta e non potendosi escludere motivi di rancore, rispetto ad una mera adesione acritica della sentenza impugnata delle ragioni poste a base della sentenza di primo grado. Quanto, poi al reato di cui al capo E, dalle dichiarazioni della Monti e dei due fabbri non emerge alcuna antigiuridicità della condotta del ricorrente, il quale in tutta la complessiva vicenda si è limitato a tutelare la Gomes, con la quale intratteneva una relazione, dalle condotte intimidatorie della Monti, determinata a sottrarle l'appartamento. 6. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce: 6.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla attendibilità del Gavetta sul coinvolgimento del ricorrente, non menzionato nelle sue prime dichiarazioni, emerso nel corso delle seconde e contraddetto da quelle rese il 17 luglio sul ruolo assunto dal Marrazzo; nelle dichiarazioni rese in sede di giudizio il Gavetta non inserisce il Marrazzo. 6.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 7 I. n. 203/91 e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta aggravante speciale estesa a tutti gli imputati senza la prova della evocazione di una consorteria mafiosa, della quale apoditticamente il ricorrente è ritenuto partecipe. 7. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce: 7.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla attendibilità delle persone offese in ordine alla ritenuta commissione dei fatti da parte del ricorrente ed alla omessa risposta alle doglianze mosse in appello dalla difesa sulla incidenza delle ragioni che hanno portato il primo Giudice ad assolvere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi B e C per non aver commesso il fatto sulla stessa posizione del ricorrente. La Corte di appello ha omesso di valutare gli elementi di segno contrario dedotti dalla difesa alla versione della Monti circa la partecipazione del ricorrente al contesto criminale capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, i medesimi elementi che hanno portato alla assoluzione del Luogo e del Cerrone sono posti a carico del ricorrente e la relativa deduzione è stata obliterata dalla Corte di appello che, anzi, ha assunto che la prima sentenza aveva ritenuto tutti gli imputati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti. 7.2. Con il secondo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al rigetto della dedotta nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione sub A con riferimento alla omessa specifica indicazione del tempus commissi delicti; violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e violazione del diritto di difesa e del principio di correlazione tra imputazione e sentenza laddove la responsabilità del ricorrente è stata affermata in relazione alla sua presenza in strada nei pressi dell'abitazione della Monti rispetto all'accusa di essersi presentato presso detta abitazione riscuotendo la rata di affitto. 7.3. Con il terzo motivo violazione degli artt. 438, comma 5, 603 e 192 cod. proc. pen. in relazione all'omesso rilievo del portato liberatorio in favore del ricorrente della integrazione probatoria disposta dal primo Giudice relativamente alla deposizione della Monti che non menziona il ricorrente, né ha potuto riconoscerlo in quanto assente alla udienza del 13.5.2013. Omessa motivazione sulle doglianze difensive riguardanti la consapevolezza del Piccirillo di quanto si consumava presso l'abitazione della Monti in sua assenza. Inoltre, la Corte omette di considerare - al fine del vaglio di attendibilità del racconto della Monti - gli oscuri rapporti esistenti tra le parti, segnatamente riguardanti l'attività di sfruttamento della prostituzione svolta dalla Gomes e della quale la Monti è a conoscenza, salvo poi ritornare sui suoi passi e nulla si dice sulla denuncia sporta dalla Gomes nei confronti della Monti nel giugno 2012 sul tentativo di questa di sfruttare la sua attività di prostituzione e la pretesa che spacciasse stupefacente per suo conto nell'appartamento locato. La Corte di appello, quindi, finisce per confermare la prima decisione senza tener conto che nell'ambito delle cinque occasioni in cui la Monti è stata sentita, il ricorrente compare solo ed esclusivamente nell'individuazione fotografica del 17/7/2012. 7.4. Con il quarto motivo omessa motivazione in relazione alle dedotte incongruenze difensive riguardanti il narrato proveniente da [OSCURATO:PERSONA] e travisamento del concreto tenore della progressione dichiarativa del suo narrato, le cui discrasie sono apoditticamente escluse dalla Corte di appello sulla base dello stato confusionale in cui versava il Gavetta; omessa valutazione delle dichiarazioni del Gavetta rese in data 10.6.2013 dinanzi al G.I.P. ed 5 ›r inconferenza del riferimento alla certificazione medica rispetto alla individuazione dell'apporto partecipativo, del numero di partecipanti al fatto e dello specifico ruolo del ricorrente in esso. In particolare, la individuazione fotografica del ricorrente del 16.7.2012 subiva - a seguito della deposizione del 10.6.2013 - un ulteriore detrimento in quanto il Piccirillo, soggetto riconosciuto solo successivamente ai primi cinque aggressori, era proprio tra coloro che il Gavetta ammetteva di non essere riuscito ad identificare abbastanza bene. 7.5. Con il quinto motivo illogicità della motivazione in relazione alla affermazione secondo la quale la sentenza della Corte di appello del 12.5.2015 - poi annullata dalla Cassazione - non aveva valutato quanto emerso dalle dichiarazioni rese dalla Monti e dal Gavetta dinanzi al G.I.P., emergendo piuttosto il contrario (v. pg. 6, 8, 13 nonché 23 e 24 della predetta sentenza). 7.6. Con il sesto motivo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al riconoscimento della aggravante mafiosa, al diniego della minima partecipazione al fatto, alla equiparazione sanzionatoria tra i vari imputati concorrenti nel reato, al diniego delle circostanze attenuanti c.d. generiche ed alla ritenuta recidiva qualificata. In particolare, quanto alla aggravante mafiosa la motivazione omnícomprensiva con riferimento al solo profilo afferente al metodo mafioso elude la necessità di giustificarla in relazione alla specifica posizione del ricorrente e le emergenze liberatorie provenienti dalla informativa dei Carabinieri di Napoli. 8. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce: 8.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità in relazione alla attendibilità oggettiva del narrato ed alla credibilità soggettiva della narrante con speicifico riguardo alla posizione della ricorrente, emergendo una discrasia interna sulla sua condotta laddove il Gavetta nelle sue prime dichiarazioni non fa riferimento ad una azione posta dalla ricorrente, finalizzata ad impedire la sua fuga dall'abitazione, riferendo che la donna ha assistito inerme al pestaggio, ricevendo anche due o tre schiaffi dal [OSCURATO:PERSONA], che le ordinava contestualmente di dare ascolto solo a lui. Di qui l'evidente contrasto con il rigetto del dedotto stato di necessità in cui ha agito la Gomes. Del pari, detto stato emerge dallo sms mandato dalla ricorrente alla Monti il 5.7.2012 che avverte della pretesa del [OSCURATO:PERSONA] di prendersi l'affitto, manifestando il clima di timore con l'espressione "non so che devo fare". Neanche le dichiarazioni della stessa Gonnes con le quali accusa tre dei soggetti coinvolti nel pestaggio, dimostrative che ella non partecipa al contesto, sono considerate a riguardo, come pure omessa è la considerazione del non coinvolgimento della ricorrente nella vicenda estorsiva. 8.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 7 I. n. 203/91, violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta aggravante, non essendosi considerato che la ricorrente fu coinvolta nell'episodio del pestaggio del Gavetta per esservi costretta dallo [OSCURATO:PERSONA]- come si desume dalla dichiarazione della vittima in data 14.7.2012 e dallo sms del 5.7.2012. 9. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce: 9.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla attendibilità della teste [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al coinvolgimento del ricorrente. La sentenza richiama la relazione di servizio della Polizia di Stato del 27.8.2012 riguardante l'episodio della scorta al [OSCURATO:PERSONA] senza tener conto che si tratta di un avvenimento successivo di oltre un mese ai fatti in contestazione che non può, pertanto, essere annoverato quale riscontro oggettivo. Quanto alla deposizione della Monti, nella sua progressione dichiarativa, essa risulta generica in relazione alla posizione del ricorrente emergendo solo nel verbale del 17.7.2012 alle ore 16,30 la presenza di soggetti che attendevano in strada e che solo nel corso del successivo terzo riconoscimento fotografico la Monti indica lo Iuliano tra questi ultimi. 9.2. Con il secondo motivo erronea applicazione degli artt. 110, 629 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione in relazione al ruolo del ricorrente, rispetto alla quale non è espressa alcuna motivazione individualizzante, dandosi per scontato che il ricorrente fosse a conoscenza dello scopo per il quale lo [OSCURATO:PERSONA] o chi per lui andasse dalla Monti. 9.3. Con il terzo motivo erronea applicazione dell'art. 7 I. n. 203/91 ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta aggravante mafiosa, non rilevando la qualità soggettiva del diretto interessato [OSCURATO:PERSONA], non essendovi prova della effettiva evocazione di una consorteria mafiosa e non risultando alcuno specifico riferimento alla figura del ricorrente ed al suo ruolo nel gruppo, del quale la Monti non ha mai parlato. 10. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce violazione di legge penale e travisamento del fatto in relazione al giudizio di attendibilità dichiarativa della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] di cui non si può escludere l'interesse ad ottenere la condanna degli imputati contro i quali nutre astio per essere intervenuti in difesa della [OSCURATO:PERSONA] che praticava l'attività di prostituzione negli immobili di proprietà della Monti. Inoltre è illogico il ragionamento posto a base del giudizio di attendibilità della Monti in quanto questa è stata precisa con riferimento alla conoscenza ed ai rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] ed i coimputati proprio in virtù del suo inserimento in un contesto delinquenziale unitamente al suo compagno Barra. Illogica poi è la ritenuta attendibilità quando nega valore alle contraddizioni emerse nella deposizione della Monti ritenendole irrilevanti o mere imprecisioni. 11. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo A, fondata sulle dichiarazioni del Gavetta, che riferisce fatti successivi al 12.7.2012 che nulla dicono in ordine alla condotta del ricorrente riguardante il solo capo A e tenuto conto del suo arresto in data 3.7.2012; sulle dichiarazioni del Barra che, in quanto de relato rispetto a quanto appreso dalla Monti, non hanno sostanziale rilievo e, quanto a quelli direttamente appresi sono successivi al 9.7.2012 e non possono coinvolgere il ricorrente, tratto in arresto il 3.7.2012. Quanto alle dichiarazioni della Monti, esse risultano generiche in ordine alla posizione del Battipaglia. Inoltre, non è possibile che questi svolgesse azioni estorsive se lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non era presente a Napoli perché detenuto in Sardegna, non essendovi prova del ruolo sostitutivo del [OSCURATO:PERSONA] assunto dal ricorrente come dall'Aiello. Inoltre, è obliterata la circostanza emergente dalle dichiarazioni del Barra e dalla progressione dichiarativa della Monti secondo la quale i due sono intranei a contesti criminali. Nessun valido riscontro, poi, risulta alle pur contraddittorie dichiarazioni della Monti, non potendosi dire congruente con la partecipazione alla estorsione la generica emergenza costituita dalla captazione del colloquio tra d'[OSCURATO:PERSONA] ed il fratello sulla "vicinanza" del ricorrente allo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il giudizio rescindente - su ricorso del Procuratore generale - aveva annullato la sentenza di appello assolutoria degli imputati dai reati loro ascritti stabilendo che "l'esistenza di riscontri oggettivi rende necessariamente credibile il racconto di entrambe le parti offese, quanto meno relativamente alla vicenda nel suo complesso. Le eventuali imprecisioni della Monti e del Gavetta circa l'apporto partecipativo di ciascuno dei coimputati avrebbero dovuto portare, quindi, a una disamina analitica delle singole posizioni degli stessi, piuttosto che ad un tranciante giudizio di inattendibilità delle persone offese". 3. Possono essere affrontate congiuntamente le comuni questioni mosse dai ricorrenti in ordine al giudizio di attendibilità oggettiva e soggettiva delle parti offese Monti e Gavetta - segnatamente, da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'unico complessivo motivo, da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al primo e secondo motivo, da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al secondo motivo, da Marrazzo in relazione al primo motivo, da Piccirillo in relazione al primo, quarto e quinto motivo, da Gomes in relazione al primo motivo, da Iuliano in relazione al primo motivo e, infine, da Aiello e Battipaglia nei rispettivi unici motivi di ricorso. Alla disamina d'ordine generale seguirà quella specificamente riferita ai singoli ricorrenti secondo le declinazioni dei rispettivi ricorsi. 3.1. Ritiene il Collegio che le censure mosse dai ricorrenti al doppio conforme giudizio di attendibilità delle due parti offese si palesano genericamente proposte per sostanziali ragioni in fatto volte alla critica della valutazione probatoria condotta dalla Corte di merito, esente da vizi logici e giuridici (v. pg. 27 e ss. della sentenza). Quanto al ricorrente richiamo operato nei ricorsi alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., deve essere ricordato che in tema di ricorso per cassazione è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). Deve, inoltre, essere ribadito il consolidato principio secondo il quale non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) essendo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 (dep. 2021), F., Rv. 280601). Ancora, quanto alla pur ricorrente censura di illogicità della motivazione deve essere ribadito il condivisibile principio secondo il quale nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali da imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0.,Rv. 262965; conf. Rv. 280747), dovendo presupporre la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argonnentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020 (dep. 2021), G., Rv. 280589-02). 3.1.1. La parcellizzazione degli aspetti rinvenibile nei ricorsi a riguardo del tema affrontato rende opportuno il richiamo degli elementi considerati dal Giudice di appello a riguardo. 3.1.2. Quanto alle dichiarazioni della Monti, incensurabile è la valutazione di attendibilità che ha considerato (v. pg. 28 e ss. della sentenza): - l'origine del procedimento dalle autonome indagini di p.g. e non dalla iniziativa della Monti;- l'inserimento del dato dichiarativo della Monti all'interno di una successione cronologica di eventi sempre più gravi (minacce ai fabbri, pestaggio del Gavetta, colpi di arma da fuoco contro l'abitazione della Monti il giorno dopo delle sue prime dichiarazioni alla Polizia); - l'incontrastato dato che la somma dovuta dalla Gomes per la locazione dell'appartamento fosse di 1500 euro mensili; - la coerenza, logicità e costanza delle dichiarazioni della Monti, comprese quelle rese nel contraddittorio - additive e non sostitutive di quelle precedenti -, sul rilievo logico che, dopo le prime dichiarazioni che si erano accentrate sui principali protagonisti delle vicende - dopo soli tre giorni -, abbia poi individuato soggetti con ruolo secondario, di cui distingue le condotte; - le connotazioni mafiose della estorsione - compresa la sua finalità a destinare le somme per i detenuti, in ordine alla quale risulta specifico riscontro; - la conoscenza da parte della Monti delle ragioni per le quali lo [OSCURATO:PERSONA] non era stabilmente in Napoli e per cui si avvaleva di suoi sostituti nell'incasso delle somme. 3.1.3. Quanto al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del Gavetta, del pari incensurabilnnente, si considera che: - come per la Monti, il predetto non ha preso l'iniziativa di denunciare né si è costituito parte civile; - la denuncia in due tempi dei vari soggetti coinvolti nel suo pestaggio trova giustificazione sia nel verbale del 14 luglio 2012 che, soprattutto, in quello reso nel contraddittorio - v. richiamo operato in sentenza con riferimento alla nota 12 di pg. 33 al condiviso giudizio della tenuta del racconto della parte offesa a seguito di questo - dandosi contezza che nella prima occasione, il giorno dopo il violento pestaggio nell'abitazione della Gomes, il Gavetta abbia indicato solo coloro che lo avevano materialmente picchiato e, successivamente, abbia con maggiore precisione indicato anche quelli che, senza colpirlo, avevano assistito alla aggressione; - non vi sono elementi concreti per affermare che il Gavetta abbia aggiunto i soggetti indicati solo il 17 luglio 2012, che neppure conosceva e che non aveva alcun interesse ad accusare; - l'affermazione secondo la quale lo stesso Gavetta, dopo il pestaggio, si era accorto di essere seguito dallo [OSCURATO:PERSONA] alla guida di uno scooter Beverly di colore bianco, aveva trovato puntuale riscontro nella annotazione di polizia giudiziaria riguardante lo stesso giorno circa la fuga dello [OSCURATO:PERSONA] a bordo di tale ciclomotore alla vista degli operanti. 