CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 42522/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CUNEO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di Assise di appello di Torino ha parzialmente riformato, riducendo la pena a trenta anni di reclusione, la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cuneo in data 16 settembre 2020 con la quale [OSCURATO:PERSONA] BIANCO è stato giudicato responsabile del reato di rapina commessa con armi ai danni dell'ultrasessantacinquenne [OSCURATO:PERSONA] (artt. 628, primo e terzo comma, n. 1 e n. 3-quinquies, cod. pen.) e dell'omicidio della stessa aggravato dalla minorata difesa e dal nesso teleologico (artt. 575, 576, primo comma, n. 1, 61, primo comma, n. 5, cod. pen.). 1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata riconosciuta la responsabilità per le condotte materiali commesse da BIANCO che ha aggredito alle spalle la persona offesa, colpendola al capo con una chiave inglese ripetutamente allo scopo di depredarla del denaro, effettivamente sottraendo la somma di euro 3,22. In disparte la questione della qualificazione della rapina alla stregua del tentativo e della esclusione delle circostanze aggravanti del nesso teleologico e della minorata difesa, la materialità dei fatti non è contestata dall'imputato che ha ammesso, soltanto dopo l'acquisizione di prove inconfutabili, di essere l'autore dell'omicidio a scopo di rapina della donna che egli conosceva per essere stato dalla stessa in precedenza aiutato a superare alcune difficoltà personali. 2. [OSCURATO:PERSONA] BIANCO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede che l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo: - alla qualificazione del reato di rapina consumata nella fattispecie tentata perché non è certa la sottrazione della somma di euro 3,22, che la donna avrebbe ricevuto come resto poco prima di essere aggredita dall'imputato, che di fatti non ha sottratto alcunché. Del resto, il rinvenimento nelle tasche dell'imputato, al momento del suo fermo eseguito la sera del giorno dell'omicidio, della suddetta somma in contanti non consente di individuarne la provenienza, mentre le monete di cui sarebbe stata in possesso la vittima possono essere andate disperse durante l'aggressione e il successivo trascinamento del corpo compiuto dall'imputato per occultare la vittima (primo motivo); - alla circostanza aggravante della minorata difesa in relazione all'omicidio e con riguardo all'età della persona offesa, essendo stata già contestata come aggravante della rapina la condizione anagrafica della vittima. Del resto, non è chiarito in che modo l'età avrebbe agevolato la commissione dell'omicidio (secondo motivo); - alla circostanza aggravante del nesso teleologico con riferimento all'omicidio che deve ritenersi "assorbita", per il principio di specialità, nel delitto di rapina poiché l'uso della violenza è un elemento caratterizzante del reato di rapina e dell'omicidio (terzo motivo); - al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione delle condizioni di emarginazione sociale e delle condizioni di vita dell'imputato che, anche in considerazione dell'efferatezza della condotta, si trovava in una condizione di totale distacco dalla realtà generato da uno sfogo di violenza (quarto motivo). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso. 2. Il primo motivo, che deduce l'erronea qualificazione della rapina come consumata, mentre si tratterebbe di un tentativo a causa del mancato impossessamento del denaro dì cui la donna aveva il possesso, è inammissibile perché, oltre ad essere versato in fatto, si concreta in una deduzione intrinsecamente illogica e centrata su mere ipotesi o illazioni circa lo smarrimento della somma di denaro che la persona offesa aveva appena ricevuto come resto di una consumazione al bar. È risultata, infatti, accertata, senza che il ricorso sviluppi specifiche censure, la circostanza di fatto che dimostra il possesso della somma di denaro da parte della vittima pochi istanti prima di essere aggredita a scopo di rapina dall'imputato. Il mancato reperimento della somma sul corpo della donna e nei luoghi in cui sono avvenuti i fatti, oggetto di un approfondito esame tecnico scientifico, è stato logicamente ricostruito quale elemento dimostrativo della spoliazione: sono state, del resto, rinvenute le altre cose in possesso della donna che, evidentemente prive di valore, l'imputato ha abbandonato sul luogo del delitto. È, perciò, priva di conferenza la contestazione, peraltro caratterizzata dalla mera assertività, secondo la quale non vi sarebbe la prova che il denaro rinvenuto al momento del fermo dell'imputato costituisca quello oggetto della rapina, posto che non si fonda su tale elemento l'affermazione della responsabilità per il delitto consumato. 3. Anche il motivo sulla minorata difesa è inammissibile. 3.1. La giurisprudenza ha chiarito che «ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen., l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio» (Sez. 2, n. 47186 del 22/10/2019, PM c/ Bona, Rv. 277780; in ragione della vigile attenzione reattiva prestata dalla persona offesa di anni 73 è stata esclusa la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa). 3.2. I giudici di merito, a differenza di quanto asserisce il ricorso, hanno incentrato la sussistenza dell'aggravante sulle caratteristiche di scarsa prontezza e capacità difensiva della persona offesa in considerazione dell'età (settantuno anni). Il ricorso si limita a sottolineare che il riferimento all'età anagrafica non è di per sé idoneo a configurare l'aggravante, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che ha, invece, valorizzato le condizioni fisiche della vittima desumibili da quanto emerge dalle indagini e dalle stesse dichiarazioni dell'imputato che ha potuto sorprendere alle spalle la persona offesa la cui capacità uditiva e prontezza di riflessi è risultata sensibilmente scemata in considerazione dell'età, in disparte l'accertata incapacità di difendersi per lo squilibrio fisico esistente tra aggressore e aggredito. 3.2. È manifestamente infondata la deduzione concernente la doppia contestazione del dato anagrafico quale aggravante della rapina, ai sensi dell'art. 628, terzo comma, n. 3-quinquies, cod. pen., e quale aggravante dell'omicidio con riferimento alla minorata difesa di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. Una volta chiarito che la minorata difesa è stata riconnessa alle condizioni in cui si trovava la vittima, che non derivano esclusivamente dal dato anagrafico, è priva di rilievo la circostanza che sia stata ritenuta sussistente l'aggravante prevista per la rapina commessa in danno di una persona di età superiore a 65 anni, trattandosi di elementi materiali del tutto diversi e non sovrapponibili. 4. È incomprensibile, perché oscuro e illogico, il motivo di ricorso che pretende l'applicazione del principio di specialità perché, essendo la violenza elemento caratterizzante dell'omicidio e della rapina, l'aggravante del nesso teleologico doveva ritenersi "assorbita" nel reato predatorio. 4.1. Dalla contestazione contenuta nell'imputazione, che risulta pienamente confermata nei gradi di merito e che non è avversata dal ricorso, l'imputato ha usato la violenza per sottrarre il denaro alla persona offesa, poi proseguendo l'azione violenta con ulteriori colpi al capo, anche dopo la traslazione del corpo ormai inerme, ciò allo scopo di assicurarsi l'impunità, essendo noto e riconoscibile dalla vittima, e quindi per mantenere il profitto illecito acquisito. 4.2. Risultano, dunque, del tutto stravaganti le doglianze che si appuntano su un orientamento giurisprudenziale, peraltro superato da lungo tempo (Sez. 1, n. 21730 del 05/02/2019, Ruszo, Rv. 276333), che riguarda invece il rapporto tra l'omicidio e la rapina impropria nella quale la violenza segue l'impossessamento del denaro. In ogni caso, risulta pienamente configurabile l'aggravante del nesso teleologico che lega il delitto di omicidio con la rapina quando, come risulta specificamente nel caso di specie, il più grave reato di sangue è stato commesso per assicurarsi il profitto e l'impunità, sicché non è ipotizzabile alcun assorbimento o applicazione delle norme sul reato complesso ovvero del principio di specialità tra la circostanza aggravante dell'art. 576, primo comma, n. 1 in relazione all'art. 61, primo comma, n. 2 cod. pen. e l'uso della violenza per commettere il delitto di rapina. È decisivo, del resto, evidenziare la successione temporale degli eventi (violenza per conseguire il profitto; successiva ulteriore efferata violenza per mantenere il profitto e assicurarsi l'impunità da possibili riconoscimenti) per confermare l'autonomia strutturale dei due reati nei quali la violenza, che pure costituisce il tratto comune, assume in concreto diverse finalità e dunque concorre a definire il delitto predatorio e l'aggravante teleologica dell'omicidio. 5. È, infine, inammissibile anche il motivo sulle circostanze attenuanti generiche perché, oltre a sollecitare una diversa valutazione degli elementi di fatto, omette del tutto di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che ha evidenziato la particolare gravità del fatto, l'intensità dell'elemento soggettivo nonché la condotta di totale disinteresse per la vittima che, peraltro, in precedenza aveva mostrato umana comprensione ed attenzione per i problemi personali dell'imputato. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d