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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 33135/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente alla durata delle pene accessorie ed il rigetto del ricorso nel resto; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza del 13 giugno 2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta documentale e patrimoniale e l'aveva condannato alla pena di giustizia oltre che alle pene accessorie dell'interdizione per anni cinque dai pubblici uffici e a quelle previste dall'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, la cui durata era stata fissata in anni dieci.

In particolare, la Corte di appello ha assolto il Funari dall'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale e ha conseguentemente ridotto la pena principale; inoltre, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 ha rideterminato in misura pari alla durata della pena principale, ossia tre anni, la durata delle pene accessorie fallimentari.

Per effetto della sentenza di appello il Funari risulta condannato per avere, quale liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal 21 ottobre 2009 al 14 ottobre 2010, data in cui la società è stata dichiarata fallita, tenuto le scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 12 e 17 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello volto a censurare il rigetto dell'istanza di riunione del processo al altro giudizio a carico degli imputati per fatti di bancarotta relativi alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., controllante la [OSCURATO:SOCIETA].

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole del mancato accoglimento dell'istanza di rinvio del processo per impedimento del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale aveva illegittimamente rigettato l'istanza di rinvio con conseguente nullità assoluta degli atti processuali e della sentenza di primo grado.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 216, primo comma, n. 2, r.d. n. 267 del 1942, sostenendo che non sussisterebbero l'elemento oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale e che la motivazione in ordine a tali punti sarebbe manifestamente illogica o contraddittoria, anche per effetto del travisamento d elle prove.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 133 cod. pen. e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

2.5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole della totale carenza di motivazione in ordine alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, neppure attraverso un generico richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA]

1. Deve rilevarsi che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto il 27 novembre 2021 a [OSCURATO:PERSONA] del Tronto, come risulta dal certificato di morte rilasciato dal Comune di Monteprandone il 22 giugno 2022.

2. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790; Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995, Torri, Rv. 203241).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente alla durata delle pene accessorie ed il rigetto del ricorso nel resto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza del 13 giugno 2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta documentale e patrimoniale e l'aveva condannato alla pena di giustizia oltre che alle pene accessorie dell'interdizione per anni cinque dai pubblici uffici e a quelle previste dall'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, la cui durata era stata fissata in anni dieci. In particolare, la Corte di appello ha assolto il Funari dall'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale e ha conseguentemente ridotto la pena principale; inoltre, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 ha rideterminato in misura pari alla durata della pena principale, ossia tre anni, la durata delle pene accessorie fallimentari. Per effetto della sentenza di appello il Funari risulta condannato per avere, quale liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal 21 ottobre 2009 al 14 ottobre 2010, data in cui la società è stata dichiarata fallita, tenuto le scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 12 e 17 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello volto a censurare il rigetto dell'istanza di riunione del processo al altro giudizio a carico degli imputati per fatti di bancarotta relativi alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., controllante la [OSCURATO:SOCIETA]. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole del mancato accoglimento dell'istanza di rinvio del processo per impedimento del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale aveva illegittimamente rigettato l'istanza di rinvio con conseguente nullità assoluta degli atti processuali e della sentenza di primo grado. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 216, primo comma, n. 2, r.d. n. 267 del 1942, sostenendo che non sussisterebbero l'elemento oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale e che la motivazione in ordine a tali punti sarebbe manifestamente illogica o contraddittoria, anche per effetto del travisamento d elle prove. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 133 cod. pen. e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole della totale carenza di motivazione in ordine alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, neppure attraverso un generico richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] 1. Deve rilevarsi che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto il 27 novembre 2021 a [OSCURATO:PERSONA] del Tronto, come risulta dal certificato di morte rilasciato dal Comune di Monteprandone il 22 giugno 2022. 2. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790; Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995, Torri, Rv. 203241). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per
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