3.1.4. La sentenza esamina quelli che sono correttamente considerati riscontri alle predette dichiarazioni costituiti da: - i certificati medici relativi alle lesioni subite dal Gavetta il 13.7.2012; - i periodi di detenzione dello [OSCURATO:PERSONA] ed i permessi da lui usufruiti (v. nota 28 alla pg. 42 della sentenza impugnata);- l'intercettazione ambientale tra l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello Luigi del 13.6.2012 sul ruolo preminente dello [OSCURATO:PERSONA] e sul sostegno da questo operato a favore dei carcerati nonché la successione dei vari soggetti nella riscossione degli affitti; - il messaggio con sms inviato dalla Gomes alla Monti il 5.7.2012 sulla minaccia fatta dallo [OSCURATO:PERSONA]; - l'arresto dello [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il valore simbolico della sua "scorta" in due occasioni da parte di suoi sodali; - la denuncia di [OSCURATO:PERSONA] e l'esito del sopralluogo dopo i colpi di arma da fuoco contro l'abitazione della Monti; - le dichiarazioni della Gomes sul suo debito nei confronti della Monti e sulla aggressione da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (deceduto) ai danni del Gavetta; - le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], legato da rapporti di convivenza con la Monti, al quale si erano confidati la Monti ed il Gavetta, anche testimone diretto della telefonata dell'aggressore [OSCURATO:PERSONA] subito dopo la minaccia al Polito ed al Luongo nonché dei momenti immediatamente successivi al pestaggio del Gavetta; - le dichiarazioni del Polito e del Luongo, i due fabbri incaricati dal Barra e dal Gavetta di sostituire la serratura dell'appartamento della Monti, minacciati per il solo fatto di aver tentato di adempiere a tale incarico, che riscontrano le dichiarazioni della stessa Monti, del Gavetta e del Barra sullo specifico episodio inserito nella vicenda sub A. - i precedenti penali ed i controlli delle FF.00. sulle frequentazioni degli imputati. 3.1.5. Ritiene, pertanto, questa Corte che il complesso ed articolato giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni delle due predette parti offese si sottrae a vizi di legittimità non individuandosi effettivi vizi di manifesta illogicità involgendo i ricorsi una parcellizzata critica di taluni aspetti. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Quanto alla preliminare questione riguardante il diniego della rinnovazione istruttoria sollecitata dalla difesa ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., incensurabile è la motivazione in ordine alla non assoluta necessità ai fini della decisione (v. pg. 42 della sentenza impugnata) sul rilievo dei dati già acquisiti in ordine ai periodi di carcerazione dello [OSCURATO:PERSONA] e dei permessi di cui egli ha goduto e della genericità della esplorazione sollecitata dalla difesa alla udienza del 13.4.2018 (v. nota 26 a pg. 41 della sentenza impugnata). Il giudizio espresso dal giudice di merito si colloca in modo del tutto adeguato nell'alveo di legittimità secondo il quale nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta (Sez. 6 n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061); inoltre, la parte che solleciti l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. in relazione a prove già conosciute o, comunque, già esistenti all'epoca della decisione di primo grado, ha l'onere di evidenziare analiticamente le ragioni dell'assoluta necessità del mezzo di prova da assumere in relazione al compendio istruttorio già formatosi nel caso concreto(Sez. 3, n. 5441 del 19/09/2017 (dep. 2018), G., Rv. 272573) 4.2. Quanto alla dedotta incompatibilità della partecipazione del ricorrente ai fatti con il suo stato detentivo e, segnatamente, la impossibilità di formulare pretese estorsive nell'ottobre/novembre 2011 va detto quanto segue. La Corte (v. pg. 42 e sg. della sentenza impugnata) mostra di condividere il giudizio espresso dal primo Giudice sulla base del più ampio lasso temporale - che va dal novembre 2011 al luglio 2012, epoca dell'aggressione al Gavetta, di cui è centrale protagonista il ricorrente - delle condotte ascritte allo [OSCURATO:PERSONA], della non illogica considerazione secondo la quale i permessi-premio di cui ha goduto tra ottobre e novembre 2011 non hanno dato luogo a rigidi controlli, del prelievo - riferito dalla Monti - operato da altri sodali dell'affitto da lei ricevuto in ragione della non stabile allocazione in Napoli dello [OSCURATO:PERSONA] ed anche del racconto della Gomes sulla relazione sentimentale con lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e dei contatti con questi nello stesso periodo in questione. Pertanto, l'individuazione dell'inizio della condotta estorsiva alla fine del novembre 2011 quando lo [OSCURATO:PERSONA] non era più detenuto (v. anche pg. 16 della prima sentenza in relazione alle dichiarazioni della Monti sul primo incontro avuto nel novembre 2011 con [OSCURATO:PERSONA] ed altri sodali e con la presenza della Gomes), si pone correttamente all'interno di un più ampio contesto di indicazioni provenienti dalla Monti che raggiungono la partecipazione del ricorrente con ruolo di protagonista alla vicenda estorsiva. Ritiene questa Corte che la censura difensiva, che si appunta sull'inizio della condotta estorsiva per inficiare la sua riconducibilità allo [OSCURATO:PERSONA], quindi, non solo risulta svolta in fatto senza cogliere manifeste aporie logiche della valutazione di merito ma è generica rispetto al coinvolgimento dello stesso ricorrente nelle successive vicende che ha correttamente concorso a giustificare la ascrivibilità al predetto della condotta estorsiva. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Il primo motivo è genericamente proposto per questioni in fatto. La questione incentrata sulla incompatibilità del coinvolgimento del ricorrente nella vicenda estorsiva con il suo stato detentivo è questione di fatto non devoluta in appello (v. pg. 17 della sentenza impugnata, in cui sono analiticamente riportati i motivi di appello) e, pertanto, è inammissibilmente proposta per la prima volta in sede di legittimità. La dedotta insufficienza dell'apporto casuale del ricorrente è generica riproposizione della analoga questione in fatto proposta in appello, alla quale la Corte ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici collocando il prelievo dell'affitto presso la Monti in luogo dello [OSCURATO:PERSONA] nonchè l'accompagnamento da parte del ricorrente di coloro che, sempre in luogo dello [OSCURATO:PERSONA], prelevavano l'affitto nel contesto camorristico che sorreggeva la consumazione della estorsione, caratterizzata dalla presenza fisica di più soggetti che, proprio con questa, rafforzavano i complici, che si facevano consegnare il denaro dalla vittima, per la quale tale compresenza costituiva specifico segnale di avvertimento sulla ineludibilità del pagamento. 5.2. Il secondo motivo è genericamente proposto rispetto alla corretta individuazione del ricorrente quale partecipe ai fatti sub B, C e della violazione sub F. Invero, senza incorrere in vizi logici e giuridici il doppio conforme giudizio di merito si è basato sul riconoscimento fotografico del ricorrente da parte del Gavetta, che ha lo indicato anche con il suo soprannome "Provolino" - ed in ordine alla cui generale attendibilità si richiama quanto prima detto a riguardo -, individuando la sua presenza nell'appartamento con il gruppo degli accoliti al momento del pestaggio. Del tutto generica è la censura sulla sussistenza delle aggravanti, tenuto conto della già rilevata genericità del pertinente motivo di appello (v. pg. 48 della sentenza impugnata). 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Entrambi i motivi sulla responsabilità sono genericamente proposti rispetto alle ragioni poste a base del doppio conforme giudizio di responsabilità del ricorrente, individuato quale uomo di fiducia del [OSCURATO:PERSONA]. Tanto sia con riferimento alle dichiarazioni della Monti - che lo ha indicato quale soggetto armato che per tre volte si è recato presso di lei per prelevare la somma dell'affitto e che, in altre occasioni analoghe, aspettava sotto l'appartamento lo [OSCURATO:PERSONA] con altri sodali saliti presso di lei - che a quelle del Gavetta - che lo ha indicato quale soggetto partecipe armato del pestaggio nei suoi confronti, fino alle stesse dichiarazioni della Gomes circa la sua presenza nell'appartamento; nonché, infine, con riferimento alla identificazione del ricorrente relativamente al reato di cui al capo E, in base alla descrizione delle vittime e della circostanza secondo la quale il ricorrente risulta aver utilizzato il telefono di uno dei due fabbri per parlare con il Barra, con il quale ha avuto un acceso diverbio, come confermato da quest'ultimo. Generica, infine, è la censura sulla mancanza di antigiuridicità della condotta sub E - peraltro non oggetto di specifica devoluzione in appello (v. pg. 20 della sentenza impugnata, da cui si desume la sola devoluzione della questione in ordine alla identificazione dell'imputato). 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. Il primo motivo, oltre che manifestamente infondato, è generico rispetto alla verifica condotta dal giudice di appello - in base al dictum rescindente - dopo la verifica di attendibilità del Gavetta di cui si è già parlato, ed in assenza di specifici motivi di contrasto con il ricorrente, con la precisa individuazione nei verbali del 16 e 17 luglio 2021 del Marrazzo da parte del Gavetta quale partecipe alla sua aggressione, indicandone la condotta tenuta nel corso del pestaggio ("era colui che mi teneva fermo stringendomi il collo con un asciugamano"); come pure in presenza del dato, correttamente inteso come corroborativo del legame tra il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA], costituito dalla circostanza che il Marrazzo - dopo circa un mese dai fatti - era individuato come partecipe della "scorta" durante il trasferimento in carcere del [OSCURATO:PERSONA].Generica è la censura che fa leva sul mancato inserimento del ricorrente nei riconoscimenti effettuati dal Gavetta in sede di giudizio, trattandosi queste di dichiarazioni aggiuntive e non sostitutive di quelle rese in sede di indagini preliminari, che il Gavetta non ha smentito. 7.2. Il secondo motivo è genericamente proposto rispetto alla incensurabile motivazione della sussistenza della aggravante sotto entrambi i profili (v. pg. 39 e sg. della sentenza impugnata), in considerazione delle modalità manifestamente mafiose della vicenda estorsiva e tenuto anche conto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che riferiscono del gruppo camorristico facente capo al [OSCURATO:PERSONA], nonchè della captazione in carcere del 13.6.2012 sulla necessità di mantenere i "compagni" detenuti. 8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 8.1. Il secondo preliminare motivo è manifestamente infondato rispetto al rigetto della relativa questione di nullità sull'ineccepibile rilievo che al ricorrente è stato contestato il concorso nella estorsione attraverso l'accompagnamento di coloro che andavano a riscuotere l'affitto nell'arco temporale indicato. 8.2.11 primo motivo è genericamente proposto per questione in fatto rispetto alle incensurabili ragioni che hanno fondato l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo A sulla base del riconoscimento da parte della Monti e dell'accompagnamento da parte del ricorrente di coloro che andavano a prelevare l'affitto dalla stessa Monti. Quanto alla incidenza delta assoluzione del Luongo e del Cerrone - al di là della omessa deduzione in appello della relativa circostanza (v. pg. 20 e ss. della sentenza) - la deduzione è comunque generica rispetto alle ragioni dell'assoluzione che per entrambi i predetti imputati fa innanzitutto leva sul provato alibi (v. anche pg. 52 in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla non incidenza della assoluzione sul giudizio di attendibilità dei testi ed al rilievo specificamente personale di tali assoluzioni). Non coglie, infine, nel segno la citazione della sentenza circa la affermazione di colpevolezza di tutti gli imputati in primo grado (v. pg. 6), facendosi - evidentemente - riferimento agli imputati in appello, tra i quali non vi erano il Luongo ed il Cerrone, già assolti in primo grado. 8.3. Il terzo motivo è generico quanto alla omessa indicazione del ricorrente nel corso della audizione del 13.5.2013 non avendo la audizione della Monti ripercorso i riconoscimenti da lei operati. Quanto alla consapevolezza da parte del ricorrente in ordine alla causale degli approcci alla Monti la censura è manifestamente infondata (v. pg. 55 della sentenza) in relazione all'univoco contesto determinato dall'accompagnamento e dall'attesa in strada di coloro che provvedevano al prelievo dell'affitto presso la Monti. Né il valido giudizio di attendibilità della Monti è inficiato dalla generica deduzione che cerca di introdurre elementi di sospetto adducendo non provati oscuri rapporti tra la Gomes e la Monti.Generica, infine, è la censura che fa leva sulla emergenza del ricorrente nel solo verbale di ricognizione fotografica del 17/7/2012 da parte della Monti, stante la precisione ed univocità della indicazione con il ruolo svolto. 8.4. Il quarto motivo è generico ed in fatto rispetto alla valutazione della progressione dichiarativa del Gavetta, spiegata non illogicamente in sede di esame dei motivi comuni. Quanto alle dichiarazioni rese in udienza, la censura in ordine alla loro omessa considerazione è generica rispetto alla conferma dei riconoscimenti nella fase delle indagini preliminari che le predette dichiarazioni non negano. 8.5. Il quinto motivo è generico, trattandosi di rilievo riguardante la sentenza annullata che non inficia - per quanto già detto - il ragionamento probatorio della sentenza impugnata. 8.6. Il sesto motivo è inammissibile. Quanto alla aggravante mafiosa generica è la deduzione in relazione a quanto già detto a riguardo con riferimento alla disamina del motivo comune (v. pg. 39 e ss. della sentenza impugnata), che senz'altro attinge efficacemente l'attuale ricorrente. Manifestamente infondata è la censura sull'omesso riconoscimento della minima partecipazione rispetto alla piena riconosciuta partecipazione sia alla vicenda estorsiva che al brutale pestaggio del Gavetta ( v. pg. 55 della sentenza impugnata). Manifestamente infondata è la censura sul diniego delle attenuanti c.d. generiche per l'assenza di elementi positivi a tal fine valutabili e la presenza di convergenti e gravi elementi negativi provenienti dalla partecipazione ai gravi fatti, correttamente valutati sintomatici di stabile inserimento in qualificati contesti delinquenziali, oltre che dai precedenti penali per reati contro il patrimonio e per sequestro di persona. Generica è la censura sul riconoscimento della recidiva qualificata. 9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Entrambi i motivi sono genericamente proposti anche per questioni in fatto rispetto alla univoca ricostruzione, priva di vizi logici o giuridici, che designa la complicità della Gomes nel pestaggio avvenuto presso la sua abitazione, dove ella aveva attirato il Gavetta avvisando gli aggressori, provvedendo a chiudere la porta ed a impedire che questi figgisse. Partecipazione correttamente così declinata, senza che emerga una sua qualche costrizione, del resto da lei stessa neanche prospettata ed in costanza del rapporto intrattenuto con il principale protagonista [OSCURATO:PERSONA], che giustifica la ricorrenza della aggravante mafiosa sotto il duplice profilo, secondo quanto efficacemente esposto dalla sentenza nell'esaminare il pertinente motivo comune. 10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 10.1. Il primo motivo è generico ed in fatto rispetto alla certa individuazione del ricorrente da parte della Monti ed alla accertata qualificata vicinanza del ricorrente con il [OSCURATO:PERSONA].v 10.2. Il secondo motivo è generico rispetto alla incensurabile riconosciuta valenza dell'accompagnamento di coloro che andavano a ritirare l'affitto dalla Monti, stanti le modalità chiaramente illecite ed intimidatorie della condotta. 10.3. Il terzo motivo è generico oltre che manifestamente infondato rispetto a quanto esposto nella disamina del motivo comune riguardante l'aggravante mafiosa. 11. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è generico ed in fatto rispetto all'incensurabile giudizio di attendibilità della Monti, secondo quanto già sopra detto e tenuto conto della precisa e circostanziata indicazione del ruolo del ricorrente, della assenza di personali motivi di astio nei suoi confronti, oltre che della specifica emergenza proveniente dalla captazione ambientale in carcere che correttamente dà conto della peculiare "vicinanza" del ricorrente al [OSCURATO:PERSONA] ( v. pg. 59 della sentenza impugnata). 12. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è generico ed in fatto rispetto alla ritenuta sua partecipazione alla vicenda estorsiva correttamente desunta dalla sua presenza sia alla proposizione della originaria richiesta estorsiva che alla riscossione in più occasioni dell'affitto in compagnia dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (v. pg. 60 e sg. della sentenza), secondo le specifiche dichiarazioni della Monti, che ha indicato anche il soprannome del ricorrente, ed in ordine alla cui attendibilità si è già trattato, mancando - anche in questo caso - qualsiasi elem
Sentenza Cassazione n. 27923/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris