Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03145/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17903-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] PIPPI; - ricorrente - contro Z [OSCURATO:PERSONA], in persona del titolare [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso io studio deii'[OSCURATO:PERSONA] ALBANESE GINAHvii, che la rappresenta e difende unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] ANASTASI, [OSCURATO:PERSONA] FALASCHI; .9 - controricorrente - c) 4X-5 5 Avverso la sentenza n. 2451/2019 della CORTE di APPELLO di Firenze, depositata il 16/10/2019; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di sei motivi,, per la cassazione della sentenza n. 2451/19, del 16 ottobre 2019, resa dalla Corte di Appello di Firenze, che - respingendone il gravame a:,,verso !a sentenza n. 170/15, del 27 ago.sto 2015, del Tribunale. di Siena - ha confermato l'accoglimento dell'opposizione a precetto proposta da Z Style di [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi, "Z Style"), ritenendo insussistenti i presupposti per la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 cod. civ. nei confronti dell'opponente, su tali basi dichiarando l'inefficacia del precetto notificato dal Batignani in forza di un verbale di conciliazione giudiziale.

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di aver notificato il 6 marzo 2010, a Z Style, atto di precetto, con cui le intimava il pagamento della somma di C 40.800,00, quale residuo importo ancora da versare per rate scadute e a scadere, in adempimento del verbale di conciliazione giudiziale n. 3/2009, dell'il maggio 2009, del Tribunale di Montepulciano.

In particolare, l'intervenuta conciliazione aveva posto termine ad un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, promosso da Z Style in relazione al pagamento di compensi professionali dovuti al Batignani, da corrispondersi in forma rateizzata.

La proposta opposizione al precetto concerneva, seanatamente, la debenza, o meno, dell'IVA e della ritenuta di t-t-nni-^ , in nulm-,inne2 enmr-nci di ne nnnniiin-sinnn I M MI '..1:11 LI i V•-.1 11 L•11%., LI I %...M111%.111/ALIVII,..,, assumendo l'opponente non essere dovuta la maggiorazione di circa il venti per cento applicata dal creditore.

L'opponente, infatti, deduceva che - accordatesi le parti, in sede di conciliazione, per il pagamento di complessivi C 60.000,00 (secondo l'assunto di Z Style, già comprensivi degli accessori di legge), somma da corrispondere in quindici rate mensili di C 3.000,00, oltre ad una prima rata, peraltro già versata nell'udienza di conciliazione, dì C 15.000,00 - alla somma complessivamente pattuita veniva applicata dal Batignani, in aggiunta, la maggiorazione degli accessori, quali IVA, contributi previdenziali e ritenuta di acconto.

Costitiiitosi in giudizio, l'opposto domandlava il rigetto di tutte le domande formulate, sul rilievo che Z Style sarebbe decaduta dal beneficio del termine ex art. 1186 cod. chi., non avendo provveduto a corrispondere i ratei già scaduti da ottobre :2009 a febbraio 2010, risultando, pertanto, debitrice dell'importo pari a cinque mensilità (detratto dallo stesso un acconto di C 1.200,00, versato nell'ottobre 2009) e, dunque, di C 13.800,00.

Il giudice di prime cure accoglieva l'opposizione, ritenendo insussistenti i presupposti per la decadenza dal beneficio del termine e dichiarando l'inefficacia del precetto, facendo proprio l'assunto dell'opponente circa il carattere omnicomprensivo del compenso concordato in sede di conciliazione giudiziale. [OSCURATO:PERSONA] esperiva gravame, in via di principalità, avverso la sentenza di primo grado (impugnata con appello incidentale condizionato a nche da Z Style), contestando l'interpretazione che del titolo esecutivo era stata data dal Tribunale senese, lamentando, inoltre, l'asserita ultrapetizione quanto alla declaratoria di inefficacia del precetto, la falsa applicazione dell'art. 1186 cod. civ., nonché assumendo l'efficacia parziale del precetto.

Tesi che, in particolare, ribadiva nella comparsa conclusionale, evidenziando come Z Style; salvo guanto già Y ersato, dovesse considerarsi inadempiente, +viisto che tutti i ratei a carico della stessa risultavano ormai scaduti e non pagati, tanto che la procedura esecutiva a carico della stessa - mai sospesa - si era conclusa con ordinanza di asseanazione del 5 settembre 2017.

Il secondo giudice rigettava, come detto, il gravame principale (dichiarando, invece, assorbito quello incidentale), in particolare ritenendo inammissibile, per violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., l'appello del Batignani in relazione alla domanda numero

3. Con essa l'opposto aveva chiesto dichiararsi l'efficacia del Precetto per l'importo capitale di C 13.800,00, in auanto alla data di nni-ifir.n ti& ne-ne-M-t-n mnr-70 gni n) rict cli-ntinnn nià i MI ti M L,' II n.n I 1..0 I I I IRA è L L %.1 %J) I 1.0 %AI I.I.11 [OSCURATO:PERSONA] %.11 1%. 1 ratei da ottobre 2009 a febbraio 2010.

3. Avverso la sentenza della Corte fiorentina ha proposto ricorso per cassazione il Batignani, sulla base - come detto - dì sei motivi.

3.1. Con il primo motivo è denunciata - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - "violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. in relazione all'art. 111, comma 6, Cost.".

Si censura, in particolare, la sentenza impugnata per motivazione apparente, in quanto le argomentazioni del giudice di appello, secondo l'assunto della ricorrente, sarebbero il frutto di un mero recepimento della sentenza di primo grado, non pJtendosi ricavare dalla lettura della parte motiva l'iter logico- giuridico configurante una autonoma valutazione dei motivi di appello da parte del giudice di secondo grado.

3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per vizio di ultrapetizione, per avere la Corte territoriale pronunciato I'inefficacia d In rent-e:ai-i-n i n n cen n -7 n • I 1.11 di i inn enenr-ificm Ana-rinnrIn %.

LS-0 Il 1 1d-1 1 %A Iii.i /à %./ i I I¼I è 4 %A dell'opponente.

Si ribadisce, infatti, secondo quanto già sostenuto in appello, come l'opponente avesse chiesto, unicamente, l'accertamento "che il creditore non poteva agire per l'intero imp•Jrto", owv'ero anclie per- le rate non ar1COra .scadute di cui ai verbale di conciliazione giudiziale.

3.3. Col terzo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - si denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale giudicato inammissibile l'appello quanto alla domanda n. 3 delle conclusioni rassegnate in appello, per violazione dell'art. 345 cod. proc. cìv., censurando la sentenza nella parte in cui la Corte ha ritenuto ampliate le conclusioni svolte in primo grado.

A cc.i nnen ncir rv-intren 1-1.7.01.41111%... ,n•nad I 1%.II l'odierno ricorrente che tale domanda di accertamento della scadenza dei ratei da ottobre 2009 a febbraio 2010, per un importo capitale di C 13.800,00 (e, dunque, di declaratoria dell'efficacia del precetto, in relazione a tale somma), sebbene proposta solo in appello, ma unicamente in ragione del fatto che il primo giudice era andato "ultra petita" nel dichiarare l'inefficacia del precetto, doveva ritenersi contenuta in quelle già svolte, non potendo, pertanto, ritenersi "domanda nuova".

3.4. Con il quarto motivo - formulato ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - si denuncìa l'omissione in cuì sarebbe incorsa la Corte fiorentina, per non avere esaminato un fatto decisivo del giudizio, risultante da un preciso documento proveniente dalla stessa opponente (l'atto di citazione in Li pposizione), ovvero che, alla data di notifica del precetto, !e, 7 Style risultava inadempiente rispetto al pagamento delle rate concordate nel verbale di conciliazione giudiziale, segnatamente quelle da ottobre 2009 a febbraio 2010.

La sentenza impugnata, dunque, nel fare proprio il rilievo espresso dal primo giudice per escludere la decadenza dal beneficio del termine (rilievo secondo cui il debitore "ha mostrato vili mi-IO...Ler ade MI 11.9 re a /I LI b li i yre a Z O n a 1-1..‘111 re rifugi mila! V...erba l'e dII conciliazione giudiziale, corrispondendo al Batignani i ratei di cui all'accordo, seppure in misura inferiore di quanto deduce il convenuto), avrebbe operato un "travisamento della prova", essendo tale affermazione sull'assenza di inadempimento contraddetta da uno specifico atto processuale, ovvero la citazione in opposizione.

3.5. Il quinto motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. - la violazione degli artt. 1186 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ., con riferimento alla pronuncia di insussistenza delle condizioni per la decadenza dal beneficio del termine.

Si censura l'errore sul fatto e sulle prove acquisite, già lamentato con l'appello.

In particolare, si contesta l'affermazione secondo cui Z Style "mostrava di poter adempiere alle obbligazioni scaturenti dall'accordo giudiziale", in quanto smentita dal fatto che essa si rese inadempiente all'obbligo di pagamento dei ratei da ottobre 2009 a febbraio 2010; de! pari contestata è l'affermazione sulla capienza del pignoramento, non solo in quanto frutto di una non consentita valutazione "ex post", ma perché errata, visto che a fronte di un pignoramento eseguito su beni indicati da Z Style per un valore di C 61.600,00, il ricavato ha ammontato ad appena C 1.677,09.

Infine, quanto all'affermazione secondo cui Z Style "ha continuato a versare i ratei anche. nelle mLIr LIL.I procedinlento", oltre. che, nuovamente, oggetto di una non consentita valutazione "ex post", essa risulterebbe contradetta dal fatto che, dopo quella di C 15.000,00 (corrisposta in occasione della conciliazione giudiziale), una sola rata di C 3.000,00 risulta essere stata versata dopo la notificazione del precetto.

Si denuncia, altresì, l'omesso esame dei documenti prodotti in Igrimo grado da cui e.mergerebbe - secorido l'assunto del ricorrente - la volontà del legale rappresentante della parte debitrice di spogliarsi dei suoi beni, nel tentativo di sottrarli alle pretese dei creditori.

3.6. Con il sesto motivo si denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - la violazione degli artt. 345, comma 3, e 115 cod. proc. civ., censurando la sentenza per aver giudicato inammissibili, in quanto tardivi, i documenti prodotti in allegato alla comparsa di costituzione depositata a seguito di appello incidentale, nuovamente depositati all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Assume il ricorrente che il deposito dei documenti si era reso necessario a seguito della pronuncia di sentenza di primo grado e che gli stessi aggiornavano la situazione debitoria della Z Stvle. attestando il perdurare de~..-ione contro di essa per un debito di "per lo meno di C 60.000,00".

4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, Z Style, per chiedere che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

6. Il ricorso va accolto, sebbene solo in relazione al suo terzo motivo, per le ragioni di seguito meglio indicate.

6.1. Il primo motivo non è fondato.

6.1.1. Al riguardo, va preliminarmente osservato che. secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata «per relationem» ove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato sì da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame" (così da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. 8 novembre 2018, n. 28139, Rv. 651516-01; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez.

Lav., sent. 23 agosto 2018, n. 21037, Rv. 650138-01; Cass. Sez. 1, sent. 19 luglio 2016, n. 14786, Rv. 640759-01).

Nel caso di specie la Corte fiorentina, sebbene in modo sintetico, ha dato conto delle ragioni della propria adesione al "decisum" del Tribunale senese (e del rigetto dei motivi del gravame principale), sicché la sentenza impugnata si sottrae alle censure oggetto del presente motivo.

6.2. Il secondo motivo è inammissibile.

6.2.1. Esso censura la sentenza impugnata per aver disatteso reted-i• tr. i n Il r% esr.n r-f -n4-e.

I n. r-neln+-n4-n I IVI-1 V 1.1 1.4 1 [OSCURATO:PERSONA] I 1...1.41 1R [OSCURATO:PERSONA] I RGI I [OSCURATO:PERSONA]..I IR V 1/-1%.1 extrapetizione in cui sarebbe incorso il primo giudice, nel decidere sulla proposta opposizione, dichiarando una - mai richiesta - inefficacia del precetto.

Il ricorrente, però, mentre riproduce (pag. 18 del ricorso) le conclusioni rassegnate dal debitore nel proprio atto di opposizione, non ha fatto altrettanto quanto al testo della sentenza di primo grado, e ciò quantomeno nella misura necessaria a consentire l'evidenziazione del vizio lamentato, così incorrendo nell'inammissibilità di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. .Sul punto, infatti, occorre muovere dal rilievo secorido cui, sebbene l'interpretazione del contenuto della domanda sia attività riservata al giudice di merito, essa resta sindacabile in sede di legittimità, "qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del spetitum», potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 10 giugno 2020, n. 11103, Rv. 658078-01), ma sempre a condizione che la parte ricorrente abbia provveduto a endelicfnrnI ronrii-7innen eli nv v.. a r-nmmn 1 n 1.7. 1.4.1 1'4.4 td- n-n i A..111 I 1.1./1 L/ %Ari \.." ... \ I I II il L J., 6), cod. proc. civ.

Resta, infatti, inteso che anche quando "col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, il giudice di legittimità è investito de! potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate, al riguardo, dal codice di rito, in particolare negli artt. 366, comma 1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4), cod. proc. civ.", principio ribadito con riferimento proprio ad una lattispecie "relativa all'interpretazione dell'originaria domanda giudiziale, censurata dal ricorrente ai sensi e per ali effetti dell'art. 112 cod. proc. civ." (rase • Cc-, I a- r‘rd 9d riir•nmhrpa )1191 • t.. • I • e«. %A I I I LI I L L n A1 .i1 Di gg-Rai 1 A. SO è,

31. • V 0 1 .

6.3. Il terzo motivo, come anticipato, risulta fondato.

6.3.1. Al riguardo, peraltro, deve evidenziarsi come il ricorrente abbia soddisfatto, con riferimento a tale motivo, il requisito di ammissibilità di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.

Risultano, infatti, riprodotte (pag. :LO del ricorso) le conclusioni, rassegnate in secondo grado, in relazione alle quali la Corte territoriale ha, invece, ritenuto violato l'art. 345 cod. proc. civ., giudicando "nuova" la domanda di pagamento, formulata dal Batignani, dell'importo capitale di C 13.800,00 (corrispondente ai ratei da ottobre 2009 a febbraio 2010, detratto l'anticipo di C 1.200,00 già. versato da Z Style). [OSCURATO:PERSONA], come detto, lamenta l'erroneità di tale decisione, all'uopo proponendo il motivo di ricorso che qui si esamina.

Ciò detto, nello scrutinarlo, occorre muovere dal rilievo che oggetto dell'opposizione a precetto di Z Styíe era l'asserita non debenza - sull'importo concordato in sede di conciliazione (C 60.000,00) - delle somme dovute a titolo di IVA ed accessori, ciò che avrebbe portato, secondo la doglianza dell'allora opponente, al pagamento di C 75.000,00, vale a dire di una somma ben superiore a quella che essa assumeva essere stata pattuita, tra le parti, in occasione dell'avvenuta conciliazione!.

Ciò non toglie, però, che - detratto quanto corrisposto da Z Style, ovvero la somma di C 15.000,00 già versata in occasione della conciliazione, nonché la prima rata mensile di C 3.000.00 e l'acconto su quella di ottobre 2009, pari a C 1.200,00 - il debitore, da ottobre 2009, ha cessato ogni pagamento, mentre avrebbe dovuto gaaare (secondo l'impostazione sostenuta dal creditore fi n dI nrimn nrndo M..1 I I II l 4i h/ i 1111%./ yl 1.11 dei yi MINI è erlizio di nnnneiziannl i in I 1 I 1 importo pari ad C 60.000,00, o, quantomeno, corrispondente ai ratei scaduti da ottobre 2009 a febbraio 2010, vale a dire C 13.800,00.

Tale era, dunque, il senso dell'iniziativa assunta, in appello, dal Batignani, cioè ribadire che, almeno per tale più circoscritto importo, Z Style rimaneva tenuta al pagamento.

6.3.2. Tanto premesso, deve, al riguardo, osservarsi che nel "giudizio di cognizione promosso dal debitore con opposizione a precetto per il pagamento di credito pecuniario, mentre la delibazione della legittimità del precetto va condotta con riferimento alla situazione esistente al momento dell'intimazione dello stesso, l'indagine sull'attuale esistenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata va effettuata attraverso la ricostruzione dei rispettivi rapporti fino al momento della decisione, e, quindi, tenendo conto non soltanto dei pagamenti che l'opponente deduca e dimostri di aver fatto, pure in corso di causa, ma anche delle nuove ragioni creditorie che l'opposto abbia dedotto in via riconvenzionale, al fine di ottenere un nuovo titolo esecutivo sostitutivo od integrativo di quello posto originariamente a base della procedura esecutiva" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2021, n. 27688, Rv. 662607-01).

Difatti, essendo quello di opposizione al precetto un "giudizio di cognizione. tutte le vicende relative al credito portato in esecuzione", persino "successive alla data di notificazione.. de! predetto atto, devono essere considerate dal giudice dell'opposizione, il quale è tenuto a procedere ad una verifica dell'esistenza del credito stesso, e del suo esatto ammontare, con riferimento alla data della decisione del predetto giudizio di opposizione" (così Cass. Sez. 2, ord. 10 maggio 2022, n. 14705, Rv. 664790-02).

Orbene. essendo nel giudizio di opposizione a precetto sempre " írr r-res etc% r-d-et" 1 1.n e..-,nr-1-2 retelni-^ ri "I 111111 tC4I IC...111-G C.4%...1...Gt [OSCURATO:PERSONA] UGI1 ve, i c-i-éns" •n In ne in esi- r%AU A' 11-11111t, IG i .,n - .31.31-G1 ( 1.4 I ,frd credito, dovendo essa compiersi, come visto, "rebus sic stantibus", il giudice di appello, nel presente caso, non poteva esimersi dall'esaminare la circostanza dedotta dal creditore circa il mancato pagamento - peraltro, anteriormente alla notifica del precetto, avvenuta il 2 marzo 2010 - dei ratei scaduti da ottobre 2009 a febbraio 2010.

Discorso diverso, invece, deve compiersi con riferimento al dedotto - dal Batignani - mancato pagamento dei ratei maturati in data successiva.

Infatti, rispetto ad essi, l'avvenuta proposìzìone dell'opposizione a precetto assume il significato di contestazione delle ragioni creditorie, ciò che esclude che Z Style - una volta riconosciuto anche dalla Corte fiorentina, oltre che dal Tribunale di Siena. non essere la stessa decaduta dal beneficio del termine (con statui-zione che, come si \f'edrà meglio nello scrutinare il quinto motivo di ricorso, resiste all'impugnazione qui proposta dal Batignani) - potesse ritenersi ulteriormente inadempiente, giacché tale non può considerarsi la condizione di chi non paghi, ma nel contempo contesti le altrui ragioni creditorie, sulla base di argomentazioni recepite dal giudice dell'opposizione.

