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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2025

Cassazione n. 05961/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2016 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 635 cod. pen. è proposto in carenza di interesse in quanto anche a volersi riconoscere la responsabilità penale per la fattispecie contestata il reato sarebbe estinto per intervenuta prescrizione; che infatti si vede in ipotesi di danneggiamento commesso nel 2012; che la prescrizione è dipesa dalla tardiva trasmissione degli atti pervenuti a questa Corte di cassazione soltanto nel 2024 a fronte di una pronuncia impugnata emessa nel 2016; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025 Il C nsigliere Esten re [OSCURATO:PERSONA] 'dente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2016 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 635 cod. pen. è proposto in carenza di interesse in quanto anche a volersi riconoscere la responsabilità penale per la fattispecie contestata il reato sarebbe estinto per intervenuta prescrizione; che infatti si vede in ipotesi di danneggiamento commesso nel 2012; che la prescrizione è dipesa dalla tardiva trasmissione degli atti pervenuti a questa Corte di cassazione soltanto nel 2024 a fronte di una pronuncia impugnata emessa nel 2016; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025 Il C nsigliere Esten re [OSCURATO:PERSONA] 'dente
Sentenza Cassazione n. 05961/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris