CassazionedecretoSezione LDecisione del 9 ottobre 2024
Cassazione n. 26454/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22427/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC del difensore -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC del difensore -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.367/2022 depositata il 16/03/2022. letta la rinuncia al ricorso de l la ricorrente , comunicata al controricorrente in data 30 agosto 2024;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate fra le parti giacché al momento della proposizione del ricorso questa Corte non si era ancora pronunciata sull’interpretazione dell’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010 e sull’applicabilità del “blocco” anche agli aumenti stipendiali previsti per la dirigenza medica a seguito di positiva valutazione dell’attività svolta P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione con compensazione delle spese Così deciso in Roma,il 09/10/2024 I