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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 24312/2026

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IDENZA E ASSISTENZArappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2026GIOVANNA [OSCURATO:PERSONA];2627- controricorrente –nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -avverso la sentenza n. 554/2021 della CORTE D’APPELLO diTORINO, depositata il 18/11/2021 R.G.N. 279/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom edroe rle gistro generale 13750/2022Numero sezionale 2627/202626/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Numero di raccolta generale 24312/20261.

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino harespinto il gravame interposto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza(AdER) avverso la sentenza di primo grado che, in parzialeaccoglimento dell’opposizione proposta dal professionista control’intimazione di pagamento notificatagli a mezzo PEC il 18febbraio 2020, ha dichiarato l’estinzione per prescrizione delcredito della Cassa a titolo di sanzioni ex art. 17, comma 4, dellal. n. 576 del 1980, respingendo l’opposizione relativamente allealtre pretese aventi ad oggetto contributi previdenziali dovutialla Cassa.2.

Avverso detta pronuncia l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Ha resistitomediante controricorso la [OSCURATO:PERSONA].

L’Agenzia delleEntrate Riscossione è rimasta intimata.3.

All’esito della camera di consiglio del 26 maggio 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata permotivazione apparente, in quanto dalla lettura del testo dellasentenza non era dato comprendere con quale ragionamentologico la Corte territoriale era giunta ad affermare che la l. n.247 del 2012, in tema di prescrizione dei contributiprevidenziali, ha valore retroattivo.- 2 -2.

Il motivo è inammissibile.

Numero registro generale 13750/2022Numero sezionale 2627/20262.1.

La Corte d’appello ha affermato che l’originario tNeumrmeroi ndi era ccolta generale 24312/2026decennale di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alDlaat a pubblicazione 31/07/2026CNPAF previsto dall’art. 19 della l. n. 576 del 1980, ridotto acinque anni dall’art. 3 della l. n. 335 del 1995, è divenutonuovamente decennale a seguito dell’introduzione dell’art. 66della l. n. 247 del 2012.

Richiamati alcuni precedenti dellagiurisprudenza di legittimità, inoltre, la Corte ha affermato chela nuova normativa si applica unicamente per il futuro e alleprescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedenteal momento dell’entrata in vigore della citata l. n. 247.

Inparticolare, nella sentenza impugnata si legge: «Diversamenteda quanto sostenuto dall’appellante, l’applicazione del terminedi prescrizione decennale contributi non ancora prescritti al2.2.2013, momento di entrata in vigore della L. 247/2012, noncomporta un’applicazione retroattiva della legge, trattandosi dirapporti ancora pendenti e non esauriti (non essendo laprescrizione ancora maturata secondo il regime precedente) almomento della sua entrata in vigore» (v. pag. 8).2.2.

Il motivo in esame non ha pertinenza rispetto alla decisioneimpugnata, dal momento che – al contrario di quanto sostieneil ricorrente – la Corte di merito ha chiaramente affermato chela previsione che ha riportato a dieci anni il termine diprescrizione dei contributi non ha effetto retroattivo.

Il motivo,quindi, non si confronta con le ragioni poste a base delladecisione, sicché esso è da ritenersi nullo per inidoneità delloscopo ed è, quindi, inammissibile, ai sensi dell’art. 366, n. 4),c.p.c. (cfr. Cass. n. 1341 del 2024 e Cass. n. 9059 del 2025).3.

Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., si lamenta la violazione falsa applicazionedella l. n. 247 del 2012 in luogo della l. n. 335 del 1995, per non- 3 -avere la Corte d’appello affermato che il nuovo termiNnuem erod rie gistro generale 13750/2022Numero sezionale 2627/2026prescrizione decennale previsto dalla citata l. n. 247 si Naupmeproli dci ara ccolta generale 24312/2026soltanto a partire dal 2 febbraio 2013, mentre per i contribuDtait a pubblicazione 31/07/2026precedenti opera il termine di prescrizione quinquennaleprevisto dalla l. n. 335 del 1995, così incorrendo nella violazionedel principio di irretroattività della legge stabilito dall’art. 11delle preleggi.4.

Il motivo è infondato.4.1.

La disciplina della prescrizione dei contributi nellaprevidenza forense era dettata dall’art. 19 della l. n. 576 del1980, il quale stabiliva che la prescrizione dei contributi dovutialla cassa e di ogni relativo accessorio si compiva con il decorsodi dieci anni, con decorrenza dalla data di invio alla Cassa, daparte del professionista, della comunicazione obbligatoriareddituale.Dopo l’entrata in vigore della l. n. 335 del 1995, questa Corteha affermato l’applicabilità della disciplina della prescrizionequinquennale dettata dall’art. 3, commi 9 e 10, della l. cit.,anche alle contribuzioni dovute alle casse di previdenzaprivatizzate dei liberi professionisti (v.

Cass. n. 26621 del 2006,secondo cui la l. n. 335 cit. ha regolato l’intera materia dellaprescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, conriferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria,comprese quelle per i liberi professionisti), ivi comprese quelledovute alla [OSCURATO:PERSONA] (cfr., in particolare, Cass.n. 20343 del 2006 e Cass. n. 5522 del 2003).4.2.

È poi intervenuto l’art. 66 della l. 31 dicembre 2012, n. 247(«Nuova disciplina dell’ordinamento della professioneforense»), che ha ripristinato la previgente disciplina dellaprescrizione decennale della contribuzione previdenzialestatuendo che «La disciplina in materia di prescrizione dei- 4 -contributi previdenziali di cui all’articolo 3 della legge 8 aNguomesrtoo re gistro generale 13750/2022Numero sezionale 2627/20261995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute allaNu Cmearos dsi ara ccolta generale 24312/2026nazionale di previdenza e assistenza forense».

Data pubblicazione 31/07/2026In questo modo, nello specifico settore previdenziale forense illegislatore ha inteso superare la regola generale secondo cui iltermine di prescrizione quinquennale dei contributi stabilitodall’art. 3 della l. n. 335 del 1995 opera anche per lacontribuzione dovuta alle casse di previdenza categoriali.4.3.

Quanto all’applicabilità ratione temporis del regimeprescrizionale “ripristinato” dall’art. 66 cit., questa Corte ha giàavuto occasione di escludere che nella norma siano reperibiliindici rivelatori dell’intenzione del legislatore di procedere aduna interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicché lanuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonchéalle prescrizioni non ancora maturate secondo il regimeprecedente (v.

Cass. n. 6729 del 2013; in sensosostanzialmente analogo cfr. anche Cass. n. 18953 del 2014,ove si precisa che la novella non incide su prescrizioni giàperfezionatesi).4.4.

Si tratta di indirizzo al quale occorre assicurare continuità,innanzitutto perché la previsione derogatoria del 2012 non èintervenuta in un settore caratterizzato da dubbi e oscillazioniinterpretative, né ha imposto la scelta di una delle possibilivarianti di senso del testo originario della norma in ipotesiinterpretata (sui requisiti essenziali affinché una datadisposizione possa essere ritenuta di interpretazione autenticacfr., ex multis, Corte cost. n. 72 del 2025 e i numerosiprecedenti menzionati al punto 4.2 del “considerato in diritto”).In secondo luogo, perché il tenore letterale dell’art. 66 cit. èchiaro nell’affermare che la materia delle contribuzioni dovutealla [OSCURATO:PERSONA] si sottrae alla disciplina di portata generale- 5 -(“non si applica”) contenuta nell’art. 3 della l. n. 335 del N1u9m9er5o r,e gistro generale 13750/2022Numero sezionale 2627/2026con la conseguenza che, in difetto di espressa previsionNeum veroo ldti ara ccolta generale 24312/2026a delimitare l’efficacia temporale della modifica della disciplinDaat a pubblicazione 31/07/2026normativa della prescrizione, essa opera anche in relazione aidiritti non ancora estinti.Ciò in linea con l’indirizzo di questa Corte secondo cui, in lineagenerale, la legge che modifica il termine di prescrizione di undiritto, in assenza di apposita disciplina transitoria, è applicabileanche ai diritti già sorti al momento della sua entrata in vigore(e non ancora estinti) ove preveda un termine più lungo delprecedente e non anche se ne introduca uno più breve, tenutoconto che il principio di irretroattività non osta all’applicazionedella legge sopravvenuta ai rapporti sorti anteriormente che nonabbiano ancora esaurito i loro effetti, ma soltanto all’elisionedegli effetti già verificatisi o in corso di verificazione (v.

Cass. n.27015 del 2022).

Ed infatti, una norma che prolunghi la duratadi un termine prescrizionale, quale già fissata da una precedentenorma, e che entri in vigore prima che tale periodoprescrizionale sia già integralmente decorso, cioè prima che sisia verificata l’estinzione del diritto soggetto a prescrizione,esplica la sua efficacia sul rapporto giuridico ancora pendente eperciò, pur non essendo retroattiva, vale a prolungare il termineprecedente per la nuova durata da essa stabilita (cfr. Cass. n.8236 del 1994, in tema di prescrizione dell’azione per riscuoterei premi di assicurazione e, in genere, le somme dovute dai datoridi lavoro all’Inail ex art. 112, secondo comma, del d.P.R. n.1124 del 1965).4.5.

A tale indirizzo si è uniformata la Corte di merito, la qualeha correttamente affermato che la disciplina contenuta nella l.n. 247 del 2012 si applica unicamente per il futuro e per leprescrizioni non maturate alla data di entrata in vigore della- 6 -legge (2 febbraio 2013), così escludendo ogni possibilNituàme rod rie gistro generale 13750/2022Numero sezionale 2627/2026applicazione retroattiva della nuova normativa.

Numero di raccolta generale 24312/20265.

Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo commaDa,t a pubblicazione 31/07/2026n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione della l. n. 247del 2012 in relazione alla prescrizione delle sanzioni previstedall’art. 17, comma 4, l. 576 del 1980, posto in correlazione conl’art. 28 della l. n. 689 del 1981, per avere la Corte d’appelloaffermato che le sanzioni hanno la stessa natura giuridicadell’obbligazione principale e, quindi, sono soggette almedesimo regime di prescrizione, nella specie decennale.6.

Il motivo è inammissibile.6.1.

Nella sentenza impugnata si legge che il Giudice di primogrado ha accolto parzialmente l’opposizione propostadall’odierno ricorrente reputando prescritta la sanzione per ilritardato invio della dichiarazione reddituale ex art. 17 della l.n. 576 del 1980 relativa all’anno 2012, considerato che iltermine quinquennale decorreva dal 30 ottobre 2013 e il primoesattoriale in data 25 gennaio 2019 (v. pagg. 3 e 5).Si legge, altresì, che la pretesa creditoria della Cassa è relativa,oltre che ai contributi, alle sanzioni civili, le quali, a differenzadelle sanzioni amministrative, costituiscono conseguenzaautomatica dell’inadempimento introdotta al fine di rafforzarel’obbligazione contributiva e di risarcire in manierapredeterminata il danno cagionato all’ente creditore, con laconseguenza che tale credito ha la stessa natura giuridicadell’obbligazione principale e, quindi, al medesimo termine diprescrizione, nel caso di specie decennale (v. pag. 10).6.2.

Il motivo in esame fa leva sul costante indirizzo di questaCorte secondo cui la sanzione amministrativa pecuniariacomminata dall’art. 17, quarto comma, primo periodo, della l.- 7 -n. 576 del 1980, per inottemperanza all’obbligNou merod rie gistro generale 13750/2022Numero sezionale 2627/2026comunicazione alla Cassa nazionale di previdenza e assNiusmteeron dzi ara ccolta generale 24312/2026forense dell’ammontare del reddito professionale entro trentDaat a pubblicazione 31/07/2026giorni dalla data prescritta per la presentazione delladichiarazione annuale dei redditi, ha natura amministrativa edè soggetta alla prescrizione quinquennale, decorrente dal giornoin cui è stata commessa la violazione (v.

Cass. n. 17258 del2018, ripetutamente citata dalla parte ricorrente).6.3.

Anche in questo caso, dunque, il motivo non è aderenterispetto alla decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] di primo gradoaveva già risolto in senso favorevole al contribuente laquestione relativa alla prescrizione della sanzioneamministrativa applicata per l’omessa comunicazione, da partedel professionista, dei redditi percepiti.

Pertanto, la Corted’appello, investita del solo gravame proposto dall’avvocato,non se ne è affatto occupata.

È evidente, quindi, che non v’ècorrispondenza tra la decisione assunta dalla Corte di merito ela violazione di legge denunciata, con la conseguenza che anchetale censura è da ritenersi inammissibile ai sensi dell’art. 366,n. 4), c.p.c.7.

Con il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., si deduce la nullità della notifica eseguitaa mezzo PEC non inserita nei registri INI-PEC, IPA o Indice PA.Parte ricorrente afferma che l’indirizzo del mittente dal quale èstato notificato l’atto impugnato non risulta nei pubblici registrie rimarca che l’art. 3bis della l. n. 53 del 1994 prevede che lanotificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di postaelettronica certificata esclusivamente utilizzando un indirizzoPEC del notificante risultante dai pubblici elenchi.8.

Il motivo è inammissibile.- 8 -8.1.

La Corte d’appello ha disatteso il motivo di dogNliuamnerzoa re gistro generale 13750/2022Numero sezionale 2627/2026relativo alle modalità di notifica dell’intimazione di pagaNummeeron dti ora ccolta generale 24312/2026da parte dell’AdER osservando che: a) il riferimento alla l. n. 5D3at a pubblicazione 31/07/2026del 1994 è inconferente, in quanto si tratta di normativa chedisciplina le notifiche telematiche effettuate dagli avvocati e daiprocuratori e non quelle degli enti pubblici; b) in ogni caso, l’attoha raggiunto il suo scopo, in quanto reca gli esatti termini deicrediti vantati dalla cassa rispetto ai quali l’intimato ha potutodispiegare compiuti difese (v. pag. 10).8.2.

La censura in esame non prende affatto in considerazione,tentando di confutarle, le ragioni sottese alla decisione dellaCorte di merito, proponendo la sua tesi circa la non conformitàdella notifica eseguita alle prescrizioni della l. n. 53 del 1994(legge che, come visto, la Corte ha ritenuto inapplicabile al casodi specie) e senza in alcun modo censurare il passaggio secondocui, in ogni caso, la notifica ha pienamente raggiunto il suoscopo.8.3.

Nei termini in cui è articolato, dunque, il motivo non superail vaglio di ammissibilità, posto che – secondo il costanteindirizzo di questa Corte – il vizio della sentenza previstodall’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., dev’essere dedotto, apena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art.366, n. 4), c.p.c., non solo con l’indicazione delle norme che siassumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specificheargomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a dimostrare inqual modo determinate affermazioni in diritto contenute nellasentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le normeregolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stessefornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamenteimpedendo a questa Corte di adempiere al suo compito di- 9 -verificare il fondamento della lamentata violazione (v.

CaNsusm.e rno r.e gistro generale 13750/2022Numero sezionale 2627/202616700 del 2020 e Cass. n. 24298 del 2016).

Numero di raccolta generale 24312/20269.

Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, il ricorsDoat a pubblicazione 31/07/2026dev’essere rigettato.10.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto,a carico della parte ricorrente.

La liquidazione è effettuata sullascorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del2014 e del valore della causa.

Nulla va disposto nei confrontidell’Agenzia delle Entrate Riscossione, rimasta intimata.11.

Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002.

Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez.

Un., n. 4315 del 2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.000 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% eaccessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 maggio2026La PresidenteLucia Esposito- 10 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IDENZA E ASSISTENZArappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2026GIOVANNA [OSCURATO:PERSONA];2627- controricorrente –nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -avverso la sentenza n. 554/2021 della CORTE D’APPELLO diTORINO, depositata il 18/11/2021 R.G.N. 279/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom edroe rle gistro generale 13750/2022Numero sezionale 2627/202626/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Numero di raccolta generale 24312/20261. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino harespinto il gravame interposto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza(AdER) avverso la sentenza di primo grado che, in parzialeaccoglimento dell’opposizione proposta dal professionista control’intimazione di pagamento notificatagli a mezzo PEC il 18febbraio 2020, ha dichiarato l’estinzione per prescrizione delcredito della Cassa a titolo di sanzioni ex art. 17, comma 4, dellal. n. 576 del 1980, respingendo l’opposizione relativamente allealtre pretese aventi ad oggetto contributi previdenziali dovutialla Cassa.2. Avverso detta pronuncia l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Ha resistitomediante controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. L’Agenzia delleEntrate Riscossione è rimasta intimata.3. All’esito della camera di consiglio del 26 maggio 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata permotivazione apparente, in quanto dalla lettura del testo dellasentenza non era dato comprendere con quale ragionamentologico la Corte territoriale era giunta ad affermare che la l. n.247 del 2012, in tema di prescrizione dei contributiprevidenziali, ha valore retroattivo.- 2 -2. Il motivo è inammissibile. Numero registro generale 13750/2022Numero sezionale 2627/20262.1. La Corte d’appello ha affermato che l’originario tNeumrmeroi ndi era ccolta generale 24312/2026decennale di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alDlaat a pubblicazione 31/07/2026CNPAF previsto dall’art. 19 della l. n. 576 del 1980, ridotto acinque anni dall’art. 3 della l. n. 335 del 1995, è divenutonuovamente decennale a seguito dell’introduzione dell’art. 66della l. n. 247 del 2012. Richiamati alcuni precedenti dellagiurisprudenza di legittimità, inoltre, la Corte ha affermato chela nuova normativa si applica unicamente per il futuro e alleprescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedenteal momento dell’entrata in vigore della citata l. n. 247. Inparticolare, nella sentenza impugnata si legge: «Diversamenteda quanto sostenuto dall’appellante, l’applicazione del terminedi prescrizione decennale contributi non ancora prescritti al2.2.2013, momento di entrata in vigore della L. 247/2012, noncomporta un’applicazione retroattiva della legge, trattandosi dirapporti ancora pendenti e non esauriti (non essendo laprescrizione ancora maturata secondo il regime precedente) almomento della sua entrata in vigore» (v. pag. 8).2.2. Il motivo in esame non ha pertinenza rispetto alla decisioneimpugnata, dal momento che – al contrario di quanto sostieneil ricorrente – la Corte di merito ha chiaramente affermato chela previsione che ha riportato a dieci anni il termine diprescrizione dei contributi non ha effetto retroattivo. Il motivo,quindi, non si confronta con le ragioni poste a base delladecisione, sicché esso è da ritenersi nullo per inidoneità delloscopo ed è, quindi, inammissibile, ai sensi dell’art. 366, n. 4),c.p.c. (cfr. Cass. n. 1341 del 2024 e Cass. n. 9059 del 2025).3. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., si lamenta la violazione falsa applicazionedella l. n. 247 del 2012 in luogo della l. n. 335 del 1995, per non- 3 -avere la Corte d’appello affermato che il nuovo termiNnuem erod rie gistro generale 13750/2022Numero sezionale 2627/2026prescrizione decennale previsto dalla citata l. n. 247 si Naupmeproli dci ara ccolta generale 24312/2026soltanto a partire dal 2 febbraio 2013, mentre per i contribuDtait a pubblicazione 31/07/2026precedenti opera il termine di prescrizione quinquennaleprevisto dalla l. n. 335 del 1995, così incorrendo nella violazionedel principio di irretroattività della legge stabilito dall’art. 11delle preleggi.4. Il motivo è infondato.4.1. La disciplina della prescrizione dei contributi nellaprevidenza forense era dettata dall’art. 19 della l. n. 576 del1980, il quale stabiliva che la prescrizione dei contributi dovutialla cassa e di ogni relativo accessorio si compiva con il decorsodi dieci anni, con decorrenza dalla data di invio alla Cassa, daparte del professionista, della comunicazione obbligatoriareddituale.Dopo l’entrata in vigore della l. n. 335 del 1995, questa Corteha affermato l’applicabilità della disciplina della prescrizionequinquennale dettata dall’art. 3, commi 9 e 10, della l. cit.,anche alle contribuzioni dovute alle casse di previdenzaprivatizzate dei liberi professionisti (v. Cass. n. 26621 del 2006,secondo cui la l. n. 335 cit. ha regolato l’intera materia dellaprescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, conriferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria,comprese quelle per i liberi professionisti), ivi comprese quelledovute alla [OSCURATO:PERSONA] (cfr., in particolare, Cass.n. 20343 del 2006 e Cass. n. 5522 del 2003).4.2. È poi intervenuto l’art. 66 della l. 31 dicembre 2012, n. 247(«Nuova disciplina dell’ordinamento della professioneforense»), che ha ripristinato la previgente disciplina dellaprescrizione decennale della contribuzione previdenzialestatuendo che «La disciplina in materia di prescrizione dei- 4 -contributi previdenziali di cui all’articolo 3 della legge 8 aNguomesrtoo re gistro generale 13750/2022Numero sezionale 2627/20261995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute allaNu Cmearos dsi ara ccolta generale 24312/2026nazionale di previdenza e assistenza forense». Data pubblicazione 31/07/2026In questo modo, nello specifico settore previdenziale forense illegislatore ha inteso superare la regola generale secondo cui iltermine di prescrizione quinquennale dei contributi stabilitodall’art. 3 della l. n. 335 del 1995 opera anche per lacontribuzione dovuta alle casse di previdenza categoriali.4.3. Quanto all’applicabilità ratione temporis del regimeprescrizionale “ripristinato” dall’art. 66 cit., questa Corte ha giàavuto occasione di escludere che nella norma siano reperibiliindici rivelatori dell’intenzione del legislatore di procedere aduna interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicché lanuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonchéalle prescrizioni non ancora maturate secondo il regimeprecedente (v. Cass. n. 6729 del 2013; in sensosostanzialmente analogo cfr. anche Cass. n. 18953 del 2014,ove si precisa che la novella non incide su prescrizioni giàperfezionatesi).4.4. Si tratta di indirizzo al quale occorre assicurare continuità,innanzitutto perché la previsione derogatoria del 2012 non èintervenuta in un settore caratterizzato da dubbi e oscillazioniinterpretative, né ha imposto la scelta di una delle possibilivarianti di senso del testo originario della norma in ipotesiinterpretata (sui requisiti essenziali affinché una datadisposizione possa essere ritenuta di interpretazione autenticacfr., ex multis, Corte cost. n. 72 del 2025 e i numerosiprecedenti menzionati al punto 4.2 del “considerato in diritto”).In secondo luogo, perché il tenore letterale dell’art. 66 cit. èchiaro nell’affermare che la materia delle contribuzioni dovutealla [OSCURATO:PERSONA] si sottrae alla disciplina di portata generale- 5 -(“non si applica”) contenuta nell’art. 3 della l. n. 335 del N1u9m9er5o r,e gistro generale 13750/2022Numero sezionale 2627/2026con la conseguenza che, in difetto di espressa previsionNeum veroo ldti ara ccolta generale 24312/2026a delimitare l’efficacia temporale della modifica della disciplinDaat a pubblicazione 31/07/2026normativa della prescrizione, essa opera anche in relazione aidiritti non ancora estinti.Ciò in linea con l’indirizzo di questa Corte secondo cui, in lineagenerale, la legge che modifica il termine di prescrizione di undiritto, in assenza di apposita disciplina transitoria, è applicabileanche ai diritti già sorti al momento della sua entrata in vigore(e non ancora estinti) ove preveda un termine più lungo delprecedente e non anche se ne introduca uno più breve, tenutoconto che il principio di irretroattività non osta all’applicazionedella legge sopravvenuta ai rapporti sorti anteriormente che nonabbiano ancora esaurito i loro effetti, ma soltanto all’elisionedegli effetti già verificatisi o in corso di verificazione (v. Cass. n.27015 del 2022). Ed infatti, una norma che prolunghi la duratadi un termine prescrizionale, quale già fissata da una precedentenorma, e che entri in vigore prima che tale periodoprescrizionale sia già integralmente decorso, cioè prima che sisia verificata l’estinzione del diritto soggetto a prescrizione,esplica la sua efficacia sul rapporto giuridico ancora pendente eperciò, pur non essendo retroattiva, vale a prolungare il termineprecedente per la nuova durata da essa stabilita (cfr. Cass. n.8236 del 1994, in tema di prescrizione dell’azione per riscuoterei premi di assicurazione e, in genere, le somme dovute dai datoridi lavoro all’Inail ex art. 112, secondo comma, del d.P.R. n.1124 del 1965).4.5. A tale indirizzo si è uniformata la Corte di merito, la qualeha correttamente affermato che la disciplina contenuta nella l.n. 247 del 2012 si applica unicamente per il futuro e per leprescrizioni non maturate alla data di entrata in vigore della- 6 -legge (2 febbraio 2013), così escludendo ogni possibilNituàme rod rie gistro generale 13750/2022Numero sezionale 2627/2026applicazione retroattiva della nuova normativa. Numero di raccolta generale 24312/20265. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo commaDa,t a pubblicazione 31/07/2026n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione della l. n. 247del 2012 in relazione alla prescrizione delle sanzioni previstedall’art. 17, comma 4, l. 576 del 1980, posto in correlazione conl’art. 28 della l. n. 689 del 1981, per avere la Corte d’appelloaffermato che le sanzioni hanno la stessa natura giuridicadell’obbligazione principale e, quindi, sono soggette almedesimo regime di prescrizione, nella specie decennale.6. Il motivo è inammissibile.6.1. Nella sentenza impugnata si legge che il Giudice di primogrado ha accolto parzialmente l’opposizione propostadall’odierno ricorrente reputando prescritta la sanzione per ilritardato invio della dichiarazione reddituale ex art. 17 della l.n. 576 del 1980 relativa all’anno 2012, considerato che iltermine quinquennale decorreva dal 30 ottobre 2013 e il primoesattoriale in data 25 gennaio 2019 (v. pagg. 3 e 5).Si legge, altresì, che la pretesa creditoria della Cassa è relativa,oltre che ai contributi, alle sanzioni civili, le quali, a differenzadelle sanzioni amministrative, costituiscono conseguenzaautomatica dell’inadempimento introdotta al fine di rafforzarel’obbligazione contributiva e di risarcire in manierapredeterminata il danno cagionato all’ente creditore, con laconseguenza che tale credito ha la stessa natura giuridicadell’obbligazione principale e, quindi, al medesimo termine diprescrizione, nel caso di specie decennale (v. pag. 10).6.2. Il motivo in esame fa leva sul costante indirizzo di questaCorte secondo cui la sanzione amministrativa pecuniariacomminata dall’art. 17, quarto comma, primo periodo, della l.- 7 -n. 576 del 1980, per inottemperanza all’obbligNou merod rie gistro generale 13750/2022Numero sezionale 2627/2026comunicazione alla Cassa nazionale di previdenza e assNiusmteeron dzi ara ccolta generale 24312/2026forense dell’ammontare del reddito professionale entro trentDaat a pubblicazione 31/07/2026giorni dalla data prescritta per la presentazione delladichiarazione annuale dei redditi, ha natura amministrativa edè soggetta alla prescrizione quinquennale, decorrente dal giornoin cui è stata commessa la violazione (v. Cass. n. 17258 del2018, ripetutamente citata dalla parte ricorrente).6.3. Anche in questo caso, dunque, il motivo non è aderenterispetto alla decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] di primo gradoaveva già risolto in senso favorevole al contribuente laquestione relativa alla prescrizione della sanzioneamministrativa applicata per l’omessa comunicazione, da partedel professionista, dei redditi percepiti. Pertanto, la Corted’appello, investita del solo gravame proposto dall’avvocato,non se ne è affatto occupata. È evidente, quindi, che non v’ècorrispondenza tra la decisione assunta dalla Corte di merito ela violazione di legge denunciata, con la conseguenza che anchetale censura è da ritenersi inammissibile ai sensi dell’art. 366,n. 4), c.p.c.7. Con il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., si deduce la nullità della notifica eseguitaa mezzo PEC non inserita nei registri INI-PEC, IPA o Indice PA.Parte ricorrente afferma che l’indirizzo del mittente dal quale èstato notificato l’atto impugnato non risulta nei pubblici registrie rimarca che l’art. 3bis della l. n. 53 del 1994 prevede che lanotificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di postaelettronica certificata esclusivamente utilizzando un indirizzoPEC del notificante risultante dai pubblici elenchi.8. Il motivo è inammissibile.- 8 -8.1. La Corte d’appello ha disatteso il motivo di dogNliuamnerzoa re gistro generale 13750/2022Numero sezionale 2627/2026relativo alle modalità di notifica dell’intimazione di pagaNummeeron dti ora ccolta generale 24312/2026da parte dell’AdER osservando che: a) il riferimento alla l. n. 5D3at a pubblicazione 31/07/2026del 1994 è inconferente, in quanto si tratta di normativa chedisciplina le notifiche telematiche effettuate dagli avvocati e daiprocuratori e non quelle degli enti pubblici; b) in ogni caso, l’attoha raggiunto il suo scopo, in quanto reca gli esatti termini deicrediti vantati dalla cassa rispetto ai quali l’intimato ha potutodispiegare compiuti difese (v. pag. 10).8.2. La censura in esame non prende affatto in considerazione,tentando di confutarle, le ragioni sottese alla decisione dellaCorte di merito, proponendo la sua tesi circa la non conformitàdella notifica eseguita alle prescrizioni della l. n. 53 del 1994(legge che, come visto, la Corte ha ritenuto inapplicabile al casodi specie) e senza in alcun modo censurare il passaggio secondocui, in ogni caso, la notifica ha pienamente raggiunto il suoscopo.8.3. Nei termini in cui è articolato, dunque, il motivo non superail vaglio di ammissibilità, posto che – secondo il costanteindirizzo di questa Corte – il vizio della sentenza previstodall’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., dev’essere dedotto, apena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art.366, n. 4), c.p.c., non solo con l’indicazione delle norme che siassumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specificheargomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a dimostrare inqual modo determinate affermazioni in diritto contenute nellasentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le normeregolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stessefornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamenteimpedendo a questa Corte di adempiere al suo compito di- 9 -verificare il fondamento della lamentata violazione (v. CaNsusm.e rno r.e gistro generale 13750/2022Numero sezionale 2627/202616700 del 2020 e Cass. n. 24298 del 2016). Numero di raccolta generale 24312/20269. Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, il ricorsDoat a pubblicazione 31/07/2026dev’essere rigettato.10. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto,a carico della parte ricorrente. La liquidazione è effettuata sullascorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del2014 e del valore della causa. Nulla va disposto nei confrontidell’Agenzia delle Entrate Riscossione, rimasta intimata.11. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002. Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.000 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% eaccessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 maggio2026La PresidenteLucia Esposito- 10 -
Sentenza Cassazione n. 24312/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris