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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 19923/2026

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assimiliano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/09/2025 del Tribunale di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Genova ha assoltoMassimiliano [OSCURATO:PERSONA] da plurimi reati di peculato a lui ascritti per essersi appropriato, qualePresidente di un [OSCURATO:PERSONA] di Comuni finalizzato alla gestione di una discarica consortile, disomme destinate al pagamento di oblazioni cui era stato ammesso al fine di estinguere iplurimi reati contravvenzionali allo stesso contestati nella indicata qualità, di cui agli artt. 256,commi 2, 256, commi 2 e 4, e 29-quattuodecies d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

2. Ha proposto ricorso immediato innanzi a questa Corte di cassazione il Procuratoredella Repubblica di Genova, affidato a tre motivi, di seguito sintetizzati nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo si denunciano inosservanza o erronea applicazione dell'art. 314 cod.pen.

Il Tribunale ha erroneamente ravvisato un interesse pubblico del Consorziopresieduto dall’imputato al pagamento delle oblazioni relative ai reati contravvenzionali a luicontestati, correlato alla circostanza che sarebbe stato preferibile evitare il coinvolgimentodell’Ente, per i connessi profili di responsabilità civile, in un giudizio penale, con conseguentedanno di immagine, anziché in un giudizio civile.

Di contro, un tale interesse non sarebbe ipotizzabile, posto che l’accertamento diresponsabilità civile nel processo penale soggiace alla regola di giudizio dell’ “al di là di ogniragionevole dubbio”, mentre il giudizio civile è regolato dal regime probatorio del “piùprobabile che non”.3.2.

Con il secondo motivo si deducono inosservanza o erronea applicazione degliartt. 314 e 197 cod. pen.Altro interesse pubblico perseguito riguarderebbe, secondo il Tribunale, la finalità dievitare le sanzioni civili previste per le persone giuridiche, in ipotesi di insolvibilità delcondannato che sia rappresentante, amministratore o dipendente, dall'art. 197 cod. pen. etuttavia anche tale argomentazione non sarebbe persuasiva, in quanto la disposizioneindicata non è espressamente applicabile allo Stato, alle Regioni, alle Province ed aiComuni.

Secondo il ricorrente, l’esenzione non può che estendersi, per identità di ratio, aiConsorzi di comuni che - come [OSCURATO:PERSONA] - svolgano attività di competenza comunale, iquali non rientrano nel novero degli enti esclusi sol perché ai tempi dell’adozione del codicepenale tale tipologia di enti non esisteva.La ratio della norma, finalizzata ad escludere un meccanismo che porti a sanzionaregli enti pubblici in luogo degli amministratori infedeli - così finendo col trasferire sullacollettività il costo delle sanzioni - ne impone una interpretazione estensiva, che non risultanella specie preclusa perché operante a favore del soggetto pubblico, del quale limita,appunto, la responsabilità.3.3.

Con il terzo motivo si deducono inosservanza o erronea applicazione dell'art. 314cod. pen. anche in relazione alla direttiva 2008/99/CE del [OSCURATO:PERSONA] e delConsiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente.Va privilegiata una interpretazione della norma in tema di peculato conforme al dirittodell’Unione.

I provvedimenti amministrativi di autorizzazione all’impiego di somme per l’estinzionedi illeciti penali mediante oblazione, che sono stati adottati nella specie, hanno caratterepreventivo e generale ed estensione temporale indefinita, essendo intesi a tenere indennel'amministratore dal pagamento di qualunque somma derivante dalla irrogazione di sanzionipenali collegate con la gestione della discarica.Ciò determinerebbe una vanificazione della tutela penale dell’ambiente.

L’interpretazione sostenuta in sentenza sarebbe in contrasto con il diritto dell'Unione,in particolare con l’art. 5 della Direttiva 2008/99 cit., laddove impone agli Stati membri diistituire sanzioni penali a presidio dei reati ambientali, che siano efficaci, proporzionate edissuasive.

Le sanzioni penali sono maggiormente dissuasive, in quanto indicative di unariprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative oai meccanismi risarcitori di diritto civile e, dunque, più efficaci.In linea gradata, viene sollecitata la proposizione di rinvio pregiudiziale alla Corte diGiustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE al fine di verificare se l’art. 5 della Direttiva osti ad unanormativa nazionale che consente – secondo l'interpretazione dell'art. 314 cod. pen.affermata da questa Corte di legittimità - la possibilità di adottare provvedimentiamministrativi che escludano, in via generale, l’applicabilità di sanzioni penali nei confrontidegli autori di reati ambientali, ponendo le sanzioni pecuniarie a carico della collettività.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso nei terminiriportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.2.

Preliminarmente deve essere valutata la questione della qualificazione soggettiva diincaricato di pubblico servizio attribuita all’imputato, non controversa nel giudizio di merito,ma posta in discussione nelle note conclusionali del Procuratore generale.

La questionedella qualificazione giuridica rientra, invero, tra quelle che la Corte di cassazione puòdecidere ai sensi dell’art. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la primavolta in sede di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la suasoluzione non siano necessari accertamenti in fatto (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci,Rv. 272651 - 01).

Il capoverso dell'art. 358 cod. pen. esplicita la nozione di servizio pubblico, ritenendolo stesso formalmente omologo alla pubblica funzione di cui al precedente art. 357, macaratterizzato dalla mancanza di poteri deliberativi, autoritativi o certificativi tipici diquest’ultima.

Il parametro di delimitazione esterna del pubblico servizio è dunque identico aquello della pubblica funzione ed è costituito da una regolamentazione di natura pubblicistica– dovendo l’attività essere “disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi” - chevincola l'operatività dell’agente o ne disciplina la discrezionalità (secondo il c.d. criterio didisciplina) in coerenza con il principio di legalità, senza lasciare spazio alla libertà di agirequale contrassegno tipico dell’autonomia privata (Sez. 6, n. 53578 del 21/10/2014, Cofano,Rv. 261835).Dunque, oltre che per il requisito positivo, costituito dal regime giuridico, la nozionedell’incaricato di pubblico servizio si connota per il requisito negativo della assenza dei poteridella pubblica funzione e, infine, è delimitata verso il basso, essendo escluso che vi rientrinolo svolgimento di mansioni di ordine e la prestazione d’opera meramente materiale.Come affermato dalle Sezioni Unite, al fine di individuare se l'attività svolta da unsoggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357e 358 cod. pen., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di dirittopubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi -nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base di detto parametro oggettivo - la pubblicafunzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteritipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma dell'art. 357 predetto(Sez.

U, n. 10086 del 13/7/1998, Citaristi, Rv. 211190).In coerenza con tali linee ricostruttive, il Tribunale, nella sentenza impugnata, haspiegato le ragioni per le quali l’attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA], costituito ai sensidell'art. 25 legge 8 giugno 1990, n. 142 del 1990, poi sostituito dall'art 31 d.lgs. 18 agosto2000 n. 267, per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme regolative delleaziende speciali, vada qualificata come servizio pubblico.Le finalità della costituzione del detto [OSCURATO:PERSONA], quale strumento organizzatorio deisoggetti costituenti (enti locali ed altri enti pubblici autorizzati per legge) dotato di autonomiagestionale (v. art. 1 dello statuto consortile) erano individuate nel completamento e nellagestione della discarica controllata per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché nellaorganizzazione e gestione del servizio di raccolta e trasporto degli stessi rifiuti prodotti neicomuni consorziati, previa definizione delle modalità di conferimento, di raccolta differenziatae di trasporto (v. art. 2 dello statuto).Il ricorrente, all’apice della struttura consortile che organizzava e gestiva i relativiservizi, regolati da normativa pubblicistica ed oggetto di interesse pubblico per l’impattosull’ambiente e sulla salute collettiva, era ad ogni effetto incaricato di servizio pubblico.In senso contrario non rileva che il [OSCURATO:PERSONA] detto sia dotato di una strutturagestionale complessa e dedito allo svolgimento di talune attività con strumenti privatistici, nérileva che esso sia inquadrabile nel paradigma dell’Ente pubblico economico.L’aspetto, non approfondito in sentenza, non rileva ai fini del decidere.Vengono in rilievo, invero, attività del [OSCURATO:PERSONA] inerenti alla gestione della discaricaper lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tali attività, sottoposte ad una pregnanteregolamentazione pubblicistica per la loro incidenza sugli interessi collettivi, restanosottoposte a privativa, ossia riservate alla gestione esclusiva degli enti locali, ai sensi dell’art.198, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, [OSCURATO:PERSONA].Tale impostazione è stata ribadita anche dalla giurisprudenza amministrativa piùrecente che, nell’ambito del sistema integrato del ciclo dei rifiuti, ha affermato essere,invece, soggette alle regole del mercato e della libera concorrenza le attività di trattamento erecupero dei rifiuti urbani (v.

Cons.

Stato, sent. n. 1976 del 2026 e sent. n. 827 del 2025).Anche il richiamo del Procuratore generale al principio affermato da questa Corte,secondo cui non può essere considerato pubblico ufficiale, né incaricato di pubblico servizio,il Presidente di un Ente pubblico economico quando operi nell'ambito di rapporti commercialidi natura esclusivamente privatistica (Sez. 6, n. 33549 del 25/02/2013, Turino, Rv. 256125),non coglie nel segno.In tale decisione questa Corte ha escluso profili pubblicistici nella condotta delPresidente di un consorzio, gestore di un impianto di depurazione, che, nell'attività dismaltimento di rifiuti costituiti da acque di falda - nel cui ambito si inscriveva la contestatacondotta concussiva - operava in regime di libera concorrenza con altre strutture societarieesistenti nella medesima area territoriale.

La stessa pronuncia ha tuttavia precisato, inmotivazione, che deve essere riconosciuta natura di servizio pubblico locale al servizio dismaltimento dei rifiuti urbani e non anche alle altre tipologie di rifiuti destinati allosmaltimento (c.d. rifiuti speciali).In una coeva decisione, è stata affermata la qualifica pubblicistica in capo alPresidente del Consiglio di amministrazione di un [OSCURATO:PERSONA], formato da Enti pubbliciterritoriali, istituito per il coordinamento dell'attività di smaltimento di rifiuti urbani (Sez. 6, n.15723 del 06/02/2013, Scaglione, Rv. 256006 - 01).3.

Il primo e il secondo motivo del ricorso possono essere trattati congiuntamenteperché strettamente connessi.Entrambi pongono la questione della mancanza di uno specifico interesse pubblico, incapo al [OSCURATO:PERSONA] intercomunale [OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle oblazioni per estinguere ireati contravvenzionali in materia ambientale ascritte a [OSCURATO:PERSONA], quale suoPresidente.

Il tema ha diretta incidenza sulla configurabilità del reato di peculato contestatoall’imputato, posto che la ricorrenza di un interesse pubblico, ancorché concorrente conquello privato, varrebbe ad escludere la appropriazione, quale elemento costitutivo deldelitto di cui all’art. 314 cod. pen.Secondo un consolidato orientamento, in tema di peculato, l'utilizzo di denaropubblico per finalità esclusivamente personali ed estranee a quelle istituzionali determina la"distrazione" dello stesso, mentre il reato non è ravvisabile nei casi in cui l'interesse privatodell'agente e quello istituzionale dell'ente siano sincroni e sovrapponibili, non risultando inalcun modo contrastanti (tra le molte, Sez. 6, n. 36496 del 30/09/2020, Vasta, Rv. 280295 –02, in linea con Sez.

U, n. 19054 del 16/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 255299 - 01).Più di recente, questa Corte ha puntualizzato che la condotta di destinazione deldenaro pubblico al soddisfacimento degli interessi privati dell'agente e a quelli, concomitanti,istituzionali dell'ente avrebbe dovuto inquadrarsi nell’abuso d'ufficio prima dell'abrogazionedella relativa norma incriminatrice; quindi, anche al fine di delimitare l’area applicativa delreato di indebita distrazione di danaro o cose mobili ex art. 314-bis cod. pen., ha ribadito chesolo le c.d. appropriazioni distrattive, ossia la destinazione dei beni della pubblicaamministrazione per finalità esclusivamente private, con sottrazione definitiva a quellapubblica, restano punibili a titolo di peculato (Sez. 1, n. 5041 del 10/01/2025, Alemanno, Rv.287431 – 01, in parte motiva; Sez. 5, n. 10398 del 14/02/2025, Duca, Rv. 287780 – 03).

Solo per incidens - trattandosi di aspetto che non è oggetto di ricorso - va rilevato che, allume di tali coordinate esegetiche, nella vicenda in esame correttamente la sentenzaimpugnata ha ritenuto non configurabile il reato di indebita destinazione ex art. 314-bis cod.pen. stante la mancata contestazione al [OSCURATO:PERSONA] di specifiche violazioni di legge o di atti aventiforza di legge da cui non residuino margini di opinabilità.4.

Ciò premesso, per apprezzare la ricorrenza di un interesse dell’Ente alla estinzionedei reati ascritti all’imputato, deve tenersi conto della pluralità delle obbligazioni cheoriginano, in dipendenza di un fatto di reato, a carico dell’Ente stesso:i) ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., si configura la responsabilità civile per il reatocommesso dal dipendente qualora tra il fatto causativo del danno e le mansioni esercitatesussista un rapporto di occasionalità necessaria, che ricorre quando il soggetto compiel'illecito sfruttando comunque i compiti svolti, anche se ha agito oltre i limiti delle sueincombenze e persino se abbia violato gli obblighi a lui imposti, dovendo essere escluso,detto rapporto, solo quando il dipendente, nello svolgimento delle mansioni affidategli,commette un illecito penale per finalità di carattere personale, di fatto sostituite a quelledell'ente pubblico di appartenenza ed, anzi, in contrasto con queste ultime (Sez. 6, n. 44760del 04/06/2015, Cantoro, Rv. 265356 – 01).

Più di recente, si è consolidato sul puntol’orientamento per il quale è configurabile la responsabilità civile della pubblicaamministrazione anche per le condotte delittuose del dipendente dirette a perseguire finalitàesclusivamente personali, purché l'adempimento dei compiti e delle mansioni alle quali lostesso è preposto costituiscano un'occasione necessaria che l'autore del reato sfrutta per ilcompimento degli atti penalmente illeciti (Sez. 5, n. 35588 del 03/04/2017, P., Rv. 271209 –01; Sez. 6, n. 23474 del 04/04/2025, Ministero dell'Economia e delle Finanze/Martucci, Rv.288247 – 01); ii) ai sensi dell’art. 197 cod. pen., la persona giuridica è, altresì, civilmente obbligata, incaso di insolvibilità del condannato, al pagamento della multa e dell’ammenda applicate alproprio legale rappresentante, amministratore o dipendente, allorché si tratti di reato checostituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole ovverocommesso nell'interesse dell'ente.Ciò posto, questa Corte ha già avuto modo di affermare, con riguardo a reaticontravvenzionali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, che non integra il delitto dipeculato il pagamento, da parte di un ente pubblico, delle sanzioni in forma ridotta a titolo dioblazione delle contravvenzioni contestate ai soggetti ricoprenti incarichi apicali in senoall'ente in connessione all'attività istituzionale dagli stessi svolta, essendo l'ente titolare di uninteresse legittimo all'estinzione dei reati, dai quali potrebbero discendere anche eventualiresponsabilità a suo carico ai sensi degli artt. 2049 cod. civ. e 197 cod. pen. (Sez. 6, n.22399 del 10/05/2022, Bonavita, Rv. 283318, in fattispecie relativa alla emissione, da partedel responsabile dell'area economica di un comune, di autorizzazione al pagamento infavore dell'ASL della somma dovuta a titolo di oblazione per violazioni antinfortunisticherilevate a carico del Sindaco e del responsabile dell'ufficio tecnico comunale).La citata sentenza Bonavita si pone nel solco dell’orientamento tracciato da altrapronuncia di questa Sezione, in cui si è affermato che ricorre un interesse dell’ente, ove lacondotta illecita sia tale da comportare una responsabilità risarcitoria a suo carico ai sensidell'art. 2049 cod. civ., in una fattispecie relativa alla condotta del dirigente di una società "inhouse" di un comune che utilizzi fondi dell'ente per provvedere al pagamento della sanzioneamministrativa in materia antinfortunistica elevata al proprio dipendente, a condizione che lacondotta comporti una responsabilità risarcitoria dell’ente (Sez. 6, n. 38260 del 13/06/2019,Collesano, Rv. 276713 - 01).

5. Ciò posto, in relazione all’impiego delle somme per il pagamento delle oblazionifinalizzate ad estinguere i reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA], va osservato: - l’estinzione del reato mediante oblazione non ha effetto estintivo della responsabilità civile ex art. 2049 cod. civ. e sembrano alquanto evanescenti le ragioni percui sarebbe interesse dell’ente evitare il proprio coinvolgimento in un processo penale,maggiormente lesivo della propria immagine, rispetto ad un processo civile; - l’interesse proprio dell’ente è stato individuato, in termini più concreti, nellacircostanza che il pagamento tempestivo dell’oblazione – che avviene in misura ridottarispetto alla sanzione pecuniaria - vale ad evitare la responsabilità sussidiaria dell’entequanto alla responsabilità ex art. 197 cod. pen., per il caso di mancato pagamento dellasanzione pecuniaria, evitando così l’esposizione debitoria per un più alto importo.Al riguardo, il Tribunale ha puntualizzato che, a sostanziare l’interesse propriodell’Ente al pagamento, vi è il dato che il [OSCURATO:PERSONA] non rientra gli enti pubbliciterritoriali (Stato, Regioni, Province e Comuni) esenti dalle obbligazioni civili sussidiarie per ilmancato pagamento di multe e ammende ex art. 197 cod. proc. pen.L’interpretazione estensiva di tale norma, che il Pubblico Ministero ricorrenteassume essere imposta dalla identità di ratio, per essere il [OSCURATO:PERSONA] un ente costituito daun’aggregazione di Comuni per l’espletamento di un servizio pubblico, non è tuttaviapraticabile, trattandosi di norma che, introducendo eccezioni, è di stretta interpretazione;sicché non è dato estendere ai Consorzi in oggetto, che sono soggetti ad una disciplinadiversa da quella degli enti territoriali (basti pensare che, a termini dell’art. 31 d.lgs. 18agosto 2000, n. 267, al [OSCURATO:PERSONA] possono partecipare anche enti pubblici diversi) talemeccanismo di esenzione.In ogni caso, accogliendo la tesi del ricorrente sulla applicabilità della previsione dicui all’art. 197 cod. pen. anche ai Consorzi, verrebbe ad attuarsi una inammissibileinterpretazione estensiva in malam partem, dovendosi considerare non l’effetto di favore perl’ente - di cui tale esegesi limita la sanzionabilità in via sussidiaria – ma quello sfavorevoleper l’imputato, beneficiario della garanzia.

6. il Pubblico Ministero impugnante – richiamando la memoria già versata in atti – hacensurato gli atti amministrativi (id est, le due delibere del 2012 e 2013 su cui v. pagine 3 ess. della sentenza) adottati dall’Ente, con cui si è disposto il pagamento delle oblazioni confondi del [OSCURATO:PERSONA], per avere prefigurato un meccanismo di esenzione da responsabilità“preventivo e generale”, contrario ex se all’interesse pubblico.Così non è.Le delibere fanno riferimento ad eventuali sanzioni pecuniarie irrogate al rappresentante dell’Ente nello svolgimento dei compiti istituzionali e prevedono una clausoladi esclusione correlata alle ipotesi in cui “si delineasse un potenziale conflitto di interessi tra isoggetti, ovvero emergessero con chiarezza elementi dimostrativi di colpa grave o dolo” daparte dell’agente, al pagamento delle sanzioni per illeciti.L’interesse pubblico al pagamento di quelle oblazioni è dunque, non solooggettivamente dimostrato, ma anche attestato da atti autorizzativi legittimanti le uscite dicassa; secondo il principio già affermato da questa Corte ( Sez. 6, n. 38260 del 13/06/2019,Collesano, Rv. 276713), ciò permette di escludere che si sia in presenza di una condottadistrattiva ad esclusivo vantaggio proprio del soggetto e, dunque, di una condottaappropriativa.Inoltre, la previsione nelle delibere del diritto di rivalsa del [OSCURATO:PERSONA] vale ascongiurare il rischio, stigmatizzato dal ricorrente, della “traslazione” della responsabilità –rectius, del carico della sanzione pecuniaria - dai pubblici amministratori agli enti e, indefinitiva, alla collettività.

Di contro, la prospettiva del ricorrente di non considerare quegli atti autorizzativi, afronte della interpretazione affermata dalla sentenza Collesano, si risolve in una sorta di “disapplicazione” di atti amministrativi in malam partem.

L’operazione è giuridicamente non corretta.[OSCURATO:PERSONA] sezione della Corte di giustizia, con sentenza 5 dicembre 2017, in causaC-42/17, M.A.

S. e M. B., ebbe ad affermare un principio che ha valenza generale in tema didisapplicazioni in malam partem - sia pure nello specifico riferito alla disciplina dellaprescrizione (secondo tale pronuncia, l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare lanormativa interna in materia di prescrizione, sulla base della c.d.

“regola Taricco”, vienemeno quando ciò comporta: a) una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene, acausa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile; b) l’applicazione retroattiva diuna normativa che prevede un regime di punibilità più severo di quello vigente al momentodella commissione del reato) (sul punto si veda anche Corte cost. n. 115 del 2008).In conclusione, secondo una corretta interpretazione logico sistematica, la sentenzaimpugnata ha ravvisato un interesse, anche dell’Ente, all’impiego di fondi consortili al fine dipagare le oblazioni per reati contravvenzionali ascritti al ricorrente, tale da elidere lamaterialità oggettiva del reato di peculato.

8. Anche il terzo motivo è infondato.

8.1. Si argomenta, dal Pubblico Ministero ricorrente, che la prevista destinazionedelle somme del [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento delle oblazioni ascritte al suo legalerappresentante si pone in aperto contrasto con i considerando e con l’art. 5 della Direttivasulla tutela penale dell’ambiente 2088/99/CE, finendo col depotenziare l’effetto dissuasivodelle sanzioni penali che sono state irrogate.8.1.1.

Al riguardo, ritiene questa Corte che tale destinazione non possa ritenersi incontrasto con i considerando della Direttiva, i quali prevedono che, ai sensi dell'art. 174, par.2, del Trattato istitutivo dell’Unione, la politica comunitaria in materia di ambiente debbamirare ad un elevato livello di tutela ed ancora che, rappresentando i reati ambientali unaminaccia concreta per la salubrità dell’ambiente, essi esigono una risposta adeguata.Ciò perché, anzitutto, essi racchiudono indicazioni programmatiche ed enunciano lefinalità dell’atto normativo, il cui contenuto precettivo può derivare esclusivamente dallesuccessive disposizioni dell’articolato.Oltretutto, dal considerando n. 10 si evince che l’obbligo per gli Stati membri diprevedere sanzioni penali nella propria legislazione nazionale concerne le sole «violazionigravi» delle disposizioni del diritto comunitario in materia dell’ambiente e tali non risultanoessere le fattispecie contravvenzionali ascritte all’imputato (ex art. 256, commi 2; art. 256,commi 2 e 4; 29-quattuordecies d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), tutte connotate da modestodisvalore8.1.2.

Ad avviso di questa Corte, nemmeno può dirsi che l’interpretazione dellenorme sul peculato sostenuta dal Tribunale confligga con l’art. 5 della Direttiva, là dovestabilisce che gli Stati membri «adottano le misure necessarie per assicurare che i reati dicui agli artt. 3 e 4 siano punibili con pene efficaci, proporzionate e dissuasive».

Anche tale disposizione, per vero, non individua neppure un nucleo minimo dicondotte sanzionabili e non può essere ritenuta immediatamente vincolante.

Assegna alloStato un obiettivo, ma non è possibile ipotizzarne una applicazione diretta, tanto più inriferimento alla materia delle sanzioni penali, ove il presidio di stretta legalità dell’art. 25Cost. non può che essere incisivo ed ineludibile.Al riguardo, deve considerarsi che il sistema repressivo delle violazioni in materiaambientale è un sistema complesso e la possibilità di graduare l’illecito (anche in formeoblabili) non è affatto esclusa dalla fonte sovranazionale.

Meccanismi gradati di tutelapossono rivelarsi anche maggiormente efficaci e dissuasivi, specie ove l’oblazione siaconsentita in correlazione con l’adempimento delle prescrizioni da attuare sotto la vigilanzadell’organo di controllo, le quali promuovono la riparazione in forma specifica della lesionedel danno ambientale.Tali meccanismi estintivi non depotenziano, dunque, la tutela penale ma possonoavere una funzione incentivante della osservanza delle norme in materia ambientale.

8.3. In linea generale, proprio in relazione all’impatto delle fonti sovranazionali suldiritto penale non possono ignorarsi le coordinate interpretative tracciate dalla Cortecostituzionale e anche di recente espresse in due importanti pronunce Con sentenza n. 95 del 2025, in tema di abrogazione del reato di reato di abuso diufficio, malgrado il riconoscimento degli “indubbi vuoti di tutela” generati dalla scelta didecriminalizzare tale fattispecie, e pur in presenza di scelte di tutela più avanzata dei dirittiche promanano dal diritto convenzionale o sovranazionale, ha ribadito i limiti della c.d.regressione alle pregresse incriminazioni mediante il sindacato di costituzionalità.Nel solco di tale indirizzo, con la sentenza n. 185 del 2025, in tema di traffico diinfluenze illecite, la stessa Corte costituzionale ha puntualizzato come i c.d.

“obblighi dicriminalizzazione” derivanti da fonti convenzionali e dal diritto dell’Unione non possanospingersi fino alla creazione di una norma incriminatrice, con lesione delle prerogative dellegislatore nazionale.8.4.

All’esito di tali considerazioni, non sussistendo dubbi interpretativi, non ricorronoi presupposti per sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 267 delTrattato sul funzionamento dell’Unione Europea al fine di conoscere se l’art. 5 della direttivacit. osti ad una interpretazione della normativa nazionale che consente di emettereprovvedimenti amministrativi che escludano l’applicabilità di sanzioni penali nei confrontidegli autori di reati ambientali.10.

Da ultimo, alla Cancelleria sono demandati gli adempimenti comunicativi di ritoall’amministrazione di appartenenza del ricorrente.

P.Q.MRigetta il ricorso.

Visto l'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura dellaCancelleria, la comunicazione con modalita' telematiche del dispositivo all'amministrazionedi appartenenza del ricorrente.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
assimiliano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/09/2025 del Tribunale di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Genova ha assoltoMassimiliano [OSCURATO:PERSONA] da plurimi reati di peculato a lui ascritti per essersi appropriato, qualePresidente di un [OSCURATO:PERSONA] di Comuni finalizzato alla gestione di una discarica consortile, disomme destinate al pagamento di oblazioni cui era stato ammesso al fine di estinguere iplurimi reati contravvenzionali allo stesso contestati nella indicata qualità, di cui agli artt. 256,commi 2, 256, commi 2 e 4, e 29-quattuodecies d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 2. Ha proposto ricorso immediato innanzi a questa Corte di cassazione il Procuratoredella Repubblica di Genova, affidato a tre motivi, di seguito sintetizzati nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo si denunciano inosservanza o erronea applicazione dell'art. 314 cod.pen. Il Tribunale ha erroneamente ravvisato un interesse pubblico del Consorziopresieduto dall’imputato al pagamento delle oblazioni relative ai reati contravvenzionali a luicontestati, correlato alla circostanza che sarebbe stato preferibile evitare il coinvolgimentodell’Ente, per i connessi profili di responsabilità civile, in un giudizio penale, con conseguentedanno di immagine, anziché in un giudizio civile. Di contro, un tale interesse non sarebbe ipotizzabile, posto che l’accertamento diresponsabilità civile nel processo penale soggiace alla regola di giudizio dell’ “al di là di ogniragionevole dubbio”, mentre il giudizio civile è regolato dal regime probatorio del “piùprobabile che non”.3.2. Con il secondo motivo si deducono inosservanza o erronea applicazione degliartt. 314 e 197 cod. pen.Altro interesse pubblico perseguito riguarderebbe, secondo il Tribunale, la finalità dievitare le sanzioni civili previste per le persone giuridiche, in ipotesi di insolvibilità delcondannato che sia rappresentante, amministratore o dipendente, dall'art. 197 cod. pen. etuttavia anche tale argomentazione non sarebbe persuasiva, in quanto la disposizioneindicata non è espressamente applicabile allo Stato, alle Regioni, alle Province ed aiComuni. Secondo il ricorrente, l’esenzione non può che estendersi, per identità di ratio, aiConsorzi di comuni che - come [OSCURATO:PERSONA] - svolgano attività di competenza comunale, iquali non rientrano nel novero degli enti esclusi sol perché ai tempi dell’adozione del codicepenale tale tipologia di enti non esisteva.La ratio della norma, finalizzata ad escludere un meccanismo che porti a sanzionaregli enti pubblici in luogo degli amministratori infedeli - così finendo col trasferire sullacollettività il costo delle sanzioni - ne impone una interpretazione estensiva, che non risultanella specie preclusa perché operante a favore del soggetto pubblico, del quale limita,appunto, la responsabilità.3.3. Con il terzo motivo si deducono inosservanza o erronea applicazione dell'art. 314cod. pen. anche in relazione alla direttiva 2008/99/CE del [OSCURATO:PERSONA] e delConsiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente.Va privilegiata una interpretazione della norma in tema di peculato conforme al dirittodell’Unione. I provvedimenti amministrativi di autorizzazione all’impiego di somme per l’estinzionedi illeciti penali mediante oblazione, che sono stati adottati nella specie, hanno caratterepreventivo e generale ed estensione temporale indefinita, essendo intesi a tenere indennel'amministratore dal pagamento di qualunque somma derivante dalla irrogazione di sanzionipenali collegate con la gestione della discarica.Ciò determinerebbe una vanificazione della tutela penale dell’ambiente. L’interpretazione sostenuta in sentenza sarebbe in contrasto con il diritto dell'Unione,in particolare con l’art. 5 della Direttiva 2008/99 cit., laddove impone agli Stati membri diistituire sanzioni penali a presidio dei reati ambientali, che siano efficaci, proporzionate edissuasive. Le sanzioni penali sono maggiormente dissuasive, in quanto indicative di unariprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative oai meccanismi risarcitori di diritto civile e, dunque, più efficaci.In linea gradata, viene sollecitata la proposizione di rinvio pregiudiziale alla Corte diGiustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE al fine di verificare se l’art. 5 della Direttiva osti ad unanormativa nazionale che consente – secondo l'interpretazione dell'art. 314 cod. pen.affermata da questa Corte di legittimità - la possibilità di adottare provvedimentiamministrativi che escludano, in via generale, l’applicabilità di sanzioni penali nei confrontidegli autori di reati ambientali, ponendo le sanzioni pecuniarie a carico della collettività.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso nei terminiriportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.2. Preliminarmente deve essere valutata la questione della qualificazione soggettiva diincaricato di pubblico servizio attribuita all’imputato, non controversa nel giudizio di merito,ma posta in discussione nelle note conclusionali del Procuratore generale. La questionedella qualificazione giuridica rientra, invero, tra quelle che la Corte di cassazione puòdecidere ai sensi dell’art. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la primavolta in sede di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la suasoluzione non siano necessari accertamenti in fatto (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci,Rv. 272651 - 01). Il capoverso dell'art. 358 cod. pen. esplicita la nozione di servizio pubblico, ritenendolo stesso formalmente omologo alla pubblica funzione di cui al precedente art. 357, macaratterizzato dalla mancanza di poteri deliberativi, autoritativi o certificativi tipici diquest’ultima. Il parametro di delimitazione esterna del pubblico servizio è dunque identico aquello della pubblica funzione ed è costituito da una regolamentazione di natura pubblicistica– dovendo l’attività essere “disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi” - chevincola l'operatività dell’agente o ne disciplina la discrezionalità (secondo il c.d. criterio didisciplina) in coerenza con il principio di legalità, senza lasciare spazio alla libertà di agirequale contrassegno tipico dell’autonomia privata (Sez. 6, n. 53578 del 21/10/2014, Cofano,Rv. 261835).Dunque, oltre che per il requisito positivo, costituito dal regime giuridico, la nozionedell’incaricato di pubblico servizio si connota per il requisito negativo della assenza dei poteridella pubblica funzione e, infine, è delimitata verso il basso, essendo escluso che vi rientrinolo svolgimento di mansioni di ordine e la prestazione d’opera meramente materiale.Come affermato dalle Sezioni Unite, al fine di individuare se l'attività svolta da unsoggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357e 358 cod. pen., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di dirittopubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi -nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base di detto parametro oggettivo - la pubblicafunzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteritipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma dell'art. 357 predetto(Sez. U, n. 10086 del 13/7/1998, Citaristi, Rv. 211190).In coerenza con tali linee ricostruttive, il Tribunale, nella sentenza impugnata, haspiegato le ragioni per le quali l’attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA], costituito ai sensidell'art. 25 legge 8 giugno 1990, n. 142 del 1990, poi sostituito dall'art 31 d.lgs. 18 agosto2000 n. 267, per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme regolative delleaziende speciali, vada qualificata come servizio pubblico.Le finalità della costituzione del detto [OSCURATO:PERSONA], quale strumento organizzatorio deisoggetti costituenti (enti locali ed altri enti pubblici autorizzati per legge) dotato di autonomiagestionale (v. art. 1 dello statuto consortile) erano individuate nel completamento e nellagestione della discarica controllata per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché nellaorganizzazione e gestione del servizio di raccolta e trasporto degli stessi rifiuti prodotti neicomuni consorziati, previa definizione delle modalità di conferimento, di raccolta differenziatae di trasporto (v. art. 2 dello statuto).Il ricorrente, all’apice della struttura consortile che organizzava e gestiva i relativiservizi, regolati da normativa pubblicistica ed oggetto di interesse pubblico per l’impattosull’ambiente e sulla salute collettiva, era ad ogni effetto incaricato di servizio pubblico.In senso contrario non rileva che il [OSCURATO:PERSONA] detto sia dotato di una strutturagestionale complessa e dedito allo svolgimento di talune attività con strumenti privatistici, nérileva che esso sia inquadrabile nel paradigma dell’Ente pubblico economico.L’aspetto, non approfondito in sentenza, non rileva ai fini del decidere.Vengono in rilievo, invero, attività del [OSCURATO:PERSONA] inerenti alla gestione della discaricaper lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tali attività, sottoposte ad una pregnanteregolamentazione pubblicistica per la loro incidenza sugli interessi collettivi, restanosottoposte a privativa, ossia riservate alla gestione esclusiva degli enti locali, ai sensi dell’art.198, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, [OSCURATO:PERSONA].Tale impostazione è stata ribadita anche dalla giurisprudenza amministrativa piùrecente che, nell’ambito del sistema integrato del ciclo dei rifiuti, ha affermato essere,invece, soggette alle regole del mercato e della libera concorrenza le attività di trattamento erecupero dei rifiuti urbani (v. Cons. Stato, sent. n. 1976 del 2026 e sent. n. 827 del 2025).Anche il richiamo del Procuratore generale al principio affermato da questa Corte,secondo cui non può essere considerato pubblico ufficiale, né incaricato di pubblico servizio,il Presidente di un Ente pubblico economico quando operi nell'ambito di rapporti commercialidi natura esclusivamente privatistica (Sez. 6, n. 33549 del 25/02/2013, Turino, Rv. 256125),non coglie nel segno.In tale decisione questa Corte ha escluso profili pubblicistici nella condotta delPresidente di un consorzio, gestore di un impianto di depurazione, che, nell'attività dismaltimento di rifiuti costituiti da acque di falda - nel cui ambito si inscriveva la contestatacondotta concussiva - operava in regime di libera concorrenza con altre strutture societarieesistenti nella medesima area territoriale. La stessa pronuncia ha tuttavia precisato, inmotivazione, che deve essere riconosciuta natura di servizio pubblico locale al servizio dismaltimento dei rifiuti urbani e non anche alle altre tipologie di rifiuti destinati allosmaltimento (c.d. rifiuti speciali).In una coeva decisione, è stata affermata la qualifica pubblicistica in capo alPresidente del Consiglio di amministrazione di un [OSCURATO:PERSONA], formato da Enti pubbliciterritoriali, istituito per il coordinamento dell'attività di smaltimento di rifiuti urbani (Sez. 6, n.15723 del 06/02/2013, Scaglione, Rv. 256006 - 01).3. Il primo e il secondo motivo del ricorso possono essere trattati congiuntamenteperché strettamente connessi.Entrambi pongono la questione della mancanza di uno specifico interesse pubblico, incapo al [OSCURATO:PERSONA] intercomunale [OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle oblazioni per estinguere ireati contravvenzionali in materia ambientale ascritte a [OSCURATO:PERSONA], quale suoPresidente. Il tema ha diretta incidenza sulla configurabilità del reato di peculato contestatoall’imputato, posto che la ricorrenza di un interesse pubblico, ancorché concorrente conquello privato, varrebbe ad escludere la appropriazione, quale elemento costitutivo deldelitto di cui all’art. 314 cod. pen.Secondo un consolidato orientamento, in tema di peculato, l'utilizzo di denaropubblico per finalità esclusivamente personali ed estranee a quelle istituzionali determina la"distrazione" dello stesso, mentre il reato non è ravvisabile nei casi in cui l'interesse privatodell'agente e quello istituzionale dell'ente siano sincroni e sovrapponibili, non risultando inalcun modo contrastanti (tra le molte, Sez. 6, n. 36496 del 30/09/2020, Vasta, Rv. 280295 –02, in linea con Sez. U, n. 19054 del 16/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 255299 - 01).Più di recente, questa Corte ha puntualizzato che la condotta di destinazione deldenaro pubblico al soddisfacimento degli interessi privati dell'agente e a quelli, concomitanti,istituzionali dell'ente avrebbe dovuto inquadrarsi nell’abuso d'ufficio prima dell'abrogazionedella relativa norma incriminatrice; quindi, anche al fine di delimitare l’area applicativa delreato di indebita distrazione di danaro o cose mobili ex art. 314-bis cod. pen., ha ribadito chesolo le c.d. appropriazioni distrattive, ossia la destinazione dei beni della pubblicaamministrazione per finalità esclusivamente private, con sottrazione definitiva a quellapubblica, restano punibili a titolo di peculato (Sez. 1, n. 5041 del 10/01/2025, Alemanno, Rv.287431 – 01, in parte motiva; Sez. 5, n. 10398 del 14/02/2025, Duca, Rv. 287780 – 03). Solo per incidens - trattandosi di aspetto che non è oggetto di ricorso - va rilevato che, allume di tali coordinate esegetiche, nella vicenda in esame correttamente la sentenzaimpugnata ha ritenuto non configurabile il reato di indebita destinazione ex art. 314-bis cod.pen. stante la mancata contestazione al [OSCURATO:PERSONA] di specifiche violazioni di legge o di atti aventiforza di legge da cui non residuino margini di opinabilità.4. Ciò premesso, per apprezzare la ricorrenza di un interesse dell’Ente alla estinzionedei reati ascritti all’imputato, deve tenersi conto della pluralità delle obbligazioni cheoriginano, in dipendenza di un fatto di reato, a carico dell’Ente stesso:i) ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., si configura la responsabilità civile per il reatocommesso dal dipendente qualora tra il fatto causativo del danno e le mansioni esercitatesussista un rapporto di occasionalità necessaria, che ricorre quando il soggetto compiel'illecito sfruttando comunque i compiti svolti, anche se ha agito oltre i limiti delle sueincombenze e persino se abbia violato gli obblighi a lui imposti, dovendo essere escluso,detto rapporto, solo quando il dipendente, nello svolgimento delle mansioni affidategli,commette un illecito penale per finalità di carattere personale, di fatto sostituite a quelledell'ente pubblico di appartenenza ed, anzi, in contrasto con queste ultime (Sez. 6, n. 44760del 04/06/2015, Cantoro, Rv. 265356 – 01). Più di recente, si è consolidato sul puntol’orientamento per il quale è configurabile la responsabilità civile della pubblicaamministrazione anche per le condotte delittuose del dipendente dirette a perseguire finalitàesclusivamente personali, purché l'adempimento dei compiti e delle mansioni alle quali lostesso è preposto costituiscano un'occasione necessaria che l'autore del reato sfrutta per ilcompimento degli atti penalmente illeciti (Sez. 5, n. 35588 del 03/04/2017, P., Rv. 271209 –01; Sez. 6, n. 23474 del 04/04/2025, Ministero dell'Economia e delle Finanze/Martucci, Rv.288247 – 01); ii) ai sensi dell’art. 197 cod. pen., la persona giuridica è, altresì, civilmente obbligata, incaso di insolvibilità del condannato, al pagamento della multa e dell’ammenda applicate alproprio legale rappresentante, amministratore o dipendente, allorché si tratti di reato checostituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole ovverocommesso nell'interesse dell'ente.Ciò posto, questa Corte ha già avuto modo di affermare, con riguardo a reaticontravvenzionali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, che non integra il delitto dipeculato il pagamento, da parte di un ente pubblico, delle sanzioni in forma ridotta a titolo dioblazione delle contravvenzioni contestate ai soggetti ricoprenti incarichi apicali in senoall'ente in connessione all'attività istituzionale dagli stessi svolta, essendo l'ente titolare di uninteresse legittimo all'estinzione dei reati, dai quali potrebbero discendere anche eventualiresponsabilità a suo carico ai sensi degli artt. 2049 cod. civ. e 197 cod. pen. (Sez. 6, n.22399 del 10/05/2022, Bonavita, Rv. 283318, in fattispecie relativa alla emissione, da partedel responsabile dell'area economica di un comune, di autorizzazione al pagamento infavore dell'ASL della somma dovuta a titolo di oblazione per violazioni antinfortunisticherilevate a carico del Sindaco e del responsabile dell'ufficio tecnico comunale).La citata sentenza Bonavita si pone nel solco dell’orientamento tracciato da altrapronuncia di questa Sezione, in cui si è affermato che ricorre un interesse dell’ente, ove lacondotta illecita sia tale da comportare una responsabilità risarcitoria a suo carico ai sensidell'art. 2049 cod. civ., in una fattispecie relativa alla condotta del dirigente di una società "inhouse" di un comune che utilizzi fondi dell'ente per provvedere al pagamento della sanzioneamministrativa in materia antinfortunistica elevata al proprio dipendente, a condizione che lacondotta comporti una responsabilità risarcitoria dell’ente (Sez. 6, n. 38260 del 13/06/2019,Collesano, Rv. 276713 - 01). 5. Ciò posto, in relazione all’impiego delle somme per il pagamento delle oblazionifinalizzate ad estinguere i reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA], va osservato: - l’estinzione del reato mediante oblazione non ha effetto estintivo della responsabilità civile ex art. 2049 cod. civ. e sembrano alquanto evanescenti le ragioni percui sarebbe interesse dell’ente evitare il proprio coinvolgimento in un processo penale,maggiormente lesivo della propria immagine, rispetto ad un processo civile; - l’interesse proprio dell’ente è stato individuato, in termini più concreti, nellacircostanza che il pagamento tempestivo dell’oblazione – che avviene in misura ridottarispetto alla sanzione pecuniaria - vale ad evitare la responsabilità sussidiaria dell’entequanto alla responsabilità ex art. 197 cod. pen., per il caso di mancato pagamento dellasanzione pecuniaria, evitando così l’esposizione debitoria per un più alto importo.Al riguardo, il Tribunale ha puntualizzato che, a sostanziare l’interesse propriodell’Ente al pagamento, vi è il dato che il [OSCURATO:PERSONA] non rientra gli enti pubbliciterritoriali (Stato, Regioni, Province e Comuni) esenti dalle obbligazioni civili sussidiarie per ilmancato pagamento di multe e ammende ex art. 197 cod. proc. pen.L’interpretazione estensiva di tale norma, che il Pubblico Ministero ricorrenteassume essere imposta dalla identità di ratio, per essere il [OSCURATO:PERSONA] un ente costituito daun’aggregazione di Comuni per l’espletamento di un servizio pubblico, non è tuttaviapraticabile, trattandosi di norma che, introducendo eccezioni, è di stretta interpretazione;sicché non è dato estendere ai Consorzi in oggetto, che sono soggetti ad una disciplinadiversa da quella degli enti territoriali (basti pensare che, a termini dell’art. 31 d.lgs. 18agosto 2000, n. 267, al [OSCURATO:PERSONA] possono partecipare anche enti pubblici diversi) talemeccanismo di esenzione.In ogni caso, accogliendo la tesi del ricorrente sulla applicabilità della previsione dicui all’art. 197 cod. pen. anche ai Consorzi, verrebbe ad attuarsi una inammissibileinterpretazione estensiva in malam partem, dovendosi considerare non l’effetto di favore perl’ente - di cui tale esegesi limita la sanzionabilità in via sussidiaria – ma quello sfavorevoleper l’imputato, beneficiario della garanzia. 6. il Pubblico Ministero impugnante – richiamando la memoria già versata in atti – hacensurato gli atti amministrativi (id est, le due delibere del 2012 e 2013 su cui v. pagine 3 ess. della sentenza) adottati dall’Ente, con cui si è disposto il pagamento delle oblazioni confondi del [OSCURATO:PERSONA], per avere prefigurato un meccanismo di esenzione da responsabilità“preventivo e generale”, contrario ex se all’interesse pubblico.Così non è.Le delibere fanno riferimento ad eventuali sanzioni pecuniarie irrogate al rappresentante dell’Ente nello svolgimento dei compiti istituzionali e prevedono una clausoladi esclusione correlata alle ipotesi in cui “si delineasse un potenziale conflitto di interessi tra isoggetti, ovvero emergessero con chiarezza elementi dimostrativi di colpa grave o dolo” daparte dell’agente, al pagamento delle sanzioni per illeciti.L’interesse pubblico al pagamento di quelle oblazioni è dunque, non solooggettivamente dimostrato, ma anche attestato da atti autorizzativi legittimanti le uscite dicassa; secondo il principio già affermato da questa Corte ( Sez. 6, n. 38260 del 13/06/2019,Collesano, Rv. 276713), ciò permette di escludere che si sia in presenza di una condottadistrattiva ad esclusivo vantaggio proprio del soggetto e, dunque, di una condottaappropriativa.Inoltre, la previsione nelle delibere del diritto di rivalsa del [OSCURATO:PERSONA] vale ascongiurare il rischio, stigmatizzato dal ricorrente, della “traslazione” della responsabilità –rectius, del carico della sanzione pecuniaria - dai pubblici amministratori agli enti e, indefinitiva, alla collettività. Di contro, la prospettiva del ricorrente di non considerare quegli atti autorizzativi, afronte della interpretazione affermata dalla sentenza Collesano, si risolve in una sorta di “disapplicazione” di atti amministrativi in malam partem. L’operazione è giuridicamente non corretta.[OSCURATO:PERSONA] sezione della Corte di giustizia, con sentenza 5 dicembre 2017, in causaC-42/17, M.A. S. e M. B., ebbe ad affermare un principio che ha valenza generale in tema didisapplicazioni in malam partem - sia pure nello specifico riferito alla disciplina dellaprescrizione (secondo tale pronuncia, l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare lanormativa interna in materia di prescrizione, sulla base della c.d. “regola Taricco”, vienemeno quando ciò comporta: a) una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene, acausa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile; b) l’applicazione retroattiva diuna normativa che prevede un regime di punibilità più severo di quello vigente al momentodella commissione del reato) (sul punto si veda anche Corte cost. n. 115 del 2008).In conclusione, secondo una corretta interpretazione logico sistematica, la sentenzaimpugnata ha ravvisato un interesse, anche dell’Ente, all’impiego di fondi consortili al fine dipagare le oblazioni per reati contravvenzionali ascritti al ricorrente, tale da elidere lamaterialità oggettiva del reato di peculato. 8. Anche il terzo motivo è infondato. 8.1. Si argomenta, dal Pubblico Ministero ricorrente, che la prevista destinazionedelle somme del [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento delle oblazioni ascritte al suo legalerappresentante si pone in aperto contrasto con i considerando e con l’art. 5 della Direttivasulla tutela penale dell’ambiente 2088/99/CE, finendo col depotenziare l’effetto dissuasivodelle sanzioni penali che sono state irrogate.8.1.1. Al riguardo, ritiene questa Corte che tale destinazione non possa ritenersi incontrasto con i considerando della Direttiva, i quali prevedono che, ai sensi dell'art. 174, par.2, del Trattato istitutivo dell’Unione, la politica comunitaria in materia di ambiente debbamirare ad un elevato livello di tutela ed ancora che, rappresentando i reati ambientali unaminaccia concreta per la salubrità dell’ambiente, essi esigono una risposta adeguata.Ciò perché, anzitutto, essi racchiudono indicazioni programmatiche ed enunciano lefinalità dell’atto normativo, il cui contenuto precettivo può derivare esclusivamente dallesuccessive disposizioni dell’articolato.Oltretutto, dal considerando n. 10 si evince che l’obbligo per gli Stati membri diprevedere sanzioni penali nella propria legislazione nazionale concerne le sole «violazionigravi» delle disposizioni del diritto comunitario in materia dell’ambiente e tali non risultanoessere le fattispecie contravvenzionali ascritte all’imputato (ex art. 256, commi 2; art. 256,commi 2 e 4; 29-quattuordecies d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), tutte connotate da modestodisvalore8.1.2. Ad avviso di questa Corte, nemmeno può dirsi che l’interpretazione dellenorme sul peculato sostenuta dal Tribunale confligga con l’art. 5 della Direttiva, là dovestabilisce che gli Stati membri «adottano le misure necessarie per assicurare che i reati dicui agli artt. 3 e 4 siano punibili con pene efficaci, proporzionate e dissuasive». Anche tale disposizione, per vero, non individua neppure un nucleo minimo dicondotte sanzionabili e non può essere ritenuta immediatamente vincolante. Assegna alloStato un obiettivo, ma non è possibile ipotizzarne una applicazione diretta, tanto più inriferimento alla materia delle sanzioni penali, ove il presidio di stretta legalità dell’art. 25Cost. non può che essere incisivo ed ineludibile.Al riguardo, deve considerarsi che il sistema repressivo delle violazioni in materiaambientale è un sistema complesso e la possibilità di graduare l’illecito (anche in formeoblabili) non è affatto esclusa dalla fonte sovranazionale. Meccanismi gradati di tutelapossono rivelarsi anche maggiormente efficaci e dissuasivi, specie ove l’oblazione siaconsentita in correlazione con l’adempimento delle prescrizioni da attuare sotto la vigilanzadell’organo di controllo, le quali promuovono la riparazione in forma specifica della lesionedel danno ambientale.Tali meccanismi estintivi non depotenziano, dunque, la tutela penale ma possonoavere una funzione incentivante della osservanza delle norme in materia ambientale. 8.3. In linea generale, proprio in relazione all’impatto delle fonti sovranazionali suldiritto penale non possono ignorarsi le coordinate interpretative tracciate dalla Cortecostituzionale e anche di recente espresse in due importanti pronunce Con sentenza n. 95 del 2025, in tema di abrogazione del reato di reato di abuso diufficio, malgrado il riconoscimento degli “indubbi vuoti di tutela” generati dalla scelta didecriminalizzare tale fattispecie, e pur in presenza di scelte di tutela più avanzata dei dirittiche promanano dal diritto convenzionale o sovranazionale, ha ribadito i limiti della c.d.regressione alle pregresse incriminazioni mediante il sindacato di costituzionalità.Nel solco di tale indirizzo, con la sentenza n. 185 del 2025, in tema di traffico diinfluenze illecite, la stessa Corte costituzionale ha puntualizzato come i c.d. “obblighi dicriminalizzazione” derivanti da fonti convenzionali e dal diritto dell’Unione non possanospingersi fino alla creazione di una norma incriminatrice, con lesione delle prerogative dellegislatore nazionale.8.4. All’esito di tali considerazioni, non sussistendo dubbi interpretativi, non ricorronoi presupposti per sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 267 delTrattato sul funzionamento dell’Unione Europea al fine di conoscere se l’art. 5 della direttivacit. osti ad una interpretazione della normativa nazionale che consente di emettereprovvedimenti amministrativi che escludano l’applicabilità di sanzioni penali nei confrontidegli autori di reati ambientali.10. Da ultimo, alla Cancelleria sono demandati gli adempimenti comunicativi di ritoall’amministrazione di appartenenza del ricorrente. P.Q.MRigetta il ricorso. Visto l'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura dellaCancelleria, la comunicazione con modalita' telematiche del dispositivo all'amministrazionedi appartenenza del ricorrente.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19923/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris