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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09738/2026

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i Isernia,con sede in Isernia, alla via Giovanni XXIII n. 113, in persona delCommissario Liquidatore pro tempore, Avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),presso il cui indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL] elettivamente domicilia.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procuraspeciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio in Termoli (CB), alla viaPanama n. 30/N, elettivamente domicilia.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.143/2024, depositata il 24/05/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 25157/2024Numero sezionale 187/2026Numero di raccolta generale 9738/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallaData pubblicazione 16/04/2026comunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 2.950,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 15 aprile 2026.Il consigliere delegatoEduardo Campese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Isernia,con sede in Isernia, alla via Giovanni XXIII n. 113, in persona delCommissario Liquidatore pro tempore, Avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),presso il cui indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL] elettivamente domicilia.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procuraspeciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio in Termoli (CB), alla viaPanama n. 30/N, elettivamente domicilia.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.143/2024, depositata il 24/05/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 25157/2024Numero sezionale 187/2026Numero di raccolta generale 9738/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallaData pubblicazione 16/04/2026comunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 2.950,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 15 aprile 2026.Il consigliere delegatoEduardo Campese