CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39256/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso (come integrato da memoria del 30 luglio 2022) proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile in quanto i motivi sono reiterativi dell'appello e risultano in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione. La sentenza impugnata adeguatamente motiva rilevando l'assenza di licenza per le scommesse e la mancata produzione di un atto di concessione rilasciato dall'AAMS (non risulta provata, del resto, neanche l'illegittima esclusione alla partecipazione): "Integra il reato di cui all'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 la raccolta dì scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che svolge attività di intermediazione per conto di allibratore straniero senza il preventivo rilascio della licenza di cui all'art. 88, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, o senza la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare" (Sez. 3 - , Sentenza n. 7129 del 03/12/2020 Ud. (dep. 24/02/2021) Rv. 281473 - 01). Del resto, nella documentazione prodotta all'udienza del 17 novembre 2017 non si rinviene l'atto di concessione e neanche la richiesta. Nel ricorso in cassazione si rappresenta genericamente la sussistenza di documentazione, ma non si specifica quale sarebbe la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado e non valutata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così