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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15627/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui ai capi 3) e 5); Rilevato che il primo e il terzo motivo di ricorso, che deducono vizio di motivazione in relazione rispettivamente alla responsabilità dell'imputato e alla valutazione delle prove testimoniali offerte da curator e liquidatore, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che fa leva sulla riconducibilità della condotta alla fattispecie di bancarotta semplice, è inedito; Rilevato che il quarto motivo di ricorso, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena anche in relazione all'aumento applicato per la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, è manifestamente infondato, in quanto: il giudice di merito fornisce adeguata motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche (cfr. punto 4.2., pagg. 4 e 5); l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità non è stata né contestata né riconosciuta, è stata invece applicata la c.d. continuazione fallimentare che è un istituto a favore del reo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui ai capi 3) e 5); Rilevato che il primo e il terzo motivo di ricorso, che deducono vizio di motivazione in relazione rispettivamente alla responsabilità dell'imputato e alla valutazione delle prove testimoniali offerte da curator e liquidatore, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che fa leva sulla riconducibilità della condotta alla fattispecie di bancarotta semplice, è inedito; Rilevato che il quarto motivo di ricorso, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena anche in relazione all'aumento applicato per la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, è manifestamente infondato, in quanto: il giudice di merito fornisce adeguata motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche (cfr. punto 4.2., pagg. 4 e 5); l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità non è stata né contestata né riconosciuta, è stata invece applicata la c.d. continuazione fallimentare che è un istituto a favore del reo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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