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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31891/2025

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1) sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in riforma della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile indata 6/5/2008, con cui lo stesso è stato condannato, in esito al giudizio svoltosi nelle forme delrito abbreviato, alla pena, ritenuta la continuazione tra tutti i reati, e concesse le attenuantigeneriche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, di anni tredici e mesi otto di reclusioneper il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nella qualità di organizzatore, commesso inReggio [OSCURATO:PERSONA], Trapani e Roma dall'agosto 2000 fino a gennaio 2002 e per tre episodi diimportazione illecita di stupefacente tentata in concorso, commessi nelle province di Roma eReggio [OSCURATO:PERSONA], il primo da settembre 2000 fino ad aprile 2001, il secondo dall'aprile 2001 fino a gennaio 2002 e il terzo da gennaio 2002 sino a novembre 2002; 3) sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito di annullamento con rinvio, in riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di ReggioCalabria il 27/10/2008, definitiva il 17/3/2022, con cui è stato condannato, inesito al giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato, alla pena, ridotta per il rito, di anni sei emesi quattro di reclusione a titolo di aumento per la già riconosciuta continuazione con i reati dicui alla sentenza sub 1) per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nella qualità diorganizzatore, commesso in territorio estero, in Platì, nella provincia di [OSCURATO:PERSONA], nelLazio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'ottobre 2002 all'anno 2004 e per cinque episodi di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi, in concorso, in Locri il 12/11/2002, in Torino il 12/4/2003, inRoma il 18/4/2003, in Lamezia terme il 18/4/2003 e in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e territorio esterodall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 15/5/2003.

La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, con il medesimo provvedimento dichiarava inammissibile anche l’opposizioneavverso il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (proc. n. 301/24 RGE), nella parte in cui era stata lamentata l'erroneità della suddivisione delle condannedefinitive del [OSCURATO:PERSONA] in due distinti cumuli, poiché ha rilevato che si trattasse“di questione già proposta dinanzi a questa Corte di Appello, che l'ha rigettata con provvedimentodel 25 luglio 2022, avverso il quale è stato proposto ricorso in cassazione, rigettato in data 22febbraio 2023”.

2. Avverso tale provvedimento ricorre, con rituale ministero difensivo,[OSCURATO:PERSONA] affidandosi a due motivi.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 666 cod. proc. pen. per la mancata correzione dell’ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe erroneamente suddiviso l’esecuzione in due cumuli parziali.

Aggiunge il difensore che la decisione d’inammissibilità sarebbe erronea poiché il provvedimento richiamato si riferirebbe ad altre questioni.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato ed ai limiti dell’inammissibilità, quindi, meritevole di un rigetto.

2. Rispetto al primo motivo, da rigettare, deve essere ribadito quanto già affermato dalla Corte d’appello nel provvedimento qui impugnato ovvero che la questione sulla continuazione tra tutte le sentenze è infondata perché si tratta di reati già unificati in sede di cognizione.

In particolare, la n. 2 è stata unificata con la n. 1, poi la n. 3 è stata unificata con la n. 1, quando già era stata operata la precedente unificazione ai sensi dell’art. 81 cod. pen. della quale, quindi, il giudice ha tenuto conto anche per la determinazione della pena, fermo restando che non deve essere operata alcuna unificazione in sede esecutiva tra la n. 3 e la n. 2 in quanto già oggetto di dichiarazione di continuazione in sede di cognizione.

Deve essere, pertanto, ribadito che l'applicazione della disciplina del reato continuato tra un reato e taluno dei reati oggetto di diversa sentenza implica l'estensione del riconoscimento dell'identità del disegno criminoso anche agli altri reati già con esso posti in continuazione, senza che si debba procedere a un’ulteriore operazione di unificazione, la quale comporterebbe, come richiesto in ricorso, un’indebita riduzione degli aumenti già determinati in sede di riconoscimento della continuazione.