6.4. Il quarto motivo è, invece, inammissibile.

6.4.1. Sul punto va dato seauito al principio - per vero, non kmanimernente afferm(to da questa Corte (in senso contrario si veda Cass. Sez. 6-5, ord. 5 novembre 2018, n. 28174, Rv. 651118-01, richiamata dal ricorrente) - secondo cui, "in tema di ricorso di cassazione, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla

I. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché «a fortiori» se ne deve escludere la denunciabílità in caso di cd.

«doppia conforme», stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. cìv." fr-nr-r.

C • La , se nt. :3 novembre 2n2 n r• 9/1 "OZ D• L-7.-/-1.J, l'1/41/• 1.,-n qd, n 01; identicamente anche Cass. Sez. 6-3, ord. 17 maggio 2022, n. 15777, Rv. 665052-01).

È stato affermato, difatti, in modo condivisibile come "un residuo controllo in sede di legittimità" potesse essere "ammesso" sotto il vigore del vecchio testo dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (cioè quello anteriore alle modifiche apportate dall'art. 54, cornma 1, lett. b, del decreto-legge 22_ giugno )012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), "qualora il travisamento delle prove avesse messo capo ad un vizio logico di insufficienza di motivazione", atteso che anche tale evenienza era idonea ad integrare il vizio motivazionale censurabile da parte di questa Corte (Cass. Sez.

Lav., sent. n. 24395 del 2020, cit.).

Per contro, "diversa dev'essere ora la conclusione, non essendo più consentita la possibilità di censurare per cassazione l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione se non quando i! vizio risulti dal testo della sentenza impugnata", e cioè proprio "a prescindere dal confronto con le risultanze processuali" (così, nuovamente, Cass. Sez.

Lav., sent. n. 24395 del 2020, cit.), secondo quello che è l'insegnamento delle Sezioni Unite, le quali esìgono che il vizio motivazionale "emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata" (Cass. Sez.

Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01).

Orbene, proprio la circostanza appena indicata, ovvero la necessità di prestare osservanza a quanto affermato dalle Sezioni Unite, impone di privilegiare - senza che occorra rimettere gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte, perché eventualmente provveda a norma dell'art. 374, comma 1, cod. proc. civ. quello tra i due orientamentì sopra illustrati, cìrca il travisamento della prova, che si rivela più aderente alla ricostruzione del vizio motivazionale come operata dalle stesse Sezioni Unite.

6.5. Anche il quinto motivo è inammissibile.

6.5.1. In ordine, infatti, alle censure di violazione dell'artt. 1 «186 cod. ci e 115 cod. proc. civ., con le quali si lamenta l'errata valutazione delle prove, l'esito dell'inammissibilità deriva dalle seguenti considerazioni.

La censura di violazione dell'art. 1186 cod. civ. fuoriesce dal paradigma di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., visto che tale vizio "consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta rcat-nt-n %A una nc)rma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa", sicché "l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità" (cfr.

"ex multis", Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord.5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549-02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione "postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice dì merito sìa considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito" (Cass. Sez.

3. ord. 13 mar /A) )018, n. 6,035, Rv• 648414-01).

Ne consegue, quindi, che il "discrimine tra l'ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l'ipotesi della erronea applicazione della legge in ragìone della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla nFFFI i1-m-rinn Nfmle dcali 11%. rico tlimn-v r-mo gen" te-nci in LA V t.4 %A I J ) 1.1.1 I I L l •[OSCURATO:PERSONA] motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442), evenienza, quest'ultima, che ricorre nel caso di specie, visto che il presente motivo sollecita, in realtà, un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.

Inammissibile è anche la censura di violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide "iuxta alligata et probata partium" - giacché essa "può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli" (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016. n. 11892.

Rv. 640192-01; in senso conforme Cass. Sez.

Un., sent. 30 settembre )020, n. 20867, Rv. 659037-02 Cass. Sez. 5, ord. 9 giugno 2021, n. 16016, Rv. 661360-01).

Infine, quanto alla censura relativa all'omesso esame di documenti, atteso che la stessa deve intendersi come omesso esame di elementi istruttori, deve rilevarsene, preliminarmente, l'astratta riconducibilità al disposto dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.Rispetto ad essa, tuttavia, opera nuovamente la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.

Al riguardo va, innanzitutto, segnalato che - essendo stato il rtem%inmes ncpciritt, yi rinWnt-linrnn rir-nrnzini-ct r-oni-ro enni-nn-rn re %A V Li 1 I m in N...1 i UV, 1.4 %A li %.01.11%-.1 I 1 ,..1 1 I I LI 1%A.., %.• I Li 1.n...1 I41..11 11 prime cure in data 27 agosto 2015 - l'atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all'il. settembre 2012.

Orbene, siffatta circostanza determina l'applicazione "ratione temooris" dell'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso - qual è quello presente - di cd.

"doppia conforme di merito", la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell'art. 360. comma 1. n. 5). cod. proc. civ.. salvo che salvo che Ir parte ricorrente. non soddiSfi l'onere, ciò che nella specie non risulta avvenuto, "di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro dliverse" (Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03; Cass. Sez.

Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01).

3.6. Il sesto motivo, infine, resta assorbito.

3.6.1. Tale esito s'impone, innanzitutto, in relazione all'accoglimento del te.rzo motivo, %,,isto rh il motivo qui in esame lamenta la mancata disamina di documenti comprovanti la fondatezza della domanda di cui al numero 3 delle conclusioni rassegnate in appello, domanda ritenuta - illegittimamente, come visto - "nuova" dalla Corte fiorentina.D'altra parte, il medesimo esito dell'assorbimento trova applicazione con riferimento alla denunciata omessa disamina di auelle produzioni documentali che confermerebbero il preteso rmrmti-nrn "t M Iltrz ULA...

S.. 4 I 41 II.4 1.1 é.

IL 11°11S..1%-.

II ' •.• I 41 I li %A.? 141 di "integrale." ineffice.cia del precetto, e ciò per la ragione che - nuovamente in forza dell'accoglimento del terzo motivo di ricorso - tale declaratoria è venuta meno.

7. In conclusione, il solo terzo motivo di ricorso va accolto, sicché la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, per la decisione nel merito n ce illn c nnen I ivi rflretrnrenn ...MI§ 1).11 •-• quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM La Corte dichiara non fondato il primo motivo di ricorso e inammissibile il secondo, accoglie, invece, il terzo motivo, cassando in relazione la sente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17903-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] PIPPI; - ricorrente - contro Z [OSCURATO:PERSONA], in persona del titolare [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso io studio deii'[OSCURATO:PERSONA] ALBANESE GINAHvii, che la rappresenta e difende unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] ANASTASI, [OSCURATO:PERSONA] FALASCHI; .9 - controricorrente - c) 4X-5 5 Avverso la sentenza n. 2451/2019 della CORTE di APPELLO di Firenze, depositata il 16/10/2019; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di sei motivi,, per la cassazione della sentenza n. 2451/19, del 16 ottobre 2019, resa dalla Corte di Appello di Firenze, che - respingendone il gravame a:,,verso !a sentenza n. 170/15, del 27 ago.sto 2015, del Tribunale. di Siena - ha confermato l'accoglimento dell'opposizione a precetto proposta da Z Style di [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi, "Z Style"), ritenendo insussistenti i presupposti per la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 cod. civ. nei confronti dell'opponente, su tali basi dichiarando l'inefficacia del precetto notificato dal Batignani in forza di un verbale di conciliazione giudiziale. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di aver notificato il 6 marzo 2010, a Z Style, atto di precetto, con cui le intimava il pagamento della somma di C 40.800,00, quale residuo importo ancora da versare per rate scadute e a scadere, in adempimento del verbale di conciliazione giudiziale n. 3/2009, dell'il maggio 2009, del Tribunale di Montepulciano. In particolare, l'intervenuta conciliazione aveva posto termine ad un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, promosso da Z Style in relazione al pagamento di compensi professionali dovuti al Batignani, da corrispondersi in forma rateizzata. La proposta opposizione al precetto concerneva, seanatamente, la debenza, o meno, dell'IVA e della ritenuta di t-t-nni-^ , in nulm-,inne2 enmr-nci di ne nnnniiin-sinnn I M MI '..1:11 LI i V•-.1 11 L•11%., LI I %...M111%.111/ALIVII,..,, assumendo l'opponente non essere dovuta la maggiorazione di circa il venti per cento applicata dal creditore. L'opponente, infatti, deduceva che - accordatesi le parti, in sede di conciliazione, per il pagamento di complessivi C 60.000,00 (secondo l'assunto di Z Style, già comprensivi degli accessori di legge), somma da corrispondere in quindici rate mensili di C 3.000,00, oltre ad una prima rata, peraltro già versata nell'udienza di conciliazione, dì C 15.000,00 - alla somma complessivamente pattuita veniva applicata dal Batignani, in aggiunta, la maggiorazione degli accessori, quali IVA, contributi previdenziali e ritenuta di acconto. Costitiiitosi in giudizio, l'opposto domandlava il rigetto di tutte le domande formulate, sul rilievo che Z Style sarebbe decaduta dal beneficio del termine ex art. 1186 cod. chi., non avendo provveduto a corrispondere i ratei già scaduti da ottobre :2009 a febbraio 2010, risultando, pertanto, debitrice dell'importo pari a cinque mensilità (detratto dallo stesso un acconto di C 1.200,00, versato nell'ottobre 2009) e, dunque, di C 13.800,00. Il giudice di prime cure accoglieva l'opposizione, ritenendo insussistenti i presupposti per la decadenza dal beneficio del termine e dichiarando l'inefficacia del precetto, facendo proprio l'assunto dell'opponente circa il carattere omnicomprensivo del compenso concordato in sede di conciliazione giudiziale. [OSCURATO:PERSONA] esperiva gravame, in via di principalità, avverso la sentenza di primo grado (impugnata con appello incidentale condizionato a nche da Z Style), contestando l'interpretazione che del titolo esecutivo era stata data dal Tribunale senese, lamentando, inoltre, l'asserita ultrapetizione quanto alla declaratoria di inefficacia del precetto, la falsa applicazione dell'art. 1186 cod. civ., nonché assumendo l'efficacia parziale del precetto. Tesi che, in particolare, ribadiva nella comparsa conclusionale, evidenziando come Z Style; salvo guanto già Y ersato, dovesse considerarsi inadempiente, +viisto che tutti i ratei a carico della stessa risultavano ormai scaduti e non pagati, tanto che la procedura esecutiva a carico della stessa - mai sospesa - si era conclusa con ordinanza di asseanazione del 5 settembre 2017. Il secondo giudice rigettava, come detto, il gravame principale (dichiarando, invece, assorbito quello incidentale), in particolare ritenendo inammissibile, per violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., l'appello del Batignani in relazione alla domanda numero 3. Con essa l'opposto aveva chiesto dichiararsi l'efficacia del Precetto per l'importo capitale di C 13.800,00, in auanto alla data di nni-ifir.n ti& ne-ne-M-t-n mnr-70 gni n) rict cli-ntinnn nià i MI ti M L,' II n.n I 1..0 I I I IRA è L L %.1 %J) I 1.0 %AI I.I.11 [OSCURATO:PERSONA] %.11 1%. 1 ratei da ottobre 2009 a febbraio 2010. 3. Avverso la sentenza della Corte fiorentina ha proposto ricorso per cassazione il Batignani, sulla base - come detto - dì sei motivi. 3.1. Con il primo motivo è denunciata - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - "violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. in relazione all'art. 111, comma 6, Cost.". Si censura, in particolare, la sentenza impugnata per motivazione apparente, in quanto le argomentazioni del giudice di appello, secondo l'assunto della ricorrente, sarebbero il frutto di un mero recepimento della sentenza di primo grado, non pJtendosi ricavare dalla lettura della parte motiva l'iter logico- giuridico configurante una autonoma valutazione dei motivi di appello da parte del giudice di secondo grado. 3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per vizio di ultrapetizione, per avere la Corte territoriale pronunciato I'inefficacia d In rent-e:ai-i-n i n n cen n -7 n • I 1.11 di i inn enenr-ificm Ana-rinnrIn %. LS-0 Il 1 1d-1 1 %A Iii.i /à %./ i I I¼I è 4 %A dell'opponente. Si ribadisce, infatti, secondo quanto già sostenuto in appello, come l'opponente avesse chiesto, unicamente, l'accertamento "che il creditore non poteva agire per l'intero imp•Jrto", owv'ero anclie per- le rate non ar1COra .scadute di cui ai verbale di conciliazione giudiziale. 3.3. Col terzo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - si denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale giudicato inammissibile l'appello quanto alla domanda n. 3 delle conclusioni rassegnate in appello, per violazione dell'art. 345 cod. proc. cìv., censurando la sentenza nella parte in cui la Corte ha ritenuto ampliate le conclusioni svolte in primo grado. A cc.i nnen ncir rv-intren 1-1.7.01.41111%... ,n•nad I 1%.II l'odierno ricorrente che tale domanda di accertamento della scadenza dei ratei da ottobre 2009 a febbraio 2010, per un importo capitale di C 13.800,00 (e, dunque, di declaratoria dell'efficacia del precetto, in relazione a tale somma), sebbene proposta solo in appello, ma unicamente in ragione del fatto che il primo giudice era andato "ultra petita" nel dichiarare l'inefficacia del precetto, doveva ritenersi contenuta in quelle già svolte, non potendo, pertanto, ritenersi "domanda nuova". 3.4. Con il quarto motivo - formulato ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - si denuncìa l'omissione in cuì sarebbe incorsa la Corte fiorentina, per non avere esaminato un fatto decisivo del giudizio, risultante da un preciso documento proveniente dalla stessa opponente (l'atto di citazione in Li pposizione), ovvero che, alla data di notifica del precetto, !e, 7 Style risultava inadempiente rispetto al pagamento delle rate concordate nel verbale di conciliazione giudiziale, segnatamente quelle da ottobre 2009 a febbraio 2010. La sentenza impugnata, dunque, nel fare proprio il rilievo espresso dal primo giudice per escludere la decadenza dal beneficio del termine (rilievo secondo cui il debitore "ha mostrato vili mi-IO...Ler ade MI 11.9 re a /I LI b li i yre a Z O n a 1-1..‘111 re rifugi mila! V...erba l'e dII conciliazione giudiziale, corrispondendo al Batignani i ratei di cui all'accordo, seppure in misura inferiore di quanto deduce il convenuto), avrebbe operato un "travisamento della prova", essendo tale affermazione sull'assenza di inadempimento contraddetta da uno specifico atto processuale, ovvero la citazione in opposizione. 3.5. Il quinto motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. - la violazione degli artt. 1186 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ., con riferimento alla pronuncia di insussistenza delle condizioni per la decadenza dal beneficio del termine. Si censura l'errore sul fatto e sulle prove acquisite, già lamentato con l'appello. In particolare, si contesta l'affermazione secondo cui Z Style "mostrava di poter adempiere alle obbligazioni scaturenti dall'accordo giudiziale", in quanto smentita dal fatto che essa si rese inadempiente all'obbligo di pagamento dei ratei da ottobre 2009 a febbraio 2010; de! pari contestata è l'affermazione sulla capienza del pignoramento, non solo in quanto frutto di una non consentita valutazione "ex post", ma perché errata, visto che a fronte di un pignoramento eseguito su beni indicati da Z Style per un valore di C 61.600,00, il ricavato ha ammontato ad appena C 1.677,09. Infine, quanto all'affermazione secondo cui Z Style "ha continuato a versare i ratei anche. nelle mLIr LIL.I procedinlento", oltre. che, nuovamente, oggetto di una non consentita valutazione "ex post", essa risulterebbe contradetta dal fatto che, dopo quella di C 15.000,00 (corrisposta in occasione della conciliazione giudiziale), una sola rata di C 3.000,00 risulta essere stata versata dopo la notificazione del precetto. Si denuncia, altresì, l'omesso esame dei documenti prodotti in Igrimo grado da cui e.mergerebbe - secorido l'assunto del ricorrente - la volontà del legale rappresentante della parte debitrice di spogliarsi dei suoi beni, nel tentativo di sottrarli alle pretese dei creditori. 3.6. Con il sesto motivo si denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - la violazione degli artt. 345, comma 3, e 115 cod. proc. civ., censurando la sentenza per aver giudicato inammissibili, in quanto tardivi, i documenti prodotti in allegato alla comparsa di costituzione depositata a seguito di appello incidentale, nuovamente depositati all'udienza di precisazione delle conclusioni. Assume il ricorrente che il deposito dei documenti si era reso necessario a seguito della pronuncia di sentenza di primo grado e che gli stessi aggiornavano la situazione debitoria della Z Stvle. attestando il perdurare de~..-ione contro di essa per un debito di "per lo meno di C 60.000,00". 4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, Z Style, per chiedere che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il ricorso va accolto, sebbene solo in relazione al suo terzo motivo, per le ragioni di seguito meglio indicate. 6.1. Il primo motivo non è fondato. 6.1.1. Al riguardo, va preliminarmente osservato che. secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata «per relationem» ove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato sì da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame" (così da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. 8 novembre 2018, n. 28139, Rv. 651516-01; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. Lav., sent. 23 agosto 2018, n. 21037, Rv. 650138-01; Cass. Sez. 1, sent. 19 luglio 2016, n. 14786, Rv. 640759-01). Nel caso di specie la Corte fiorentina, sebbene in modo sintetico, ha dato conto delle ragioni della propria adesione al "decisum" del Tribunale senese (e del rigetto dei motivi del gravame principale), sicché la sentenza impugnata si sottrae alle censure oggetto del presente motivo. 6.2. Il secondo motivo è inammissibile. 6.2.1. Esso censura la sentenza impugnata per aver disatteso reted-i• tr. i n Il r% esr.n r-f -n4-e. I n. r-neln+-n4-n I IVI-1 V 1.1 1.4 1 [OSCURATO:PERSONA] I 1...1.41 1R [OSCURATO:PERSONA] I RGI I [OSCURATO:PERSONA]..I IR V 1/-1%.1 extrapetizione in cui sarebbe incorso il primo giudice, nel decidere sulla proposta opposizione, dichiarando una - mai richiesta - inefficacia del precetto. Il ricorrente, però, mentre riproduce (pag. 18 del ricorso) le conclusioni rassegnate dal debitore nel proprio atto di opposizione, non ha fatto altrettanto quanto al testo della sentenza di primo grado, e ciò quantomeno nella misura necessaria a consentire l'evidenziazione del vizio lamentato, così incorrendo nell'inammissibilità di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. .Sul punto, infatti, occorre muovere dal rilievo secorido cui, sebbene l'interpretazione del contenuto della domanda sia attività riservata al giudice di merito, essa resta sindacabile in sede di legittimità, "qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del spetitum», potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 10 giugno 2020, n. 11103, Rv. 658078-01), ma sempre a condizione che la parte ricorrente abbia provveduto a endelicfnrnI ronrii-7innen eli nv v.. a r-nmmn 1 n 1.7. 1.4.1 1'4.4 td- n-n i A..111 I 1.1./1 L/ %Ari \.." ... \ I I II il L J., 6), cod. proc. civ. Resta, infatti, inteso che anche quando "col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, il giudice di legittimità è investito de! potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate, al riguardo, dal codice di rito, in particolare negli artt. 366, comma 1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4), cod. proc. civ.", principio ribadito con riferimento proprio ad una lattispecie "relativa all'interpretazione dell'originaria domanda giudiziale, censurata dal ricorrente ai sensi e per ali effetti dell'art. 112 cod. proc. civ." (rase • Cc-, I a- r‘rd 9d riir•nmhrpa )1191 • t.. • I • e«. %A I I I LI I L L n A1 .i1 Di gg-Rai 1 A. SO è, 31. • V 0 1 . 6.3. Il terzo motivo, come anticipato, risulta fondato. 6.3.1. Al riguardo, peraltro, deve evidenziarsi come il ricorrente abbia soddisfatto, con riferimento a tale motivo, il requisito di ammissibilità di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. Risultano, infatti, riprodotte (pag. :LO del ricorso) le conclusioni, rassegnate in secondo grado, in relazione alle quali la Corte territoriale ha, invece, ritenuto violato l'art. 345 cod. proc. civ., giudicando "nuova" la domanda di pagamento, formulata dal Batignani, dell'importo capitale di C 13.800,00 (corrispondente ai ratei da ottobre 2009 a febbraio 2010, detratto l'anticipo di C 1.200,00 già. versato da Z Style). [OSCURATO:PERSONA], come detto, lamenta l'erroneità di tale decisione, all'uopo proponendo il motivo di ricorso che qui si esamina. Ciò detto, nello scrutinarlo, occorre muovere dal rilievo che oggetto dell'opposizione a precetto di Z Styíe era l'asserita non debenza - sull'importo concordato in sede di conciliazione (C 60.000,00) - delle somme dovute a titolo di IVA ed accessori, ciò che avrebbe portato, secondo la doglianza dell'allora opponente, al pagamento di C 75.000,00, vale a dire di una somma ben superiore a quella che essa assumeva essere stata pattuita, tra le parti, in occasione dell'avvenuta conciliazione!. Ciò non toglie, però, che - detratto quanto corrisposto da Z Style, ovvero la somma di C 15.000,00 già versata in occasione della conciliazione, nonché la prima rata mensile di C 3.000.00 e l'acconto su quella di ottobre 2009, pari a C 1.200,00 - il debitore, da ottobre 2009, ha cessato ogni pagamento, mentre avrebbe dovuto gaaare (secondo l'impostazione sostenuta dal creditore fi n dI nrimn nrndo M..1 I I II l 4i h/ i 1111%./ yl 1.11 dei yi MINI è erlizio di nnnneiziannl i in I 1 I 1 importo pari ad C 60.000,00, o, quantomeno, corrispondente ai ratei scaduti da ottobre 2009 a febbraio 2010, vale a dire C 13.800,00. Tale era, dunque, il senso dell'iniziativa assunta, in appello, dal Batignani, cioè ribadire che, almeno per tale più circoscritto importo, Z Style rimaneva tenuta al pagamento. 6.3.2. Tanto premesso, deve, al riguardo, osservarsi che nel "giudizio di cognizione promosso dal debitore con opposizione a precetto per il pagamento di credito pecuniario, mentre la delibazione della legittimità del precetto va condotta con riferimento alla situazione esistente al momento dell'intimazione dello stesso, l'indagine sull'attuale esistenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata va effettuata attraverso la ricostruzione dei rispettivi rapporti fino al momento della decisione, e, quindi, tenendo conto non soltanto dei pagamenti che l'opponente deduca e dimostri di aver fatto, pure in corso di causa, ma anche delle nuove ragioni creditorie che l'opposto abbia dedotto in via riconvenzionale, al fine di ottenere un nuovo titolo esecutivo sostitutivo od integrativo di quello posto originariamente a base della procedura esecutiva" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2021, n. 27688, Rv. 662607-01). Difatti, essendo quello di opposizione al precetto un "giudizio di cognizione. tutte le vicende relative al credito portato in esecuzione", persino "successive alla data di notificazione.. de! predetto atto, devono essere considerate dal giudice dell'opposizione, il quale è tenuto a procedere ad una verifica dell'esistenza del credito stesso, e del suo esatto ammontare, con riferimento alla data della decisione del predetto giudizio di opposizione" (così Cass. Sez. 2, ord. 10 maggio 2022, n. 14705, Rv. 664790-02). Orbene. essendo nel giudizio di opposizione a precetto sempre " írr r-res etc% r-d-et" 1 1.n e..-,nr-1-2 retelni-^ ri "I 111111 tC4I IC...111-G C.4%...1...Gt [OSCURATO:PERSONA] UGI1 ve, i c-i-éns" •n In ne in esi- r%AU A' 11-11111t, IG i .,n - .31.31-G1 ( 1.4 I ,frd credito, dovendo essa compiersi, come visto, "rebus sic stantibus", il giudice di appello, nel presente caso, non poteva esimersi dall'esaminare la circostanza dedotta dal creditore circa il mancato pagamento - peraltro, anteriormente alla notifica del precetto, avvenuta il 2 marzo 2010 - dei ratei scaduti da ottobre 2009 a febbraio 2010. Discorso diverso, invece, deve compiersi con riferimento al dedotto - dal Batignani - mancato pagamento dei ratei maturati in data successiva. Infatti, rispetto ad essi, l'avvenuta proposìzìone dell'opposizione a precetto assume il significato di contestazione delle ragioni creditorie, ciò che esclude che Z Style - una volta riconosciuto anche dalla Corte fiorentina, oltre che dal Tribunale di Siena. non essere la stessa decaduta dal beneficio del termine (con statui-zione che, come si \f'edrà meglio nello scrutinare il quinto motivo di ricorso, resiste all'impugnazione qui proposta dal Batignani) - potesse ritenersi ulteriormente inadempiente, giacché tale non può considerarsi la condizione di chi non paghi, ma nel contempo contesti le altrui ragioni creditorie, sulla base di argomentazioni recepite dal giudice dell'opposizione. 6.4. Il quarto motivo è, invece, inammissibile. 6.4.1. Sul punto va dato seauito al principio - per vero, non kmanimernente afferm(to da questa Corte (in senso contrario si veda Cass. Sez. 6-5, ord. 5 novembre 2018, n. 28174, Rv. 651118-01, richiamata dal ricorrente) - secondo cui, "in tema di ricorso di cassazione, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla I. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché «a fortiori» se ne deve escludere la denunciabílità in caso di cd. «doppia conforme», stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. cìv." fr-nr-r. C • La , se nt. :3 novembre 2n2 n r• 9/1 "OZ D• L-7.-/-1.J, l'1/41/• 1.,-n qd, n 01; identicamente anche Cass. Sez. 6-3, ord. 17 maggio 2022, n. 15777, Rv. 665052-01). È stato affermato, difatti, in modo condivisibile come "un residuo controllo in sede di legittimità" potesse essere "ammesso" sotto il vigore del vecchio testo dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (cioè quello anteriore alle modifiche apportate dall'art. 54, cornma 1, lett. b, del decreto-legge 22_ giugno )012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), "qualora il travisamento delle prove avesse messo capo ad un vizio logico di insufficienza di motivazione", atteso che anche tale evenienza era idonea ad integrare il vizio motivazionale censurabile da parte di questa Corte (Cass. Sez. Lav., sent. n. 24395 del 2020, cit.). Per contro, "diversa dev'essere ora la conclusione, non essendo più consentita la possibilità di censurare per cassazione l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione se non quando i! vizio risulti dal testo della sentenza impugnata", e cioè proprio "a prescindere dal confronto con le risultanze processuali" (così, nuovamente, Cass. Sez. Lav., sent. n. 24395 del 2020, cit.), secondo quello che è l'insegnamento delle Sezioni Unite, le quali esìgono che il vizio motivazionale "emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata" (Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01). Orbene, proprio la circostanza appena indicata, ovvero la necessità di prestare osservanza a quanto affermato dalle Sezioni Unite, impone di privilegiare - senza che occorra rimettere gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte, perché eventualmente provveda a norma dell'art. 374, comma 1, cod. proc. civ. quello tra i due orientamentì sopra illustrati, cìrca il travisamento della prova, che si rivela più aderente alla ricostruzione del vizio motivazionale come operata dalle stesse Sezioni Unite. 6.5. Anche il quinto motivo è inammissibile. 6.5.1. In ordine, infatti, alle censure di violazione dell'artt. 1 «186 cod. ci e 115 cod. proc. civ., con le quali si lamenta l'errata valutazione delle prove, l'esito dell'inammissibilità deriva dalle seguenti considerazioni. La censura di violazione dell'art. 1186 cod. civ. fuoriesce dal paradigma di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., visto che tale vizio "consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta rcat-nt-n %A una nc)rma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa", sicché "l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità" (cfr. "ex multis", Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord.5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549-02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione "postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice dì merito sìa considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito" (Cass. Sez. 3. ord. 13 mar /A) )018, n. 6,035, Rv• 648414-01). Ne consegue, quindi, che il "discrimine tra l'ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l'ipotesi della erronea applicazione della legge in ragìone della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla nFFFI i1-m-rinn Nfmle dcali 11%. rico tlimn-v r-mo gen" te-nci in LA V t.4 %A I J ) 1.1.1 I I L l •[OSCURATO:PERSONA] motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442), evenienza, quest'ultima, che ricorre nel caso di specie, visto che il presente motivo sollecita, in realtà, un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie. Inammissibile è anche la censura di violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide "iuxta alligata et probata partium" - giacché essa "può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli" (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016. n. 11892. Rv. 640192-01; in senso conforme Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre )020, n. 20867, Rv. 659037-02 Cass. Sez. 5, ord. 9 giugno 2021, n. 16016, Rv. 661360-01). Infine, quanto alla censura relativa all'omesso esame di documenti, atteso che la stessa deve intendersi come omesso esame di elementi istruttori, deve rilevarsene, preliminarmente, l'astratta riconducibilità al disposto dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.Rispetto ad essa, tuttavia, opera nuovamente la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. Al riguardo va, innanzitutto, segnalato che - essendo stato il rtem%inmes ncpciritt, yi rinWnt-linrnn rir-nrnzini-ct r-oni-ro enni-nn-rn re %A V Li 1 I m in N...1 i UV, 1.4 %A li %.01.11%-.1 I 1 ,..1 1 I I LI 1%A.., %.• I Li 1.n...1 I41..11 11 prime cure in data 27 agosto 2015 - l'atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all'il. settembre 2012. Orbene, siffatta circostanza determina l'applicazione "ratione temooris" dell'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso - qual è quello presente - di cd. "doppia conforme di merito", la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell'art. 360. comma 1. n. 5). cod. proc. civ.. salvo che salvo che Ir parte ricorrente. non soddiSfi l'onere, ciò che nella specie non risulta avvenuto, "di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro dliverse" (Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03; Cass. Sez. Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01). 3.6. Il sesto motivo, infine, resta assorbito. 3.6.1. Tale esito s'impone, innanzitutto, in relazione all'accoglimento del te.rzo motivo, %,,isto rh il motivo qui in esame lamenta la mancata disamina di documenti comprovanti la fondatezza della domanda di cui al numero 3 delle conclusioni rassegnate in appello, domanda ritenuta - illegittimamente, come visto - "nuova" dalla Corte fiorentina.D'altra parte, il medesimo esito dell'assorbimento trova applicazione con riferimento alla denunciata omessa disamina di auelle produzioni documentali che confermerebbero il preteso rmrmti-nrn "t M Iltrz ULA... S.. 4 I 41 II.4 1.1 é. IL 11°11S..1%-. II ' •.• I 41 I li %A.? 141 di "integrale." ineffice.cia del precetto, e ciò per la ragione che - nuovamente in forza dell'accoglimento del terzo motivo di ricorso - tale declaratoria è venuta meno. 7. In conclusione, il solo terzo motivo di ricorso va accolto, sicché la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, per la decisione nel merito n ce illn c nnen I ivi rflretrnrenn ...MI§ 1).11 •-• quelle del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte dichiara non fondato il primo motivo di ricorso e inammissibile il secondo, accoglie, invece, il terzo motivo, cassando in relazione la sente
Sentenza Cassazione n. 03145/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris