CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2025
Cassazione n. 06409/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla prova su cui è stata fondata la responsabilità penale del prevenuto, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulle risultanze probatorie pienamente comprovanti il reato ascrittogli); ritenuto che degli altri due motivi di ricorso, con cui si eccepisce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine agli artt. 131 bis e 133 cod. pen., il primo non risulta formulato in appello e quindi è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., mentre il secondo inerisce al trattamento punitivo, sorretto tuttavia in sentenza da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulla congruità della pena inflitta, considerate le insidiose modalità della condotta, la negativa personalità dell'Alviani ed i numerosi precedenti penali, i quali peraltro hanno consentito di escludere la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così leciso in Roma, il 21/01/2025 Il C