3. In relazione al secondo motivo sulla distinzione tra i cumuli, esso va dichiarato inammissibile, poiché già si è stabilito,con il precedente provvedimento del giudice dell’esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] richiamato nel provvedimento qui impugnato e allegato dal medesimo ricorrente (il quale pur affermando che si tratti di diversa questione non specifica a cosa, in particolare, si riferisca di differente rispetto a quella già giudicata e respinta anche in sede di legittimità con sentenza Sez. 1 n. 17531 del 2023), che la scissione dei periodi è corretta a far tempo dal 20/6/2013, data di scarcerazione del [OSCURATO:PERSONA] (fatto che il ricorso non contesta). un’affermazione di principio che occorre limitare a quella materia, senza possibilità di estenderla all’esecuzione delle pene poiché trattasi di istituti giuridici strutturalmente e funzionalmente differenti.

Deve, dunque, ribadirsi ancora il principio secondo il quale il reato continuato crea un’unicità giuridica fittizia, mentre deve riprendere la considerazione parcellizzata degli episodi che lo compongono nei casi in cui il dato temporale di consumazione diviene dirimente; è quanto si è verificato nella specie, posto che la limitazione normativa dettata in tema di fungibilità non consente di valutare come espiata una pena sofferta in epoca pregressa alla data di consumazione del reato (sulla necessaria considerazione, ai fini della fungibilità, delle date di consumazione di tutti i reati che compongono la figura del reato continuato, al fine di operare la distinzione richiamata vedi Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, Iozzelli, Rv. 233589; Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo, Rv. 243809; nonché Sez. 1, Sapia, cit.; in questo senso, anche Sez. 6, n. 48644 del 27/09/2017, Iamonte, Rv. 271651 e, in senso analogo, Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, Rv. 278939.

Dal che deriva l’inammissibilità del motivo diretto a contestare una questione già decisa con sentenza divenuta irrevocabile.

4. Il ricorso, per tali ragioni, deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1) sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in riforma della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile indata 6/5/2008, con cui lo stesso è stato condannato, in esito al giudizio svoltosi nelle forme delrito abbreviato, alla pena, ritenuta la continuazione tra tutti i reati, e concesse le attenuantigeneriche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, di anni tredici e mesi otto di reclusioneper il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nella qualità di organizzatore, commesso inReggio [OSCURATO:PERSONA], Trapani e Roma dall'agosto 2000 fino a gennaio 2002 e per tre episodi diimportazione illecita di stupefacente tentata in concorso, commessi nelle province di Roma eReggio [OSCURATO:PERSONA], il primo da settembre 2000 fino ad aprile 2001, il secondo dall'aprile 2001 fino a gennaio 2002 e il terzo da gennaio 2002 sino a novembre 2002; 3) sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito di annullamento con rinvio, in riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di ReggioCalabria il 27/10/2008, definitiva il 17/3/2022, con cui è stato condannato, inesito al giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato, alla pena, ridotta per il rito, di anni sei emesi quattro di reclusione a titolo di aumento per la già riconosciuta continuazione con i reati dicui alla sentenza sub 1) per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nella qualità diorganizzatore, commesso in territorio estero, in Platì, nella provincia di [OSCURATO:PERSONA], nelLazio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'ottobre 2002 all'anno 2004 e per cinque episodi di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi, in concorso, in Locri il 12/11/2002, in Torino il 12/4/2003, inRoma il 18/4/2003, in Lamezia terme il 18/4/2003 e in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e territorio esterodall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 15/5/2003. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, con il medesimo provvedimento dichiarava inammissibile anche l’opposizioneavverso il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (proc. n. 301/24 RGE), nella parte in cui era stata lamentata l'erroneità della suddivisione delle condannedefinitive del [OSCURATO:PERSONA] in due distinti cumuli, poiché ha rilevato che si trattasse“di questione già proposta dinanzi a questa Corte di Appello, che l'ha rigettata con provvedimentodel 25 luglio 2022, avverso il quale è stato proposto ricorso in cassazione, rigettato in data 22febbraio 2023”. 2. Avverso tale provvedimento ricorre, con rituale ministero difensivo,[OSCURATO:PERSONA] affidandosi a due motivi. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 666 cod. proc. pen. per la mancata correzione dell’ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe erroneamente suddiviso l’esecuzione in due cumuli parziali. Aggiunge il difensore che la decisione d’inammissibilità sarebbe erronea poiché il provvedimento richiamato si riferirebbe ad altre questioni. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato ed ai limiti dell’inammissibilità, quindi, meritevole di un rigetto. 2. Rispetto al primo motivo, da rigettare, deve essere ribadito quanto già affermato dalla Corte d’appello nel provvedimento qui impugnato ovvero che la questione sulla continuazione tra tutte le sentenze è infondata perché si tratta di reati già unificati in sede di cognizione. In particolare, la n. 2 è stata unificata con la n. 1, poi la n. 3 è stata unificata con la n. 1, quando già era stata operata la precedente unificazione ai sensi dell’art. 81 cod. pen. della quale, quindi, il giudice ha tenuto conto anche per la determinazione della pena, fermo restando che non deve essere operata alcuna unificazione in sede esecutiva tra la n. 3 e la n. 2 in quanto già oggetto di dichiarazione di continuazione in sede di cognizione. Deve essere, pertanto, ribadito che l'applicazione della disciplina del reato continuato tra un reato e taluno dei reati oggetto di diversa sentenza implica l'estensione del riconoscimento dell'identità del disegno criminoso anche agli altri reati già con esso posti in continuazione, senza che si debba procedere a un’ulteriore operazione di unificazione, la quale comporterebbe, come richiesto in ricorso, un’indebita riduzione degli aumenti già determinati in sede di riconoscimento della continuazione. 3. In relazione al secondo motivo sulla distinzione tra i cumuli, esso va dichiarato inammissibile, poiché già si è stabilito,con il precedente provvedimento del giudice dell’esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] richiamato nel provvedimento qui impugnato e allegato dal medesimo ricorrente (il quale pur affermando che si tratti di diversa questione non specifica a cosa, in particolare, si riferisca di differente rispetto a quella già giudicata e respinta anche in sede di legittimità con sentenza Sez. 1 n. 17531 del 2023), che la scissione dei periodi è corretta a far tempo dal 20/6/2013, data di scarcerazione del [OSCURATO:PERSONA] (fatto che il ricorso non contesta). un’affermazione di principio che occorre limitare a quella materia, senza possibilità di estenderla all’esecuzione delle pene poiché trattasi di istituti giuridici strutturalmente e funzionalmente differenti. Deve, dunque, ribadirsi ancora il principio secondo il quale il reato continuato crea un’unicità giuridica fittizia, mentre deve riprendere la considerazione parcellizzata degli episodi che lo compongono nei casi in cui il dato temporale di consumazione diviene dirimente; è quanto si è verificato nella specie, posto che la limitazione normativa dettata in tema di fungibilità non consente di valutare come espiata una pena sofferta in epoca pregressa alla data di consumazione del reato (sulla necessaria considerazione, ai fini della fungibilità, delle date di consumazione di tutti i reati che compongono la figura del reato continuato, al fine di operare la distinzione richiamata vedi Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, Iozzelli, Rv. 233589; Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo, Rv. 243809; nonché Sez. 1, Sapia, cit.; in questo senso, anche Sez. 6, n. 48644 del 27/09/2017, Iamonte, Rv. 271651 e, in senso analogo, Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, Rv. 278939. Dal che deriva l’inammissibilità del motivo diretto a contestare una questione già decisa con sentenza divenuta irrevocabile. 4. Il ricorso, per tali ragioni, deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al
Sentenza Cassazione n. 31891/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris