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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22073/2024

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e ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 12914/2023 r.g. proposto da: Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, Agenzia del Demanio, in persona del direttore pro tempore, rappresentati e difesi, per mandato ex lege, dall’avvocatura generale dello Stato e presso la stessa per legge domiciliati a Roma in via dei Portoghesi n. 12 -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale, la cui copia per immagine conforme all’originale è allegata ricorso, 2RG n. 12914/2023 Con.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all’indirizzo pec indicato. -controricorrente – E Regione Veneto, in persona del Ministro pro tempore, Comune di Rosolina, in persona del Sindaco pro tempore - intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2586/2022, depositata in data 2 dicembre 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/4/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; considerato che il ricorso deve essere trattato in pubblica udienza, in ragione della sua complessità e, soprattutto, del suo rilievo nomofilattico e dell’assenza di precedenti specifici; che, in particolare, deve tenersi conto della sopraggiunta sentenza della Corte di giustizia UE, 20 aprile 2023, in causa C-348/22, per la quale «l’art. 12, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva [2006/13] deve essere interpretato nel senso che esso non si applica unicamente alle concessioni di occupazione del demanio marittimo che presentano un interesse transfrontaliero certo», ma anche alle altre; che in tale pronuncia si è anche affermato che «tale disposizione ha effetto diretto in quanto vieta, in termini inequivocabili, agli Stati membri, senza che questi ultimi dispongano di un qualsivoglia margine di discrezionalità o possano subordinare tale divieto a una qualsivoglia condizione e senza che sia necessaria l’adozione di un atto dell’Unione o degli Stati membri, di prevedere proroghe automatiche e generalizzate di siffatte concessioni»; che –prosegue 3RG n. 12914/2023 Con.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio la Corte di giustizia - «l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie incombono ai giudici nazionali e alle autorità amministrative, comprese quelle comunali»; che vi è, dunque, l’esigenza di esaminare, sentite le parti ed il Procuratore Generale, le ricadute di tale pronuncia sulla normativa nazionale e sulla pronuncia dell’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato n. 17 del 2021, concernente la delicata questione delle proroghe delle concessioni demaniali; P.Q.M.

Dispone il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione dell’udienza pubblica.

Così deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 12914/2023 r.g. proposto da: Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, Agenzia del Demanio, in persona del direttore pro tempore, rappresentati e difesi, per mandato ex lege, dall’avvocatura generale dello Stato e presso la stessa per legge domiciliati a Roma in via dei Portoghesi n. 12 -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale, la cui copia per immagine conforme all’originale è allegata ricorso, 2RG n. 12914/2023 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all’indirizzo pec indicato. -controricorrente – E Regione Veneto, in persona del Ministro pro tempore, Comune di Rosolina, in persona del Sindaco pro tempore - intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2586/2022, depositata in data 2 dicembre 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/4/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; considerato che il ricorso deve essere trattato in pubblica udienza, in ragione della sua complessità e, soprattutto, del suo rilievo nomofilattico e dell’assenza di precedenti specifici; che, in particolare, deve tenersi conto della sopraggiunta sentenza della Corte di giustizia UE, 20 aprile 2023, in causa C-348/22, per la quale «l’art. 12, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva [2006/13] deve essere interpretato nel senso che esso non si applica unicamente alle concessioni di occupazione del demanio marittimo che presentano un interesse transfrontaliero certo», ma anche alle altre; che in tale pronuncia si è anche affermato che «tale disposizione ha effetto diretto in quanto vieta, in termini inequivocabili, agli Stati membri, senza che questi ultimi dispongano di un qualsivoglia margine di discrezionalità o possano subordinare tale divieto a una qualsivoglia condizione e senza che sia necessaria l’adozione di un atto dell’Unione o degli Stati membri, di prevedere proroghe automatiche e generalizzate di siffatte concessioni»; che –prosegue 3RG n. 12914/2023 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio la Corte di giustizia - «l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie incombono ai giudici nazionali e alle autorità amministrative, comprese quelle comunali»; che vi è, dunque, l’esigenza di esaminare, sentite le parti ed il Procuratore Generale, le ricadute di tale pronuncia sulla normativa nazionale e sulla pronuncia dell’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato n. 17 del 2021, concernente la delicata questione delle proroghe delle concessioni demaniali; P.Q.M. Dispone il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione dell’udienza pubblica. Così deciso in Roma, nel
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