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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08470/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che con tempestivo ricorso [OSCURATO:PERSONA] qualid chiedeva l'annullamento della sentenza di appello con la quale era stato condannato a pena ritenuta di giustizia per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate e che con successiva dichiarazione sottoscritta dall'imputato veniva formalmente rinunciato al ricorso.

Ritenuto che pertanto il ricorso è divenuto inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione di legittimità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare come in dispositivo: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art.591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione e ragguagliato, nel caso, alla causa di inammissibilità ed alla colpa del ricorrente nell'attivazione del mezzo di impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che con tempestivo ricorso [OSCURATO:PERSONA] qualid chiedeva l'annullamento della sentenza di appello con la quale era stato condannato a pena ritenuta di giustizia per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate e che con successiva dichiarazione sottoscritta dall'imputato veniva formalmente rinunciato al ricorso. Ritenuto che pertanto il ricorso è divenuto inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione di legittimità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare come in dispositivo: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art.591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione e ragguagliato, nel caso, alla causa di inammissibilità ed alla colpa del ricorrente nell'attivazione del mezzo di impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 08470/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris