CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18280/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ì R.G. n. 33602/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui agli artt. 612- 385 c.p.), le conclusioni della parte civile; Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove e, in particolare delle dichiarazione della persona offesa, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, in ragione del rito e del contributo in concreto fornito, di non dover procedere alla liquidazione delle spese del grado di giudizio in favore della costituita parte civile; P. Q. M. D P.Q.M