CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28057/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 505-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 288/2/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del MOUSE, depositata il 17/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 00505 sez. MT - ud. 12-05-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Campobasso , con sentenza n.46/2014 ,sez 3 ,rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso gli avvisi di accertamento TR601T101544/2012 per Irpef 2007 e TR605T102277 per Irpef 2007 Avverso detta decisione i contribuenti proponevano appello innanzi alla CTR Molise che, con sentenza 288/2018, sez 2, accoglieva l' impugnazione . Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo. Hanno resistito con controricorso i contribuenti. . La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata laddove la stessa ,ponendosi in contrario avviso con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione, ha ritenuto non applicabile la presunzione di ripartizione degli utili ai soci nel caso di una società a ristretta base sociale in quanto essa determinerebbe una illegittima praesumptio de praesunto. Il motivo è manifestamente fondato. Deversi riaffermare sulla questione la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale. (Cass 15824/16; Cass 25271/14). Spetta pertanto ai soci, a fronte di tale presunzione , la dimostrazione della inesistenza dei ricavi o che gli stessi sono stati accantonati o reinvestiti. (ex plurimis Cass 26132/17 ; Cass 14852/14 ) La erronea mancata applicazione della presunzione in questione ha necessariamente inficiato l'accertamento e la valutazione dei fatti di causa da parte della Commissione regionale. Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra ,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Molise , in diversa composizione, per nuovo giudizio in cui si dovranno osservare i principi dianzi riportati e per la liquidazione delle spese del presente grado. PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Molise ,in diversa composizione , anche per la liquidazione delle spese della present