CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41688/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 9 luglio 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato e, esclusa la recidiva ed applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso degli imputati è manifestamente infondato, sia laddove essi si dolgono del diniego della attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., atteso che, come già evidenziato dalla Corte di appello, il danno patrimoniale conseguente alla foratura del pneumatico e della sottrazione del telefono cellulare, di altri effetti personali e della somma di euro 29,00, non può definirsi esiguo e non consente l'applicazione della invocata attenuante, sia laddove essi si dolgono del diniego della prevalenza delle attenuanti, atteso che sul punto la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso