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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 ottobre 2024

Cassazione n. 18072/2025

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ato la seguente SENTENZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen.

Antonietta per l’accoglimento del secondo motivo e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catania, con sentenza del 2 ottobre 2024, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. e lo ha condannato alla pena di euro 200 di ammenda per il reato di cui all’art. 651 cod. pen. per non avere dato indicazione sulla propria identità personale.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità con specifico riferimento alla condotta attribuita all’imputato.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 131-bis e 163 cod. pen. 3.

In data 30 gennaio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], chiede l’accoglimento del secondo motivo e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità con specifico riferimento alla condotta attribuita all’imputato.

La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che afferisce esclusivamente alla logicità e alla completezza della motivazione, è manifestamente infondata.

Il giudice di merito, infatti, facendo specifico riferimento alle dichiarazioni rese dal teste quanto alla condotta tenuta dal ricorrente -che si è rifiutato di fornire i propri documenti e si è allontanato, tanto che è stato poi identificato solo attraverso la fotografia della targa scattata da uno degli operanti (cfr. pag. 2 della sentenza indicata dove si dà anche conto del differente comportamento tenuto dalla sorella del ricorrente che, anche se in un secondo momento, ha esibito i documenti ed è stata pertanto assolta)- ha reso sul punto una motivazione adeguata e coerente che non è pertanto sindacabile in questa sede.

Ciò in quanto, come più volte ribadito da questa Corte, il sindacato conducibile nel giudizio di legittimità non può investire l'intrinseca attendibilità delle prove e il risultato della loro interpretazione, né riguardare il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, ma deve limitarsi ad accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati secondo le regole della logica e del diritto e in base a uno sviluppo argomentativo congruo, che dia conto in termini di corretta consequenzialità delle conclusioni raggiunte, senza poter mai opporre una ricostruzione dei fatti alternativa a quella prospettata dalle sentenze di merito, anche se altrettanto logica e plausibile (in tal senso Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04, nonché Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione recentemente Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 131-bis e 163 cod. pen.

La doglianza è fondata.

Dagli atti, cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094 – 01), risulta che la difesa ha formulato specifica richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e di concessione della sospensione condizionale della pena (cfr. verbale dell’udienza del 2 ottobre 2024).

La motivazione su tali punti è inesistente.

La carenza rilevata impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio affinché il Tribunale di Catania, libero nell’esito, proceda a un nuovo giudizio in ordine ai citati punti.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio su detti punti al Tribunale di So

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Antonietta per l’accoglimento del secondo motivo e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania, con sentenza del 2 ottobre 2024, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. e lo ha condannato alla pena di euro 200 di ammenda per il reato di cui all’art. 651 cod. pen. per non avere dato indicazione sulla propria identità personale. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità con specifico riferimento alla condotta attribuita all’imputato. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 131-bis e 163 cod. pen. 3. In data 30 gennaio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], chiede l’accoglimento del secondo motivo e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità con specifico riferimento alla condotta attribuita all’imputato. La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che afferisce esclusivamente alla logicità e alla completezza della motivazione, è manifestamente infondata. Il giudice di merito, infatti, facendo specifico riferimento alle dichiarazioni rese dal teste quanto alla condotta tenuta dal ricorrente -che si è rifiutato di fornire i propri documenti e si è allontanato, tanto che è stato poi identificato solo attraverso la fotografia della targa scattata da uno degli operanti (cfr. pag. 2 della sentenza indicata dove si dà anche conto del differente comportamento tenuto dalla sorella del ricorrente che, anche se in un secondo momento, ha esibito i documenti ed è stata pertanto assolta)- ha reso sul punto una motivazione adeguata e coerente che non è pertanto sindacabile in questa sede. Ciò in quanto, come più volte ribadito da questa Corte, il sindacato conducibile nel giudizio di legittimità non può investire l'intrinseca attendibilità delle prove e il risultato della loro interpretazione, né riguardare il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, ma deve limitarsi ad accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati secondo le regole della logica e del diritto e in base a uno sviluppo argomentativo congruo, che dia conto in termini di corretta consequenzialità delle conclusioni raggiunte, senza poter mai opporre una ricostruzione dei fatti alternativa a quella prospettata dalle sentenze di merito, anche se altrettanto logica e plausibile (in tal senso Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04, nonché Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione recentemente Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 131-bis e 163 cod. pen. La doglianza è fondata. Dagli atti, cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094 – 01), risulta che la difesa ha formulato specifica richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e di concessione della sospensione condizionale della pena (cfr. verbale dell’udienza del 2 ottobre 2024). La motivazione su tali punti è inesistente. La carenza rilevata impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio affinché il Tribunale di Catania, libero nell’esito, proceda a un nuovo giudizio in ordine ai citati punti. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio su detti punti al Tribunale di So
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